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Legge

L.R. Sardegna 5/2003

Modifica e integrazione della legge regio­nale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" - Denuncia di ini­zio attività

Normativa regionaleL.R. Sardegna 5/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 5/2003 modifica la disciplina del 1985 sugli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione comunale e introduce la denuncia di inizio attività per molte opere, con esclusione di alcune categorie e nel rispetto dei vincoli storico-artistici, ambientali e paesaggistici. Prevale sulle regole procedimentali degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali.

Denuncia di inizio attività per interventi edilizi in Sardegna

Denuncia di inizio attività per interventi edilizi in Sardegna

La legge regionale della Sardegna n. 5 del 2003 integra la disciplina del controllo dell’attività urbanistico-edilizia, ampliando le possibilità di realizzare taluni interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) e precisando quali opere restano soggette ad autorizzazione comunale. La norma opera esclusivamente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Interventi soggetti ad autorizzazione comunale

Restano soggetti ad autorizzazione comunale, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale, una serie di interventi edilizi e assimilati, tra cui:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  • opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti quando comportino rampe o ascensori esterni, oppure manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • muri di cinta e cancellate;
  • aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
  • opere costituenti pertinenza ai sensi dell’art. 817 c.c.;
  • revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione dei volumi tecnici resi indispensabili da nuove disposizioni;
  • varianti a concessioni edilizie già rilasciate, purché non incidano su parametri urbanistici e volumetrie, non mutino destinazione d’uso o categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino prescrizioni della concessione;
  • parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
  • opere di demolizione, reinterri e scavi finalizzati ad attività edilizia;
  • vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
  • opere oggettivamente precarie e temporanee;
  • pergolati e grigliati;
  • occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo o di stoccaggio a cielo aperto;
  • installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.

Interventi non rilevanti urbanisticamente

Sono qualificati come opere urbanisticamente non rilevanti, se realizzati in aree non soggette a vincoli:

  • semplici recinzioni;
  • barbecue di minime dimensioni.

Denuncia di inizio attività: ambito e condizioni

Per gli interventi previsti dalla disciplina regionale è ammessa, in alternativa all’autorizzazione, la realizzazione mediante denuncia di inizio attività, secondo condizioni, modalità e prescrizioni della normativa statale vigente. La facoltà è esclusa per gli interventi di cui alle lettere i), o) e p) dell’elenco regionale, cioè:

  • demolizioni, reinterri e scavi finalizzati ad attività edilizia;
  • occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo o di stoccaggio a cielo aperto;
  • palloni pressostatici a carattere stagionale.

Vincoli storico-artistici, ambientali e paesaggistici

La DIA non è utilizzabile per gli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, a vincoli storico-artistici, ambientali o paesaggistici, salvo che sia stata preventivamente acquisita l’autorizzazione dell’autorità competente alla tutela del vincolo. La disciplina tutela dunque il regime autorizzatorio speciale per gli immobili vincolati.

Regime sanzionatorio

L’esecuzione di opere senza la denuncia richiesta, oppure in difformità dalla stessa, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 23 del 1985, come richiamato dalla legge modificativa.

Rapporti con strumenti urbanistici e regolamenti comunali

Le disposizioni introdotte in materia di procedimento prevalgono sulle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali. Pertanto, per il profilo procedurale, la disciplina regionale si impone sulle eventuali difformità della normativa comunale.

Portata applicativa

La legge non reca una disciplina transitoria specifica né una data di cessazione di efficacia. Si tratta di una modifica ordinamentale destinata a operare stabilmente nella disciplina edilizia regionale, nei limiti sopra indicati.

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