Circolare numero 177 del 6-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in continuità con precedenti indicazioni, che nel comando/distacco di lavoratori gli obblighi contributivi restano in generale a carico del datore di lavoro distaccante. Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tuttavia, la tariffa e il premio devono essere rapportati alle condizioni di rischio presenti presso l’azienda distaccataria, senza apertura di nuova posizione assicurativa. Viene inoltre richiamata la possibile azione di rivalsa dell’istituto assicuratore e ribaditi gli obblighi di sicurezza e prevenzione in capo al distaccatario.
Precisazioni sugli adempimenti contributivi nel distacco di lavoratori ex art. 8 L. 236/1993
Precisazioni sugli adempimenti contributivi nel distacco di lavoratori ex art. 8 L. 236/1993
La circolare richiama la n. 58 del 21 aprile 1994 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e interviene per precisare il regime degli adempimenti contributivi nel comando o distacco di lavoratori. Il chiarimento si concentra soprattutto sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal D.P.R. n. 1124/1965.
Ambito e regola generale
Il documento ribadisce anzitutto che, nel distacco, gli obblighi contributivi restano in via generale a carico del datore di lavoro distaccante, titolare del rapporto. Questa impostazione generale viene però integrata da un’analisi specifica del profilo assicurativo, che non può essere trattato in modo del tutto identico agli altri oneri contributivi.
Assicurazione contro infortuni e malattie professionali
Per la copertura INAIL, la circolare afferma che la tariffa e il premio assicurativo relativi al personale distaccato devono essere rapportati alle condizioni di rischio presenti presso l’azienda distaccataria, cioè il luogo in cui il lavoratore presta concretamente la propria attività durante il distacco. Ciò avviene senza apertura di una nuova posizione assicurativa.
La motivazione è che la prestazione si svolge nella realtà organizzativa e produttiva del distaccatario e, quindi, deve essere valutata in relazione ai rischi effettivi ivi esistenti. In caso contrario si creerebbe una separazione non consentita, ai soli fini dell’assicurazione contro gli infortuni, tra rapporto di lavoro e rapporto assicurativo.
Rivalsa e responsabilità
La circolare richiama anche la possibile azione di rivalsa dell’istituto assicuratore prevista dall’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965, precisando tuttavia che resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo. In particolare, permane la responsabilità civile del datore di lavoro, individuato nel distaccante, quando in sede penale venga accertato che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile ai soggetti da lui incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro.
Obblighi del distaccatario in materia di sicurezza
La circolare sottolinea infine che l’impresa distaccataria, pur non assumendo la titolarità del rapporto di lavoro, è tenuta nei confronti del lavoratore distaccato ai medesimi obblighi di sicurezza e prevenzione che gravano sui propri dipendenti. Per tale ragione, un eventuale infortunio del lavoratore distaccato rileva anche sul piano assicurativo e contributivo del distaccatario, come accade per gli infortuni del personale in organico.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare trasmette la n. 58 del 21 aprile 1994 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanata per fornire precisazioni sugli adempimenti contributivi connessi al comando o distacco di lavoratori effettuato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 236/1993.
Regola generale sugli obblighi contributivi
Viene ribadito che gli obblighi contributivi continuano a gravare, in via generale, sul distaccante titolare del rapporto di lavoro. La circolare richiama però una specifica attenzione per il profilo assicurativo contro infortuni e malattie professionali, disciplinato dal D.P.R. n. 1124/1965.
Assicurazione INAIL e criteri di applicazione
Per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la tariffa e il premio assicurativo devono essere commisurati alle condizioni di rischio esistenti presso l’azienda distaccataria, dove il lavoratore opera temporaneamente. Ciò avviene pur restando a carico dell’impresa distaccante, e senza apertura di una nuova posizione assicurativa.
Ragione della disciplina speciale
La circolare evidenzia che, ai fini dell’assicurazione infortunistica, non è consentita una separazione tra rapporto di lavoro e rapporto assicurativo: il primo resta in capo al distaccante, ma il rischio assicurato va valutato in base all’ambiente organizzativo e produttivo del distaccatario, in cui la prestazione viene concretamente eseguita.
Rivalsa dell’istituto assicuratore e responsabilità civile
In caso di eventuale azione di rivalsa dell’istituto assicuratore ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965, la circolare richiama anche il comma 3 dello stesso articolo, secondo cui permane la responsabilità civile del datore di lavoro, nella specie il distaccante, quando in sede penale sia accertato che l’infortunio sia dipeso da fatto imputabile a chi egli abbia incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro.
Obblighi di sicurezza del distaccatario
L’impresa distaccataria, che utilizza di fatto la prestazione del lavoratore distaccato, è tenuta ai medesimi obblighi di sicurezza e prevenzione previsti per i propri dipendenti. Di conseguenza, l’eventuale infortunio occorso al lavoratore distaccato incide sul rapporto assicurativo e contributivo del distaccatario allo stesso modo degli infortuni subiti dal personale interno.
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