L.R. Campania 21/2025
Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fattorie sociali, bonifica e in materia di lavoro e formazione professionale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Campania disciplina agricoltura sociale e fattorie sociali, istituisce registro, logo e osservatorio, regola agrinido/agriasilo e sperimentazione dell’agritata, fissa controlli e sanzioni, e modifica le leggi regionali su bonifica e lavoro/formazione. Introduce transitorio per i soggetti già iscritti. In vigore 15 giorni dopo la pubblicazione; la l.r. 5/2012 è abrogata salvo artt. 9 e 10.
Agricoltura sociale, fattorie sociali e modifiche a bonifica e formazione professionale in Campania
Agricoltura sociale e fattorie sociali in Campania
La legge disciplina, per la Regione Campania, il quadro organico dell’agricoltura sociale, delle fattorie sociali e di alcune misure collegate in materia di prima infanzia, bonifica, lavoro e formazione professionale. L’impianto è costruito in coerenza con la legge statale n. 141/2015 e con le altre norme nazionali di settore, con attenzione al territorio regionale, alle aree rurali e ai soggetti fragili.
Finalità e obiettivi di politica regionale
La Regione promuove l’agricoltura sociale come strumento di multifunzionalità agricola, occupazione e integrazione sociale. L’intervento pubblico mira a:
- consolidare opportunità di reddito e di lavoro;
- integrare in ambito agricolo e forestale attività educative, sociali, socio-sanitarie e di inserimento socio-lavorativo;
- facilitare l’accesso a prestazioni essenziali per persone, famiglie, persone in disagio o con disabilità e comunità locali;
- sviluppare e qualificare i servizi sociali e sperimentare modelli innovativi di welfare locale tramite le fattorie sociali. La Regione e le altre amministrazioni interessate sono chiamate a favorire politiche integrate tra imprese agricole, fattorie sociali e istituzioni locali, senza nuovi o maggiori oneri, anche mediante riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria.
Definizioni, rete e collaborazione con i servizi pubblici
Ai fini della legge si applicano le definizioni della legge statale 141/2015. Le fattorie sociali sono le imprese agricole e le cooperative sociali che svolgono attività di agricoltura sociale e risultano iscritte nel registro regionale. Le attività vanno realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici territorialmente competenti. Le fattorie sociali e i loro organismi associativi possono costituire reti per assistenza, informazione, formazione, aggiornamento e scambio di esperienze, con funzione di promozione delle attività e dei servizi offerti.
Agrinido e agriasilo
La legge ricomprende nell’ambito dell’agricoltura sociale le attività di agrinido e agriasilo svolte nelle aree rurali, come iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare. Tali attività possono essere esercitate solo da fattorie sociali riconosciute e iscritte nel registro regionale. Le strutture devono garantire programmi didattico-educativi e ricreativi in materia di educazione ambientale, alimentare e salvaguardia della biodiversità, con attenzione alla conoscenza dei cicli biologici vegetali e animali, del territorio rurale, dell’agricoltura e dei suoi prodotti, nonché all’interazione del bambino con natura e ambiente rurale. Sono richiesti:
- requisiti tecnico-strutturali e funzionali conformi alle norme nazionali e regionali;
- requisiti professionali del personale conformi alla normativa statale e regionale, in particolare al d.lgs. 65/2017 e alla l. 55/2024.
Agritata: sperimentazione e possibile inserimento nel sistema regionale
La legge introduce una sperimentazione di durata annuale per una nuova figura domiciliare per la prima infanzia, denominata agritata. La Giunta regionale deve definire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, criteri e modalità della sperimentazione, da svolgersi nel contesto rurale e nel rispetto della normativa sui servizi integrativi per la prima infanzia. L’attività può essere esercitata solo da fattorie sociali iscritte nel registro regionale. Al termine della sperimentazione, la Giunta valuta complessivamente il servizio e l’eventuale inserimento nel sistema ufficiale dei servizi regionali per la prima infanzia.
Registro regionale delle fattorie sociali
È istituito presso la struttura regionale competente in politiche agricole il registro regionale delle fattorie sociali della Campania. Possono iscriversi:
- imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle imprese;
- cooperative sociali nei limiti della legge statale 141/2015. Per l’iscrizione sono richiesti requisiti di competenza, moralità e assenza di determinate cause ostative, tra cui specifiche condanne penali, misure di prevenzione antimafia o dichiarazione di delinquente abituale. L’iscrizione avviene previa istruttoria e valutazione positiva, anche sulla coerenza con la programmazione sociale e socio-sanitaria regionale, da parte di una commissione interdisciplinare regionale. Il soggetto interessato deve presentare un progetto di agricoltura sociale volto a svolgere con regolarità e continuità una o più attività, anche stagionali, tra cui:
- inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità, svantaggiate, migranti, rifugiati e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e servizi sociali per le comunità locali, usando risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
- attività che affiancano terapie mediche, psicologiche e riabilitative;
- progetti di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità, conoscenza del territorio, fattorie sociali e didattiche e iniziative per bambini in età prescolare e persone fragili o con disabilità. Il registro è pubblicato sul portale regionale e aggiornato annualmente.
Avvio dell’attività e SCIA
Per avviare l’attività, la fattoria sociale iscritta nel registro deve presentare al Comune dove si trovano gli immobili la SCIA di agricoltura sociale ai sensi dell’art. 19 della l. 241/1990. Eventuali variazioni dei dati dichiarati nella SCIA devono essere comunicate entro 30 giorni. Le attività sociali e socio-sanitarie eventualmente svolte restano soggette alle specifiche procedure del settore di riferimento. I Comuni trasmettono annualmente alla Giunta regionale l’elenco delle SCIA ricevute.
Logo delle fattorie sociali e promozione
È istituito il logo delle fattorie sociali della Campania per valorizzare e rendere riconoscibili tali realtà. Il suo utilizzo è consentito solo a chi mantiene l’iscrizione nel registro regionale. La Giunta regionale, nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, deve prevedere criteri di priorità a favore dello sviluppo dell’agricoltura sociale.
Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale
È istituito presso la struttura regionale competente in agricoltura l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale. L’Osservatorio ha compiti di analisi, proposta, monitoraggio e coordinamento delle politiche regionali in materia. In particolare:
- analizza bisogni e priorità del territorio;
- promuove studi, ricerche e iniziative di animazione;
- raccoglie e aggiorna dati, documenti e testimonianze;
- monitora lo sviluppo dell’agricoltura sociale;
- propone iniziative per il coordinamento con le politiche di coesione e sviluppo rurale;
- coordina e sostiene le politiche attive regionali di settore. La composizione include rappresentanti politici, tecnici, del mondo agricolo, della cooperazione sociale, della rete nazionale e del Forum nazionale dell’agricoltura sociale, del terzo settore e delle strutture regionali competenti. I componenti sono nominati per la durata della legislatura; la partecipazione è gratuita, senza compensi o rimborsi. L’Osservatorio si dota di regolamento interno nella prima riunione.
Utilizzo degli immobili rurali e requisiti strutturali
I fabbricati o porzioni di fabbricati rurali già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge, destinati alle attività di agricoltura sociale, conservano il riconoscimento della ruralità, nel rispetto degli strumenti urbanistici. Le strutture e i luoghi di svolgimento delle attività devono rispettare le norme vigenti in materia di:
- sicurezza sul lavoro;
- accessibilità;
- gestione delle risorse ambientali;
- igiene e sicurezza alimentare;
- profilassi degli allevamenti. Sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione per recuperare il patrimonio edilizio esistente, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici, con le caratteristiche ambientali delle aree interessate e con la normativa regionale sull’architettura rurale e sul piano territoriale regionale.
Controlli, vigilanza e sanzioni
La vigilanza sulla legge e sul regolamento di attuazione spetta ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili utilizzati per l’attività. I Comuni curano i controlli e i procedimenti sanzionatori, ferma restando la competenza degli organi preposti ai controlli igienico-sanitari, alimentari e di sicurezza sul lavoro. Ogni anno, entro il 31 gennaio, i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 6.000 euro per chi:
- esercita l’attività senza iscrizione nel registro regionale o senza SCIA; in questo caso il Comune dispone anche il divieto di prosecuzione dell’attività;
- utilizza il logo senza iscrizione nel registro o in violazione della disciplina sull’uso del logo. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni. Per accertamento, contestazione e applicazione si applica la legge n. 689/1981.
Regolamento di attuazione
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare un regolamento attuativo in conformità al decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550. Il regolamento disciplina in particolare:
- requisiti e modalità di svolgimento delle attività di agricoltura sociale, compreso il periodo minimo per garantirne la continuità;
- iscrizione, tenuta e aggiornamento del registro regionale;
- presentazione della SCIA;
- caratteristiche e uso del logo;
- esercizio contestuale dell’agricoltura sociale e delle altre attività agricole negli stessi immobili;
- riconoscimento provvisorio dei soggetti già operanti.
Regime transitorio e continuità con la disciplina previgente
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, esercitano attività di agricoltura sociale da almeno due anni e sono iscritti nel registro regionale istituito dalla previgente l.r. 5/2012 sono iscritti di diritto nel nuovo registro, ma devono adeguarsi alla nuova disciplina entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il mancato adeguamento comporta la cancellazione dal registro e il conseguente divieto di prosecuzione dell’attività, notificato dal Comune su segnalazione della Regione. La commissione interassessorile regionale già prevista per il registro REFAS resta prorogata fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Modifiche alla disciplina della bonifica
La legge modifica la l.r. 7/2025 in materia di bonifica integrale e riordino dei Consorzi, introducendo la possibilità per la Giunta regionale di modificare la delimitazione degli ambiti territoriali dei Consorzi quando si accerti una pluriennale assenza di attività di bonifica dovuta all’assenza di corpi idrici nei territori interessati, al fine di evitare oneri impropri per le attività agricole.
Modifiche alla disciplina di lavoro e formazione professionale
Sono introdotti aggiornamenti alla l.r. 14/2009, orientando il sistema formativo regionale verso:
- strumenti premiali e meccanismi di coinvolgimento del settore privato nelle attività progettuali e formative;
- valorizzazione delle indagini sul mercato del lavoro e misure per facilitare l’accesso dei soggetti vulnerabili;
- partenariati pubblico-privati che cofinanzino la formazione, con priorità ai percorsi per la transizione verde. L’offerta formativa deve orientarsi progressivamente a competenze per crescita intelligente e sostenibile, in particolare green economy, blue economy e innovazione tecnologica. La programmazione deve basarsi sull’analisi dei fabbisogni e del disallineamento tra domanda e offerta di competenze, anche tramite patti per le competenze. È inoltre favorita la work-based learning, anche in percorsi brevi e micro-credentials, con trasparenza delle competenze acquisite e loro riconoscibilità nel sistema regionale di validazione e certificazione. Le modalità attuative sono demandate al regolamento previsto dalla l.r. 14/2009.
Disposizioni finali, finanziarie ed entrata in vigore
Per quanto non previsto si applicano la legge statale 141/2015 e le altre norme statali in materia di agricoltura sociale. Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la l.r. 5/2012, salvo gli articoli 9 e 10. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
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