Circolare numero 176 del 6-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, per il periodo 1.1.1992-31.12.1994 la quota di indennità di trasferta dei dipendenti da imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi è pari a lire 60.000 al giorno, elevata a lire 100.000 per le trasferte all'estero. La disciplina vale anche se l'indennità è corrisposta con carattere di continuità e si collega all'art. 12 della legge n. 153/1969.
Quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile per i dipendenti di imprese di autotrasporto
Indennità di trasferta per i dipendenti di imprese di autotrasporto
La comunicazione informa della misura della quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, in applicazione del Decreto Ministeriale 26 aprile 1994. Il chiarimento riguarda i dipendenti da imprese di autotrasporto e precisa il trattamento anche quando l'indennità sia corrisposta con continuità.
Ambito di applicazione
La disciplina concerne la parte di indennità di trasferta spettante ai dipendenti delle imprese di autotrasporto che non deve essere considerata nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Misura della quota esclusa
Per il periodo dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, la quota esclusa è fissata in:
- lire 60.000 giornaliere per le trasferte ordinarie;
- lire 100.000 giornaliere per le trasferte all'estero.
Rilievo del carattere di continuità
La circolare specifica che l'esclusione dalla retribuzione imponibile opera anche quando l'indennità di trasferta sia corrisposta con carattere di continuità, senza ulteriori distinzioni nel testo comunicato.
Punti principali
Determinazione della quota esclusa da imponibile
Il Decreto Ministeriale 26 aprile 1994 ha fissato la misura della quota di indennità di trasferta spettante ai dipendenti delle imprese di autotrasporto che non concorre alla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza.
Periodo di riferimento
La misura è stabilita anche per il periodo compreso tra l'1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 1994.
Importi previsti
L'importo escluso dalla retribuzione imponibile è pari a lire 60.000 giornaliere; per le trasferte all'estero la quota è elevata a lire 100.000 giornaliere.
Riferimento normativo e ambito soggettivo
La comunicazione richiama l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e riguarda i dipendenti da imprese di autotrasporto, precisando che la esclusione vale anche quando l'indennità sia corrisposta con carattere di continuità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 giu 1994Circolare numero 173 del 6-6-1994
- Circolare · 6 giu 1994Circolare numero 174 del 6-6-1994
- Circolare · 6 giu 1994Circolare numero 175 del 6-6-1994
- Circolare · 6 giu 1994Circolare numero 177 del 6-6-1994
- Circolare · 9 giu 1994Circolare numero 180 del 9-6-1994
- Circolare · 9 giu 1994Circolare numero 179 del 9-6-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →