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Circolare

Circolare numero 176 del 6-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, per il periodo 1.1.1992-31.12.1994 la quota di indennità di trasferta dei dipendenti da imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi è pari a lire 60.000 al giorno, elevata a lire 100.000 per le trasferte all'estero. La disciplina vale anche se l'indennità è corrisposta con carattere di continuità e si collega all'art. 12 della legge n. 153/1969.

Quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile per i dipendenti di imprese di autotrasporto

Indennità di trasferta per i dipendenti di imprese di autotrasporto

La comunicazione informa della misura della quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, in applicazione del Decreto Ministeriale 26 aprile 1994. Il chiarimento riguarda i dipendenti da imprese di autotrasporto e precisa il trattamento anche quando l'indennità sia corrisposta con continuità.

Ambito di applicazione

La disciplina concerne la parte di indennità di trasferta spettante ai dipendenti delle imprese di autotrasporto che non deve essere considerata nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Misura della quota esclusa

Per il periodo dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, la quota esclusa è fissata in:

  • lire 60.000 giornaliere per le trasferte ordinarie;
  • lire 100.000 giornaliere per le trasferte all'estero.

Rilievo del carattere di continuità

La circolare specifica che l'esclusione dalla retribuzione imponibile opera anche quando l'indennità di trasferta sia corrisposta con carattere di continuità, senza ulteriori distinzioni nel testo comunicato.

Punti principali

Determinazione della quota esclusa da imponibile

Il Decreto Ministeriale 26 aprile 1994 ha fissato la misura della quota di indennità di trasferta spettante ai dipendenti delle imprese di autotrasporto che non concorre alla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza.

Periodo di riferimento

La misura è stabilita anche per il periodo compreso tra l'1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 1994.

Importi previsti

L'importo escluso dalla retribuzione imponibile è pari a lire 60.000 giornaliere; per le trasferte all'estero la quota è elevata a lire 100.000 giornaliere.

Riferimento normativo e ambito soggettivo

La comunicazione richiama l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e riguarda i dipendenti da imprese di autotrasporto, precisando che la esclusione vale anche quando l'indennità sia corrisposta con carattere di continuità.

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