L.R. Campania 24/2025
Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d'acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania 24/2025 disciplina il prelievo di inerti dai corsi d’acqua per il ripristino idraulico, riforma garanzie e contributi per cave, riordina la riqualificazione di cave abbandonate/dismesse e prevede misure transitorie su PRAE, delocalizzazioni e aggiornamento del fabbisogno. Alcune norme pregresse sono abrogate; la legge si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disciplina di estrazioni dai corsi d’acqua, cave e contributi estrattivi in Campania
Disciplina regionale su estrazioni da corsi d’acqua, cave e contributi estrattivi
La legge interviene sull’assetto campano delle attività estrattive e della riqualificazione di cave, con modifiche rilevanti alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54. Introduce inoltre una disciplina specifica per le estrazioni dai corsi d’acqua finalizzate al solo ripristino dell’officiosità idraulica, nonché misure transitorie per l’aggiornamento del PRAE e del fabbisogno di materiali di seconda categoria.
Estrazioni dai corsi d’acqua per finalità idrauliche
È consentita la movimentazione e l’asportazione di materiali inerti dai corsi d’acqua e dalle zone golenali soltanto per ripristinare l’officiosità idraulica e prevenire dissesti idraulici o idrogeologici, come alluvioni, esondazioni e flussi detritici. Tali interventi non costituiscono attività estrattiva.
Il progetto deve contenere, oltre alla documentazione richiesta dalla normativa statale e regionale:
- uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d’alveo per i corsi d’acqua naturali o lievemente modificati;
- la quantificazione del materiale da estrarre e il suo possibile impiego nello stesso cantiere o per opere pubbliche del medesimo ente competente;
- l’indicazione degli eventuali materiali in esubero non riutilizzabili;
- le modalità di prelievo e stoccaggio;
- i controlli sulle quantità estratte, anche mediante rilievi topografici all’inizio, in corso d’opera e a fine lavori;
- i controlli sulla qualità dei materiali nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e della normativa di settore.
Il materiale in esubero, se idoneo al riutilizzo, può essere valorizzato tramite cessione all’appaltatore, a compensazione del costo complessivo degli interventi, con valore equiparato ai materiali di seconda categoria, oppure ceduto oneramente con procedure ad evidenza pubblica. Ogni intervento deve essere accompagnato da misure di compensazione ecologica per la tutela e il ripristino degli ecosistemi fluviali e terrestri coinvolti. Restano dovuti gli eventuali canoni demaniali.
L’esecuzione è subordinata al provvedimento dell’autorità idraulica competente, previo parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale sul rischio idraulico e, salvo semplice movimentazione, dell’ARPAC sulla qualità dei materiali da riutilizzare. L’intervento deve poi essere comunicato alla struttura regionale competente in materia estrattiva e agli altri enti interessati dai vincoli presenti.
Garanzie finanziarie e polizze per attività estrattive
La nuova disciplina dell’articolo 6 della legge regionale n. 54/1985 impone che il rilascio di autorizzazioni o concessioni estrattive sia subordinato alla prestazione di una garanzia finanziaria destinata sia alla ricomposizione ambientale sia al contributo estrattivo.
Nella determinazione della garanzia si tiene conto di:
- rilevanza del materiale per l’economia regionale e della sua idoneità all’uso previsto;
- tutela della zona circostante, dell’ambiente e del paesaggio;
- condizioni geologiche e idrogeologiche e stabilità delle aree interessate.
L’importo è stabilito dalle strutture competenti considerando almeno:
- il computo metrico estimativo degli interventi di ricomposizione ambientale per una quota non inferiore al 50% dell’importo;
- il contributo dovuto al Comune per la prima annualità;
- il contributo dovuto alla Regione per la prima rata.
In caso di inadempienza, la Regione impiega la polizza per la ricomposizione ambientale, previa diffida, e può escutere la garanzia per coprire il mancato pagamento del contributo estrattivo, anche su richiesta del Comune. L’ammontare della garanzia è aggiornato ogni due anni in base all’indice ISTAT del costo della vita.
La garanzia dura per tutto il periodo dell’autorizzazione o concessione, maggiorato di tre anni per la manutenzione degli interventi di ricomposizione se realizzati con essenze vegetali. Se non è possibile stipulare polizze di lunga durata, sono ammesse polizze non inferiori a due anni con rinnovo automatico fino alla copertura complessiva richiesta.
L’importo può essere ridefinito negli anni in base agli interventi già eseguiti, previa rimodulazione del computo metrico, relazione agronomica e sopralluogo accertativo delle strutture regionali competenti. Lo svincolo avviene solo al termine del procedimento di estinzione della cava e solo se non vi siano debiti verso Comune o Regione per il contributo estrattivo.
Contributo annuale per attività di cava
Il contributo estrattivo è dovuto annualmente dal titolare di autorizzazione o concessione e si calcola sul volume di materiale estratto e sulla tipologia.
La nuova disciplina prevede che il contributo sia dovuto anche per volumi estratti in assenza di autorizzazione, senza alcuna sanatoria dell’abuso, e in aggiunta alle sanzioni amministrative e penali. Sono esclusi dal calcolo i volumi di scotico o di materiali non commercializzabili destinati al recupero di cava, se correttamente quantificati e previsti dal progetto.
Il gettito è ripartito tra:
- Comune territorialmente competente: 70%;
- Regione: 30%.
Se la cava ricade in più Comuni, la ripartizione avviene in base ai volumi effettivamente estratti nei rispettivi territori.
I termini ordinari di versamento sono:
- al Comune: entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di estrazione, salvo diversa determinazione comunale;
- alla Regione: entro il 31 marzo dell’anno successivo, con possibilità di rateizzazione in due rate al 31 marzo e al 30 settembre.
Le somme sono destinate:
- dal Comune, a opere e interventi di tutela ambientale delle comunità locali con criterio di prossimità al sito estrattivo;
- dalla Regione, per il 50% agli adempimenti regionali in materia estrattiva e per il restante 50% agli enti di gestione delle aree protette regionali.
La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, definisce i criteri per il calcolo del volume estratto in banco, i criteri biennali per gli importi unitari per tipologia di materiale e i criteri di premialità. È prevista una riduzione del contributo fino al 30% per gli esercenti regolari dotati di sistemi di gestione ambientale, sicurezza e salute e di sistemi innovativi di controllo e monitoraggio degli inquinanti.
La struttura regionale determina poi concretamente il contributo dovuto, sulla base del volume dichiarato e della tariffa biennale. Il mancato pagamento, previa diffida, comporta la decadenza dell’autorizzazione o concessione e l’escussione della polizza; per le attività abusive senza polizza si procede al recupero coattivo.
Il contributo si prescrive in dieci anni dall’accertamento del debito fondato sul volume effettivamente scavato. Le violazioni sono sanzionate in misura proporzionata al danno ambientale e al profitto illecito; in caso di danni, il responsabile deve eseguire immediatamente rinaturazione e ripristino ecologico.
Riqualificazione delle cave e procedure concessorie
La Regione promuove la coltivazione delle cave censite dal PRAE e non ancora ricomposte, per reperire materiali di seconda categoria destinati soprattutto a opere pubbliche e progetti PNRR e per favorire la riqualificazione ambientale.
È consentito solo il conferimento di materiali inerti certificati e compatibili con finalità ecologiche, con esclusione di usi impropri e della trasformazione delle cave in discariche di rifiuti urbani.
Per perseguire tali finalità, le strutture regionali competenti inviano ai proprietari o agli aventi disponibilità dell’area un invito-diffida a presentare entro 60 giorni un progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale. Decorso inutilmente il termine, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione.
In caso di inerzia, la struttura regionale:
- avvia il rilievo dello stato dei luoghi, anche mediante occupazione temporanea delle aree per consentire l’accesso ai tecnici;
- avvia il bando pubblico per individuare il soggetto cui assegnare le aree in regime concessorio, scegliendo tra imprese con i requisiti estrattivi e valutando proposte progettuali basate sul rilievo regionale e su tecniche migliorative per tutela ambientale e salute.
Dopo l’individuazione dell’impresa, la struttura regionale può delegarle, a proprie cure e spese, le attività per acquisire pareri e titoli abilitativi tramite conferenza di servizi, nonché le attività successive di espropriazione o occupazione temporanea, trascrizioni e iscrizioni catastali fino alla liquidazione delle indennità.
Se la procedura ha esito favorevole, la Giunta regionale dichiara la pubblica utilità e dispone l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile regionale; la struttura competente rilascia quindi la concessione estrattiva.
La Regione può poi alienare i siti ricomposti, dichiarando cessata l’indisponibilità per estinzione della cava, a favore del Comune competente, della ditta che ha eseguito il progetto, o di altro richiedente diverso dall’originario proprietario, per future attività anche di pubblico interesse.
Le stesse regole si applicano anche nei casi di decadenza di autorizzazione o concessione. I possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni di delimitazione e ai lavori, ma hanno diritto al risarcimento/indennizzo a carico del concessionario subentrante, secondo gli indirizzi operativi regionali.
La Regione deve inoltre approvare un programma di riqualificazione ecologica delle cave dismesse, con bonifica dei siti, ricostituzione della biodiversità tramite specie autoctone e sistema di monitoraggio ambientale indipendente e trasparente.
Riqualificazione delle cave abbandonate, abusive o dismesse
Per le cave abbandonate, abusive o dismesse, la Regione promuove la ricomposizione ambientale anche mediante conferimento di materiali dall’esterno, in particolare da opere pubbliche o di interesse pubblico, purché idonei sotto il profilo ambientale e nel rispetto delle norme di settore e dei pareri delle autorità competenti.
Anche qui i proprietari sono diffidati a presentare entro 60 giorni un progetto di ricomposizione ambientale; in mancanza, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione.
In caso di inerzia, la struttura regionale:
- dispone il rilievo dello stato dei luoghi, anche tramite occupazione temporanea;
- avvia il bando pubblico per assegnare le aree in concessione a imprese estrattive abilitate, che presentino proposte di riqualificazione con tecniche migliorative e in coerenza con le indicazioni dell’ufficio regionale.
La ditta selezionata può essere delegata alla gestione dei pareri e titoli abilitativi tramite conferenza di servizi e alle attività di espropriazione o occupazione temporanea, trascrizioni e iscrizioni catastali. In caso di esito favorevole, la Giunta dichiara la pubblica utilità e dispone l’acquisizione al patrimonio indisponibile; la concessione è quindi rilasciata dalla struttura competente.
Anche in questo caso, la Regione può alienare i siti ricomposti e i possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni, fermo il diritto all’indennizzo determinato secondo gli indirizzi operativi regionali.
Deliberazioni e competenze della Giunta regionale
La legge sostituisce, nel testo della legge regionale n. 54/1985, la formula “il Presidente della Giunta o un suo delegato” con “la Giunta regionale”. Ciò rafforza il ruolo dell’organo collegiale regionale nei procedimenti previsti dalla disciplina estrattiva.
Aggiornamento del PRAE e del fabbisogno regionale
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Direzione generale competente deve avviare le attività per l’approvazione del nuovo PRAE. Fino all’approvazione del nuovo piano continuano ad applicarsi le disposizioni del PRAE vigente.
Entro 120 giorni, la Giunta deve incaricare le strutture regionali di predisporre uno studio di settore per aggiornare il fabbisogno regionale dei materiali di seconda categoria e adottare gli indirizzi operativi di attuazione. Questo studio confluirà nel procedimento di approvazione del nuovo PRAE.
Nelle more dello studio e dell’aggiornamento, soprattutto per il fabbisogno di calcare su base provinciale, le strutture regionali possono:
- avviare procedure autorizzative per progetti di riqualificazione di cave non ancora ricomposte, prevedendo anche volumi di scavo commercializzabili in deroga al fabbisogno del PRAE, secondo la sezione minima di progetto;
- avviare procedure di coltivazione di comparti già perimetrati con delibera di Giunta, previa approvazione dell’aggiornamento del fabbisogno da parte della Giunta.
Si tratta di misure eccezionali e temporanee, attivabili entro due anni dall’approvazione della legge. Le procedure autorizzative per la riqualificazione hanno priorità assoluta rispetto all’attivazione dei comparti estrattivi.
Delocalizzazione delle attività estrattive
Nelle more dell’aggiornamento del PRAE, la delocalizzazione prevista dalle norme di attuazione può essere chiesta anche da esercenti di cave ricadenti in altre aree del piano che stiano concludendo progetti di riqualificazione con successiva estinzione della cava.
La delocalizzazione è ammessa su terreni di proprietà o in disponibilità:
- con superficie minima di 5 ettari in un unico lotto;
- ubicati in aree suscettibili di nuove estrazioni o in aree di riserva;
- a condizione che la cava da delocalizzare sia strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali dello stesso ciclo produttivo e vicine al sito originario.
L’attività è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 54/1985, in deroga ad alcune condizioni ostative, e previa acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso delle autorità competenti.
Per le delocalizzazioni in aree di riserva, la Giunta regionale può riclassificare la superficie del sito estrattivo in area suscettibile di nuove estrazioni, se la conferenza di servizi si conclude favorevolmente e la procedura è ritenuta assentibile.
Disposizioni attuative e linee guida
Entro 120 giorni, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, deve definire in prima applicazione:
- i criteri per determinare l’ammontare della garanzia finanziaria;
- i criteri per il calcolo dei contributi estrattivi;
- gli indirizzi operativi per l’attuazione delle norme su alienazione dei siti ricomposti e riqualificazione delle cave, includendo criteri di qualità ambientale, salute delle comunità, tracciabilità dei materiali conferiti e tipologie ammissibili;
- le linee guida per le misure compensative previste per gli interventi sui corsi d’acqua.
Abrogazioni e regime transitorio sui contributi
Dal giorno di entrata in vigore della legge sono abrogati alcuni articoli e disposizioni previgenti della legge regionale n. 54/1985 e di leggi finanziarie regionali successive, tra cui le norme richiamate all’articolo 10.
Fino all’entrata in vigore del provvedimento di Giunta sui criteri dei contributi, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti in materia di contributi estrattivi, cioè l’articolo 18 della legge regionale n. 54/1985 nel testo previgente e l’articolo 19 della legge regionale n. 1/2008.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con le risorse provenienti dai contributi versati dai titolari di autorizzazioni o concessioni estrattive, come determinati dall’articolo 18 della legge regionale n. 54/1985.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
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