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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 626 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo presentato contro Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. relativo alla raccolta e diffusione, nel programma Report e su Facebook, di riprese audio-video e informazioni personali dell’interessato. Il reclamante chiedeva la cancellazione dei dati, la visione integrale del materiale raccolto e, in subordine, la possibilità di selezionare i contenuti da oscurare. L’Autorità ha tuttavia rilevato che i fatti dedotti nel reclamo non coincidevano con i contenuti effettivamente presenti nel filmato oggetto di verifica e che le doglianze erano formulate in modo generico e non adeguatamente dimostrato. Per questo motivo il reclamo è stato rigettato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Reclamo contro Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la diffusione, nell’ambito di Report, di dati e riprese audio-video asseritamente trattati illecitamente

Reclamo contro Rai per diffusione di riprese e informazioni personali nell’ambito di Report

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto nei confronti di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in qualità di editore del programma "Report", per asserita acquisizione e diffusione illecita di riprese audio-video e di informazioni personali dell’interessato. L’Autorità è stata chiamata a valutare la richiesta di cancellazione dei dati, la visione del materiale raccolto e la rimozione o modifica dei contenuti ritenuti lesivi.

Fatti allegati dal reclamante

L’interessato ha lamentato che:

  • nel corso di alcune interviste sarebbero state effettuate riprese audio-video con una telecamera nascosta e senza autorizzazione;
  • sarebbero state acquisite informazioni molto estese su fatti riservati e potenzialmente pericolosi per lui e per la sua famiglia;
  • tali elementi sarebbero stati poi diffusi sia su Facebook, attraverso il profilo "Report", sia nel corso di una puntata della trasmissione "Report";
  • il trattamento sarebbe avvenuto in assenza di base giuridica, in particolare di consenso, e senza l’informativa ex art. 13 GDPR.

L’interessato ha chiesto anche di visionare tutto il materiale audio-video e documentale raccolto, così da poter individuare i contenuti da cancellare o sostituire con accorgimenti tecnici idonei a oscurare volto e voce.

Riscontro del titolare del trattamento

Rai ha dichiarato di aver già risposto alle richieste prima della presentazione del reclamo. In particolare ha affermato che:

  • era stata rimossa una clip dal profilo Facebook di Report, senza alcun riconoscimento di illiceità;
  • non era possibile depubblicare integralmente la puntata contestata, perché l’intervista dell’interessato era stata usata solo per pochi secondi all’interno di un’inchiesta di più ampio respiro;
  • la diffusione era giustificata dall’interesse pubblico della vicenda e dall’attività giornalistica, tutelata dall’art. 21 Cost. e dalle Regole deontologiche sul trattamento dei dati nell’esercizio della professione giornalistica;
  • per l’attività giornalistica opererebbe l’esonero dagli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 GDPR;
  • la richiesta di accesso alle registrazioni integrali e ad altri documenti sarebbe irricevibile, perché attinente al patrimonio autorale dei giornalisti e comunque coperta da segreto professionale.

Valutazione del Garante

Il Garante non è entrato nel merito della liceità dell’attività giornalistica in termini generali, ma ha rilevato un profilo preliminare decisivo: i fatti rappresentati nel reclamo non coincidevano con il contenuto del filmato effettivamente sottoposto a verifica.

In particolare, il reclamante aveva fondato le proprie doglianze su circostanze e rapporti personali con terzi soggetti che non risultavano presenti nel servizio esaminato. Di conseguenza:

  • tali elementi non hanno potuto essere verificati dall’Autorità;
  • non è stato possibile svolgere una valutazione compiuta sulla dedotta illiceità del trattamento;
  • la prospettazione delle violazioni è stata considerata generica e non supportata da adeguati elementi probatori o argomentativi.

Esito e rimedi

In assenza di basi sufficienti per accertare le violazioni lamentate, il Garante ha rigettato il reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Il provvedimento ricorda la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice privacy e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Profili normativi richiamati

Nel provvedimento sono richiamati, tra gli altri:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 77 GDPR, per la presentazione del reclamo;
  • l’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, per il rigetto;
  • gli artt. 13 e 14 GDPR, invocati nel contraddittorio sulla base dell’esonero per l’attività giornalistica;
  • l’art. 78 GDPR, l’art. 152 del Codice privacy e l’art. 10 d.lgs. 150/2011, per l’opposizione al provvedimento.

Non risultano disposte sanzioni, prescrizioni o misure correttive ulteriori, trattandosi di un provvedimento di rigetto del reclamo.

Punti principali

Oggetto del reclamo

L’interessato ha contestato a Rai, quale editore di Report, la presunta acquisizione illecita di riprese audio-video tramite telecamera nascosta e la successiva diffusione di informazioni reputate riservate e dannose per la propria reputazione e incolumità. Ha chiesto la cancellazione di tutti i dati personali e, in via subordinata, la visione dell’intero materiale raccolto per poter individuare ciò che riteneva lesivo.

Posizione del titolare del trattamento

Rai ha sostenuto di aver già riscontrato le richieste dell’interessato e di aver rimosso una clip dal profilo Facebook di Report, senza riconoscere alcuna violazione. Ha affermato che la diffusione limitata di alcuni secondi dell’intervista era giustificata dall’interesse pubblico della notizia e rientrava nell’attività giornalistica, per la quale opera l’esonero dagli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 GDPR. Ha inoltre ritenuto infondata la richiesta di accesso alle registrazioni integrali, richiamando il segreto professionale e il patrimonio autorale dei giornalisti.

Valutazioni del Garante

L’Autorità ha rilevato che il reclamante aveva ricondotto le proprie doglianze a un servizio televisivo e a circostanze che non risultavano presenti nel filmato effettivamente sottoposto all’esame del Garante. I fatti allegati, in particolare i presunti rapporti tra l’interessato e terzi soggetti, non hanno potuto essere verificati né valutati perché non emergevano dal contenuto esaminato. Anche la dedotta illiceità del trattamento è stata ritenuta generica e priva di elementi o argomentazioni idonei a dimostrarne il fondamento.

Esito del procedimento

Non essendo state fornite basi fattuali sufficienti per accertare le violazioni lamentate, il Garante ha disposto il rigetto del reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. È stato inoltre ricordato che avverso il provvedimento è proponibile opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR, all’art. 152 del Codice privacy e all’art. 10 del d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatoattività giornalisticapubblica amministrazionevideosorveglianza

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