Cassazione Civile, Ordinanza n. 33438/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava a tassazione maggior IVA e maggior IRAP. Per l’IVA, l’Amministrazione riteneva che alcune note di credito emesse dalla società verso i clienti non fossero veri sconti commerciali, ma premi di fine anno/corrisponsioni autonome assimilabili a cessioni di denaro; inoltre contestava il trattamento di note di credito ricevute da fornitori per premi e sconti sugli acquisti. Per l’IRAP, recuperava a tassazione il valore di omaggi ricevuti da fornitori. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso, confermando la ripresa IRAP. In appello la CTR riformava parzialmente la decisione, ritenendo legittimo il recupero IVA sulle note di credito emesse verso i clienti, qualificandole come premio di fine anno e non come sconto. In Cassazione la società proponeva ricorso principale con un unico motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo: l’esistenza della previsione contrattuale dello sconto e della negoziazione con i clienti, documentata da comunicazioni di gennaio 2006 e dalle note di credito di fine anno, che avrebbero imposto di qualificare le operazioni come sconti commerciali e non come premi. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, denunciando nullità della sentenza per omessa motivazione su una autonoma censura d’appello relativa ai premi da fornitori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo inammissibile e comunque infondato il motivo sul preteso omesso esame: la CTR aveva in realtà esaminato la documentazione richiamata e aveva motivato la qualificazione come premio di fine anno, non come sconto. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, rilevando il totale difetto di motivazione della sentenza d’appello sulla ripresa relativa ai premi da fornitori, pur espressamente devoluta in appello. Ne è conseguita la cassazione limitatamente a tale capo e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità e del grado di rinvio. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della contribuente di versare l’ulteriore contributo unificato per il rigetto del ricorso principale.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiede, per le variazioni in diminuzione del corrispettivo, che vi sia uno sconto sul prezzo della vendita e che la riduzione sia frutto di un accordo provato tramite le note di accredito
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall'Ufficio per sostenere l’imponibilità come prestazione di servizi dei contributi promozionali corrisposti dai fornitori
artt. 5-bis e 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati per il recupero a tassazione ai fini IRAP del valore degli omaggi ricevuti da fornitori
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è utilizzabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove o dei documenti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza di motivazione su una domanda o censura autonoma integra nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
veicolo per far valere la nullità della sentenza derivante da omissione di motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto dell’impugnazione principale, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere surrettiziamente trasformato in una richiesta di rivalutazione del materiale documentale o della qualificazione giuridica del rapporto.
- Se il giudice di merito indica di aver esaminato la documentazione prodotta e da essa desume la qualificazione dell’operazione, non è configurabile omesso esame del fatto decisivo solo perché la parte contesti la lettura delle prove o la conclusione raggiunta.
- Le riduzioni di prezzo possono essere trattate come sconti commerciali solo se incidono direttamente sul corrispettivo delle singole operazioni e risultano da un accordo provato; ove invece il pagamento sia riconducibile a un premio di fine anno autonomo e sganciato dal singolo prezzo, la qualificazione può escludere il regime della variazione del corrispettivo.
- La mancata motivazione su uno specifico motivo d’appello o su una ripresa fiscale autonomamente devoluta integra nullità della sentenza per difetto di motivazione, imponendo la cassazione con rinvio sul punto non esaminato.
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