L.R. Campania 20/2025
Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il testo unico campano sul commercio: ridefinisce soggetti e distretti, riforma SIAD, mercati, commercio su aree pubbliche, vendite promozionali/sottocosto, mercati all’ingrosso e sanzioni. Introduce anche una proroga fino al 31 dicembre 2025 della graduatoria istruttori SIT e varie norme transitorie. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Modifiche al testo unico regionale sul commercio e disposizioni transitorie
Modifiche al testo unico regionale sul commercio della Campania
La legge interviene in modo ampio sulla legge regionale Campania 21 aprile 2020, n. 7, riorganizzando definizioni, procedure autorizzative, disciplina dei mercati e del commercio su aree pubbliche, con alcune disposizioni transitorie e di rafforzamento amministrativo. Le modifiche operano nel solo territorio della Regione Campania e, salvo diversa previsione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Definizioni, associazioni rappresentative e Registro regionale
Viene introdotta la definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate tra associazioni costituite a livello regionale, aderenti a organizzazioni nazionali presenti nel CNEL, firmatarie del CCNL di settore e con presenza stabile in Campania da almeno tre anni. Per tali associazioni è istituito un Registro regionale, tenuto e aggiornato almeno una volta l’anno dalla struttura regionale competente; al Registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti indicati.
La disciplina dei contributi regionali alle associazioni di categoria viene ricalibrata: il finanziamento avviene previa verifica della disponibilità finanziaria e con cadenza annuale, secondo criteri fissati da apposito avviso. È prevista premialità per le associazioni che abbiano correttamente rendicontato precedenti contributi pubblici. Le domande delle associazioni con articolazioni regionali, provinciali o comunali possono essere presentate solo tramite la struttura regionale.
Distretti commerciali e aree interne SNAI
La legge riconosce espressamente i Distretti commerciali ricadenti nelle Aree Interne SNAI come agenzie di sviluppo e laboratori di innovazione territoriale, con finalità di valorizzazione e rigenerazione del tessuto commerciale locale. La Regione si impegna, nei limiti delle risorse disponibili, a predisporre programmi di intervento tramite bandi con una riserva finanziaria per tali ambiti territoriali, secondo criteri e modalità definiti con delibera di Giunta.
I distretti del commercio sono inoltre richiamati tra i soggetti/ambiti rilevanti per il sostegno al commercio, per gli interventi di tutela dei centri storici e per altre previsioni operative del testo unico.
Formazione professionale e requisiti per attività del settore alimentare e somministrazione
La disciplina sulla formazione professionale viene ampliata includendo, oltre al settore alimentare, anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti norme di formazione professionale. In materia di esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione, si interviene anche su termini, requisiti e riferimenti soggettivi, coordinando le disposizioni con il nuovo assetto delle associazioni rappresentative.
SIAD, regolamenti comunali e pianificazione comunale
Il provvedimento rafforza il ruolo del SIAD e ne disciplina l’approvazione e l’esecutività. I Comuni sono tenuti a dotarsi di regolamenti per le attività commerciali nelle aree private e pubbliche; i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti devono comunque adottarli. Per l’approvazione del SIAD è previsto il visto di conformità regionale entro 45 giorni, interrotto una sola volta per richieste di chiarimenti o integrazioni; decorso il termine senza pronuncia, il visto si intende favorevole. Il SIAD diviene esecutivo con la pubblicazione nel BURC.
La legge condiziona alcune previsioni ai Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e richiede, per tali Comuni, la disponibilità di un PUC regolarmente approvato. Nei Comuni in cui il SIAD non è vigente, il regolamento non può introdurre restrizioni tra quelle tipizzate dalla legge.
Interventi per negozi di vicinato storici
Viene introdotto l’articolo sui negozi di vicinato storici, definiti come attività commerciali attive da almeno dodici anni consecutivi sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della disposizione, senza interruzioni. La Giunta regionale dovrà annualmente stabilire criteri, modalità e forme di sostegno, anche economico, sulla base delle disponibilità di bilancio e sentita la Commissione consiliare competente. I beneficiari non possono accedere, per le medesime finalità, ai contributi previsti dalla legge regionale n. 11/2014 sui locali e botteghe di rilevanza storica.
Esercizi speciali per merci ingombranti e attività commerciali in sede fissa
Gli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) sono disciplinati come esercizi autorizzati dal SUAP con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, ma con calcolo degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sulla superficie lorda della struttura distributiva. La legge precisa che in tali esercizi si vende merce ingombrante del settore non alimentare e articoli di complemento, con indicazione dell’ampiezza di superfici espositive e depositi.
Vengono anche riviste alcune definizioni relative ad accessi, aree scoperte e strutture commerciali, nonché i presupposti per alcune tipologie di esercizi in immobili con accessi e parcheggi distinti.
Subingresso, medie strutture e limiti dimensionali
Per varie fattispecie di subingresso e continuazione dell’attività, la legge consente al successore, nelle more del perfezionamento degli adempimenti, di esercitare previa nomina di un preposto. Questo vale, tra l’altro, in caso di decesso del titolare in alcune ipotesi di esercizio commerciale e di commercio su aree pubbliche.
Per le medie strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari è consentita anche la vendita di prodotti alimentari fino al 10% della superficie di vendita autorizzata.
Commercio su aree pubbliche: Carta di esercizio, attestazione annuale e regime transitorio
La disciplina del commercio su aree pubbliche è profondamente modificata. Il requisito della Carta di esercizio e dell’attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2028. L’attestazione annuale certifica l’adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali per l’anno solare precedente ed è rilasciata dal Comune di residenza/sede legale; per operatori con residenza o sede fuori dalla Campania, il rilascio avviene, a scelta dell’esercente, da uno dei Comuni presso cui è titolare di concessione di posteggio.
Il subingresso nell’autorizzazione è subordinato alla presentazione dei due documenti da parte di cedente e cessionario; il cessionario è esentato dall’attestazione solo nel primo anno di attività. Per operatori abilitati in altre Regioni che partecipano a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati in Campania, è richiesto il possesso di Carta di esercizio e attestazione annuale anche se non previsti come presupposto nella Regione di provenienza.
La Giunta regionale è chiamata a favorire la gestione telematica di tali documenti attraverso i sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali.
Mercati, posteggi, concessioni e procedure selettive
La disciplina delle concessioni di posteggio è riformata in senso più strutturato e concorrenziale. Le concessioni sono rilasciate per dieci anni, sulla base di procedure selettive conformi ai principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, nel quadro delle linee guida ministeriali richiamate dalla legge.
Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di:
- due concessioni nei mercati fino a 100 posteggi complessivi;
- tre concessioni nei mercati con oltre 100 posteggi.
È previsto che i Comuni predispondano un bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari prima della comunicazione alla Regione dei posteggi disponibili. È introdotta una premialità del 25% del punteggio per chi non chiede il rinnovo della concessione, riconoscendo la professionalità acquisita; la stessa premialità può essere estesa ai partecipanti alle spunte giornaliere.
I posteggi liberi non comunicati alla Regione entro il 31 dicembre non possono essere occupati fino alla comunicazione alla struttura regionale competente. Dopo la pubblicazione nel BURC dell’elenco dei posteggi liberi, i Comuni devono pubblicare il bando entro 30 giorni.
Le concessioni di posteggio scadute al 31 dicembre 2020 e per le quali è stata presentata domanda di rinnovo sono prorogate fino al 31 dicembre 2032.
Mercati ordinari, stagionali, festivi e permessi temporanei
La nozione di mercato ordinario viene ridefinita: è quello che si svolge periodicamente per un massimo di quattro giorni alla settimana, con distinzione tra mercato ordinario a bassa frequenza e ad alta frequenza. I mercati domenicali sono consentiti ai mercati straordinari e a quelli dell’antiquariato e collezionismo, nonché ai mercati ordinari, stagionali, giornalieri o rionali già operanti alla data di entrata in vigore del testo unico. Nei giorni festivi infrasettimanali sono consentiti mercati di qualsiasi tipologia.
I permessi temporanei per fiere, festività patronali, feste natalizie e pasquali e periodo stagionale sono rilasciati dal Comune su aree disponibili per un periodo non superiore a 45 giorni.
Mercati all’ingrosso: piano regionale, regolamenti tipo e gestione
La legge istituisce un vero e proprio Piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso, predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale. Il piano deve rilevare i mercati esistenti, individuare le localizzazioni di massima per nuovi insediamenti, indicare superfici e attrezzature minime e definire il fabbisogno regionale di strutture.
La Giunta adotta inoltre uno o più regolamenti tipo per i mercati all’ingrosso; i mercati esistenti devono adeguarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento tipo sul BURC. Nelle more continua ad applicarsi il regolamento tipo approvato con delibera di Giunta n. 357/1978. La gestione della cassa è affidata a un’azienda di credito abilitata, tramite convenzione con l’ente gestore.
Vendite promozionali, sottocosto e indicazione prezzi
Per le vendite promozionali e sottocosto, la legge introduce una semplificazione telematica: l’impresa che effettui contemporaneamente tali vendite in una serie di esercizi, anche in diversi Comuni, può presentare una unica comunicazione telematica al SUAP del Comune della sede legale. La documentazione deve restare disponibile per le autorità di controllo per due anni, oppure essere accessibile su un sito internet indicato nella comunicazione e mantenuto attivo per due anni dalla fine della vendita sottocosto.
In materia di prezzi, viene previsto che sul cartellino, oltre al prezzo ridotto, debbano essere indicati il prezzo più basso praticato negli ultimi trenta giorni e la percentuale di sconto. Sono esclusi i prodotti deperibili, deteriorabili o in imminente scadenza. Per esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti può anche essere indicato su un catalogo a disposizione della clientela.
Regole sui limiti all’attività, sicurezza e accessibilità
La legge rafforza il divieto di porre limitazioni, anche temporali, all’esercizio del commercio su aree pubbliche e nei mercati, salvo motivi imperativi di interesse generale adeguatamente motivati e nel rispetto della direttiva servizi. Sono vietate restrizioni dirette a creare “zone di rispetto” a tutela del commercio in sede fissa.
Sono introdotte o rafforzate prescrizioni in materia di sicurezza, viabilità, attraversamenti pedonali, aree di passaggio e servizi igienici, con attenzione particolare ai soggetti in condizione di disabilità. Nei mercati in sede propria i Comuni devono predisporre un piano di sicurezza esposto con cartellonistica visibile.
Mercati su area pubblica: spunta, spuntisti e categorie speciali
La disciplina della spunta viene definita in modo puntuale: si tratta della procedura giornaliera per assegnare un posteggio rimasto libero o non ancora assegnato; non può parteciparvi chi abbia ceduto la propria concessione nello stesso mercato nei cinque anni precedenti. Viene definita anche la figura dello spuntista.
Gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, anche in mercati e fiere, devono rispettare le regole su Carta di esercizio, attestazione annuale e ulteriori controlli. Sono previste specifiche previsioni per soggetti in condizione di disabilità, per mercati ordinari e per la partecipazione di operatori non esercenti il commercio su aree pubbliche, subordinata alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale.
Delocalizzazioni, trasferimenti e riassegnazione dei posteggi
In caso di trasferimento o delocalizzazione di mercati, la riassegnazione dei posteggi deve avvenire secondo criteri di anzianità professionale, fronte espositivo, posizione d’angolo e, se possibile, accorpamento dei posteggi della stessa ditta nel rispetto dei limiti concorrenziali. È favorito il collocamento lontano dei posteggi dell’usato rispetto a quelli alimentari per ragioni igienico-sanitarie.
Il trasferimento temporaneo di un mercato è disposto con ordinanza sindacale contingibile e urgente solo per interventi e lavori di somma urgenza.
Commercio in aree pubbliche: posteggi, mercati giornalieri e rinnovi
Per i mercati giornalieri, i Comuni devono rilasciare entro il 31 dicembre 2027 un unico titolo di concessione per i posteggi diversi detenuti dallo stesso operatore. Le concessioni scadute al 31 dicembre 2020 oggetto di richiesta di rinnovo sono prorogate fino al 31 dicembre 2032.
Le procedure di assegnazione, i criteri di priorità, le modalità di pubblicazione dei bandi e i limiti alle occupazioni sono adeguati alle nuove regole sul canone unico mercatale e alle disposizioni nazionali richiamate dalla legge regionale.
Sanzioni e controlli
Sono introdotte sanzioni specifiche per la mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria, con importi da 154 a 1.032 euro e pagamento in misura ridotta di 308 euro, salvo sanzioni accessorie. È prevista una sanzione da 1.000 a 3.000 euro e l’immediata sospensione dell’attività per chi esercita il commercio su aree pubbliche senza Carta di esercizio e attestazione annuale, una volta divenuto operativo il relativo regime.
Sono inoltre sanzionate la mancata tempestiva variazione dei dati della Carta, la mancata esibizione dei documenti in caso di controllo, la mancata esibizione del titolo abilitativo e l’esercizio in violazione delle condizioni comunali.
Potere sostitutivo regionale e adeguamento dei regolamenti comunali
È introdotto un potere sostitutivo della Regione: in caso di inerzia dei Comuni nell’attuazione degli adempimenti previsti dal testo unico, la Giunta assegna un termine; decorso inutilmente, il Presidente nomina un Commissario ad acta, a carico del Comune inadempiente. I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge sul BURC.
Disposizioni transitorie e proroghe
È prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità della graduatoria regionale relativa al concorso per 98 posti di istruttore sistemi informativi e tecnologie (ex categoria C), confermata con decreto dirigenziale n. 96 del 27 settembre 2022. La legge contiene inoltre un rinvio puntuale ad una modifica della legge regionale di stabilità 2025.
Invarianza finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e si provvede con risorse già previste a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
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