L.R. Sardegna 7/2003
Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli àmbiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina vincoli di residenza e divieto di alienazione per 5 anni sugli alloggi agevolati come prima casa, regole su decadenza dalle graduatorie ERP, canoni per profughi e, in origine, per alloggi militari. Interviene anche sul servizio idrico integrato, poi con norma abrogata, e sulla garanzia regionale integrativa per mutui edilizi, con spesa autorizzata per il 2003.
Edilizia residenziale pubblica e garanzia integrativa regionale; integrazioni al servizio idrico integrato
Disposizioni su edilizia residenziale pubblica e mutui abitativi
La legge regionale della Sardegna interviene in materia di edilizia residenziale pubblica, agevolazioni per l’acquisto e il recupero della prima casa, canoni di locazione di specifiche categorie di alloggi e garanzia regionale a sostegno di mutui edilizi. Contiene inoltre una modifica, oggi non più vigente, relativa al servizio idrico integrato.
Vincoli per gli alloggi acquistati, costruiti o recuperati come prima abitazione
Per i beneficiari di contributi destinati all’acquisto, alla costruzione o al recupero di alloggi adibiti a prima abitazione è imposto l’obbligo di stabilire la dimora abituale nell’alloggio per cinque anni dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori. Per lo stesso periodo è vietata anche l’alienazione e la locazione dell’immobile.
La violazione di tali obblighi comporta:
- la revoca dei benefici ottenuti;
- la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici e previo parere della Commissione consiliare competente, deve approvare un disciplinare che individui cause e condizioni per eventuali deroghe a tali obblighi.
Verifica dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi ERP
La disciplina sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica prevede che, se il Comune accerta la mancanza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti necessari in capo all’assegnatario, oppure la non veridicità delle dichiarazioni rese sulle condizioni di priorità che avevano determinato la collocazione in graduatoria, trasmetta la documentazione alla Commissione competente.
La Commissione provvede entro 30 giorni all’eventuale:
- esclusione del concorrente dalla graduatoria;
- modifica della sua posizione in graduatoria.
L’interessato deve esserne informato. È inoltre stabilito che le sopravvenute variazioni delle condizioni soggettive e oggettive dell’aspirante assegnatario, intervenute tra la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione, non incidono sulla collocazione in graduatoria se i requisiti prescritti continuano a sussistere.
Canone di locazione per gli alloggi assegnati ai profughi
Per gli alloggi assegnati ai profughi ai sensi della normativa statale richiamata, il canone di locazione è determinato dagli enti gestori in misura pari alle spese generali e di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre a una somma pari allo 0,50% annuo del costo di costruzione.
Dal 1° luglio 2003 il canone è elevato del 50% e, per gli anni successivi, è aggiornato nella misura del 75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nell’anno precedente.
Canoni per gli alloggi realizzati per il personale militare
La disciplina originaria sui canoni degli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge statale richiamata è stata sostituita da una successiva modifica regionale. Nella versione risultante dal testo consolidato, per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi di tale legge, il canone di locazione è ridotto del 50% su base annua, al fine di favorire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l’alienazione degli immobili.
Sostituzione terminologica nella legge regionale n. 13 del 1989
La legge dispone una sostituzione lessicale generalizzata nella legge regionale n. 13 del 1989: ovunque ricorrano le espressioni “contratto”, “canone di locazione” e “locazione”, esse vanno sostituite rispettivamente con:
- “atto di concessione amministrativa”;
- “canone d’uso”;
- “concessione”.
Servizio idrico integrato: affidamento diretto della gestione
La norma che modificava la legge regionale n. 29 del 1997 consentiva all’Autorità d’ambito di procedere all’affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato a enti pubblici e a società a totale o prevalente capitale pubblico costituite dagli attuali gestori. Tali società erano escluse dalle gare per l’affidamento di altri servizi pubblici locali, con estensione dell’esclusione anche alle società collegate o controllate.
Questa disposizione è però stata successivamente abrogata e non è più vigente.
Termini per l’attuazione del piano di ambito
La modifica alla legge regionale n. 15 del 1999 ha esteso da quattro a sei anni il termine massimo entro cui doveva essere realizzato l’adeguamento previsto dalla disciplina richiamata in materia di servizio idrico integrato.
Garanzia integrativa regionale sui mutui per l’edilizia abitativa
I mutui concessi ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985, e successive modifiche e integrazioni, beneficiano della garanzia integrativa regionale per il rimborso di:
- capitale;
- interessi;
- oneri accessori.
La garanzia si considera prestata con l’emissione del provvedimento di liquidazione del contributo regionale, resta valida per tutta la durata del piano di ammortamento del mutuo e diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui risulti infruttuoso almeno il terzo esperimento d’asta, a condizione che l’incanto sia stato fissato per un prezzo inferiore al credito.
Per il solo esercizio finanziario 2003 la spesa è stata stimata in 1,5 milioni di euro, con imputazione allo stanziamento del capitolo 08188 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici (UPB S08.046).
Regime di vigenza e norme non più applicabili
Nel testo consolidato risultano espressamente segnalate due disposizioni non più vigenti:
- l’articolo relativo all’affidamento diretto del servizio idrico integrato, abrogato dal 12 febbraio 2015;
- la disciplina originaria sui canoni degli alloggi per il personale militare, sostituita dal 30 dicembre 2023 dalla nuova formulazione che prevede la riduzione del 50% del canone annuo.
La parte restante della legge conserva efficacia per il territorio della Regione Sardegna, nei limiti delle singole disposizioni ancora applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 lug 2003L.R. Sardegna 6/2003
- Legge · 3 lug 2003L.R. Sardegna 8/2003
- Legge · 14 lug 2003L.R. Sardegna 9/2003
- Legge · 16 mag 2003L.R. Sardegna 5/2003
- Legge · 29 apr 2003L.R. Sardegna 3/2003
- Legge · 29 apr 2003L.R. Sardegna 4/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →