L.R. Campania 32/2025
Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il riconoscimento, l’albo, i requisiti, le attività e i contributi delle Pro Loco campane, nonché il ruolo delle Unioni e dei SIAT. Prevede una piattaforma digitale, un regolamento attuativo entro 180 giorni e abroga tre articoli della l.r. 18/2014. Disposizioni transitorie per l’adeguamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Promozione e sostegno delle Pro Loco della Campania
Promozione e sostegno delle Pro Loco della Campania
La legge riconosce e valorizza il ruolo delle Pro Loco operanti in Campania, ne disciplina requisiti, attività, iscrizione all’albo regionale, forme associative e contributi. Interviene inoltre sulla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, coordinando la disciplina del sistema turistico regionale.
Finalità e ambito soggettivo
La Regione Campania riconosce, valorizza e promuove le associazioni Pro Loco con sede nel territorio regionale, considerandone il valore sociale e la funzione di promozione culturale, turistica e territoriale. Il riconoscimento si estende anche alle Unioni di associazioni Pro Loco, nelle articolazioni regionali e provinciali, quali soggetti di rappresentanza, coordinamento, tutela e assistenza. La Regione favorisce inoltre la costituzione di consorzi tra Pro Loco e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle aree interne.
Definizione delle Pro Loco e ambito territoriale di operatività
Ai fini della legge, sono Pro Loco le associazioni che abbiano nello statuto un esplicito riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio campano, all’animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali, come attività prevalenti. Per svolgere le attività previste dalla legge è obbligatorio indicare nello statuto la dicitura “Pro Loco”.
Le Pro Loco operano normalmente nel territorio comunale oppure, tramite gli Ambiti Territoriali Turistici Omogenei (ATTO), secondo la disciplina richiamata della l.r. 18/2014. Possono operare anche al di fuori del proprio ambito territoriale mediante forme associative di soggetti pubblici e privati previste dalla medesima legge regionale sul turismo.
Obiettivi e attività consentite
Le Pro Loco, anche in collaborazione con associazionismo locale, categorie produttive ed enti locali, svolgono attività di promozione turistica e di valorizzazione del patrimonio locale. In particolare:
- promuovono il turismo locale e valorizzano patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale e ambientale, oltre ai prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia;
- sostengono il turismo sociale, con attenzione a terza età, minori e persone con disabilità;
- incentivano un turismo sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale;
- gestiscono informazione, assistenza e accoglienza turistica nel rispetto della normativa vigente;
- promuovono attività ricreative ed educative in ambito turistico per la popolazione locale;
- raccolgono e archiviano il patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali.
Albo regionale delle Pro Loco: requisiti ed effetti
È istituito e tenuto presso la struttura regionale competente l’albo regionale delle Pro Loco, già previsto dalla l.r. 18/2014. Possono esservi iscritte le Pro Loco che possiedano requisiti essenziali di democraticità, trasparenza, libera adesione e partecipazione senza discriminazioni, con pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione, nonché locali sociali idonei a garantire ampia partecipazione.
La perdita di uno dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dall’albo. L’iscrizione è condizione indispensabile per:
- partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche Pro Loco, nei casi previsti;
- gestire uffici di informazione e accoglienza turistica;
- usare la denominazione “Pro Loco”;
- richiedere il nulla osta per i SIAT;
- accedere ai bandi di contributo e incentivo;
- consentire ai propri aderenti lo svolgimento delle attività turistiche previste dalla legge.
L’albo è pubblicato e aggiornato annualmente sul sito regionale, insieme ai progetti, manifestazioni e iniziative promosse dalle singole associazioni.
Unioni di associazioni Pro Loco
Sono riconosciute, ai fini della legge, le Unioni di associazioni Pro Loco che:
- siano iscritte al RUNTS come reti associative nazionali costituite da sole Pro Loco; oppure
- rappresentino almeno il 30% delle sole Pro Loco iscritte nell’albo regionale su base provinciale.
La verifica della rappresentatività e del suo mantenimento è affidata alla struttura regionale competente secondo le modalità del regolamento attuativo. Le Unioni, nelle articolazioni regionale e provinciali, possono concorrere direttamente alla promozione e valorizzazione turistica e territoriale della Campania. La Regione deve inoltre prevedere forme di consultazione delle Unioni nella programmazione regionale in materia di turismo.
Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (SIAT)
Le Pro Loco iscritte all’albo regionale, purché dotate di attrezzature e risorse idonee a garantire la continuità del servizio, possono chiedere il nulla osta per istituire e svolgere i SIAT disciplinati dalla l.r. 18/2014. Il servizio è quindi subordinato sia all’iscrizione all’albo sia al possesso di idonee dotazioni organizzative.
Contributi e incentivi
La Regione, nei limiti delle risorse di bilancio, sostiene le attività delle Pro Loco iscritte e delle Unioni di associazioni Pro Loco con sede in Campania tramite contributi per progetti specifici, manifestazioni e iniziative di carattere comunale o territoriale, coerenti con la programmazione regionale del turismo e con il Polo Turistico Locale di riferimento.
Sono inoltre previsti contributi:
- per le Pro Loco che abbiano ottenuto il nulla osta per l’istituzione dell’ufficio SIAT, limitatamente alle spese documentate;
- per le strutture regionali e provinciali delle Unioni che abbiano istituito uffici di coordinamento, secondo importi annualmente stabiliti dalla Giunta e nei limiti di bilancio.
I contributi sono assegnati con cadenza annuale e liquidati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Le modalità di assegnazione, eventuale anticipazione, liquidazione e rendicontazione sono demandate al regolamento. Le Pro Loco iscritte nel RUNTS rendicontano secondo le regole del Terzo settore e con gli schemi di bilancio ministeriali richiamati.
Svolgimento delle attività turistiche da parte degli aderenti
Gli aderenti alle Pro Loco iscritte all’albo possono svolgere attività di semplice accompagnamento di visitatori con finalità divulgative sulle tradizioni locali e sul patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico, ma solo se l’attività:
- rispetta la normativa nazionale, in particolare la disciplina della guida turistica e il codice dei beni culturali;
- è temporanea, occasionale e gratuita;
- è svolta per conto della Pro Loco nelle località di appartenenza;
- non avviene in istituti e luoghi della cultura;
- non rientra tra attività professionali turistiche soggette ad abilitazione, autorizzazione o riconoscimento.
Piattaforma digitale Pro Loco Campania.it
Presso la struttura regionale competente è istituita la piattaforma digitale “Pro Loco Campania.it”. Le Pro Loco hanno l’obbligo di pubblicare su tale piattaforma la programmazione delle attività, secondo le modalità fissate dal regolamento attuativo. L’attuazione avviene con risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale deve emanare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento per definire:
- modalità di gestione, iscrizione, verifica dei requisiti e cancellazione dall’albo;
- eventuali ulteriori requisiti per l’iscrizione;
- criteri e modalità di verifica della rappresentatività delle Unioni;
- criteri e modalità di assegnazione, liquidazione e rendicontazione dei contributi.
Disciplina finanziaria
La legge prevede coperture finanziarie per i contributi di cui all’articolo 7, con stanziamenti a carico del bilancio regionale per il triennio 2025/2027. Sono indicati importi specifici per il sostegno alle attività generali delle Pro Loco e per i contributi relativi ai SIAT.
Abrogazioni e coordinamento con la l.r. 18/2014
Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati gli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 18/2014, che risultano sostituiti dal nuovo impianto normativo sulle Pro Loco.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Le Pro Loco già iscritte all’albo regionale alla data di entrata in vigore della legge conservano gli effetti dell’iscrizione fino al completamento delle procedure di adeguamento previste dalla nuova disciplina. Tali procedure devono essere concluse entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
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