L.R. Campania 25/2025
Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina il sistema campano delle aree naturali protette, disciplina istituzione, gestione, pianificazione, vigilanza, sanzioni, bilancio ed entrate, e regola anche i parchi urbani e interurbani di interesse regionale. Abroga le l.r. 33/1993 e 17/2003. Entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del 17 ottobre 2025.
Riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani della Campania
Riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani in Campania
La legge riorganizza in modo organico la disciplina campana delle aree naturali protette regionali, dei relativi enti di gestione e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale. Definisce finalità, governance, pianificazione, strumenti di tutela, valorizzazione economico-sociale, vigilanza, sanzioni e profili finanziari, con efficacia nel territorio della Regione Campania.
Finalità e principi generali
La legge, in attuazione della legge quadro statale sulle aree protette, della Costituzione, del diritto UE ambientale e dello Statuto regionale, mira a garantire conservazione, valorizzazione e gestione sostenibile del patrimonio naturale campano. Le aree protette sono assoggettate a un regime speciale volto a preservare specie, habitat e patrimoni genetici, promuovendo anche fruizione sostenibile, partecipazione delle comunità locali e compatibilità tra tutela ambientale e attività antropiche ed economiche tradizionali.
Tra le finalità indicate rientrano anche:
- tutela delle identità storico-culturali locali e delle attività agricole, agrosilvopastorali, biologiche e agrituristiche;
- promozione di contratti di fiume e di lago;
- sviluppo di comunità energetiche rinnovabili;
- promozione degli accordi di foresta;
- educazione alla sostenibilità, raccolta differenziata, riciclo e riduzione dei rifiuti.
Sistema regionale delle aree naturali protette
Il sistema regionale comprende i parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, in coerenza con la classificazione della legge 394/1991. Le aree protette possono includere ambiti terrestri, fluviali, lacuali e marini, gestiti unitariamente per conservazione, ripristino, valorizzazione ambientale e sostegno di attività economiche sostenibili.
Restano ferme le norme statali e regionali sulle oasi di protezione della fauna selvatica e sugli altri istituti di tutela faunistica.
Aree confermate, nuove istituzioni e Parco del Matese
La legge conferma le principali aree naturali protette regionali già individuate dalla l.r. 33/1993, tra cui i parchi regionali di Roccamonfina e foce Garigliano, Campi Flegrei, Matese, Monti Lattari, Monti Picentini, Partenio, bacino idrografico del Sarno, Taburno-Camposauro e le riserve Foce Sele-Tanagro-Monti Eremita-Marzano e Foce Volturno-Costa di Licola-Lago di Falciano.
Per il Parco regionale del Matese, nelle more del perfezionamento del Parco nazionale, l’ente di gestione continua a operare nei limiti del decreto ministeriale 22 aprile 2025.
Sono inoltre confermate, ma non ancora istituite alla data di entrata in vigore della legge, le aree:
- Vallo di Lauro-Pizzo d’Alvano;
- Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato;
- Diecimare.
Per queste aree l’istituzione avviene con la procedura prevista per le nuove aree protette. È confermato anche il Parco metropolitano delle Colline di Napoli, già istituito in base alla l.r. 17/2003, al quale si applica la nuova disciplina, salvo il Titolo VIII.
Procedura di istituzione e perimetrazione
Le aree naturali protette sono istituite con legge regionale. Il procedimento prevede la partecipazione di province, Città metropolitana di Napoli, comunità montane e comuni mediante conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull’analisi territoriale.
La legge istitutiva deve indicare:
- finalità dell’area;
- perimetrazione provvisoria in formato GIS sulla base della cartografia tecnica regionale più aggiornata;
- zonazione interna provvisoria;
- norme di salvaguardia provvisorie fino all’approvazione del piano territoriale.
La medesima procedura vale anche per modificare la perimetrazione provvisoria delle aree già confermate.
Enti di gestione: natura, organi e durata
La gestione dei parchi e delle riserve è affidata a un ente pubblico dotato di personalità giuridica, denominato Ente Parco o Ente Riserva. Sono confermati gli enti di gestione già istituiti per le aree regionali esistenti.
Gli organi dell’ente sono:
- Comunità dell’area protetta;
- Presidente;
- Giunta;
- Revisore dei conti.
Gli organi diversi dalla Comunità durano cinque anni e sono rinnovabili una sola volta; gli organi già nominati restano in carica fino alla scadenza naturale.
La Giunta regionale definisce indirizzi strategici, coordina le iniziative e fornisce supporto tecnico-amministrativo per assicurare unitarietà di politica di settore, gestione e comunicazione.
Comunità dell’area protetta
La Comunità è composta dal Presidente della Giunta regionale, dai presidenti degli enti territoriali interessati e dai sindaci dei comuni ricompresi, anche solo parzialmente, nell’area protetta. Elegge al proprio interno Presidente e Vicepresidente e si riunisce almeno due volte l’anno o su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti.
Ha funzioni consultive, propositive e di verifica. In particolare:
- adotta il proprio regolamento;
- designa i componenti di propria competenza nella Giunta;
- esprime pareri obbligatori sullo Statuto e non vincolanti su piano territoriale, piano economico-sociale, regolamento, bilancio e conto consuntivo;
- può proporre approfondimenti tematici, programmi di valorizzazione e vigilare sull’attuazione del piano territoriale.
Alle riunioni partecipano senza voto il Presidente e il responsabile amministrativo dell’ente.
Presidente dell’Ente di gestione
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e proposta dell’Assessore all’ambiente, tra soggetti con comprovata esperienza di indirizzo o gestione nel settore pubblico o privato, preferibilmente in materia ambientale e paesaggistica. La nomina richiede il gradimento del Consiglio regionale.
Il Presidente rappresenta legalmente l’ente, ne coordina l’attività e convoca e presiede la Giunta. Dura in carica cinque anni, salvo decadenza anticipata, ed è soggetto alle norme su inconferibilità e incompatibilità. Il compenso è determinato secondo la disciplina regionale richiamata.
Giunta dell’Ente di gestione
La Giunta è composta da:
- Presidente dell’Ente;
- due componenti designati dalla Comunità dell’area protetta;
- un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
La Giunta è nominata dal Presidente della Giunta regionale, dura cinque anni ed è rinnovabile. Elegge un vicepresidente tra i propri componenti. Se i membri designati sono sindaci o altri amministratori degli enti locali componenti la Comunità e cessano dalla relativa carica, decadono automaticamente anche dalla Giunta.
Alla Giunta spettano le scelte di governo e amministrazione: adotta lo Statuto, il bilancio, il conto consuntivo, il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento dell’area protetta, oltre alle ulteriori funzioni non attribuite ad altri organi. Ai componenti spetta il gettone di presenza secondo la disciplina regionale richiamata.
Revisore dei conti, responsabile amministrativo e responsabile tecnico
Il Revisore dei conti è scelto tra i revisori legali iscritti nel relativo registro, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale insieme a un supplente entro i trenta giorni precedenti la scadenza del precedente organo. Dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Svolge vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria.
L’ente si dota inoltre di un responsabile amministrativo e di un responsabile tecnico, individuati tra il personale dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Il responsabile amministrativo svolge anche funzioni di segretario verbalizzante della Giunta.
Personale e dotazione organica
Gli enti di gestione operano con personale assunto secondo il d.lgs. 165/2001 e il CCNL Funzioni locali. La dotazione organica massima è pari a sei dipendenti:
- tre nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione;
- tre nell’area degli istruttori.
La dotazione è approvata dalla Giunta regionale su proposta della Giunta dell’ente, nei limiti di bilancio e tenendo conto delle specificità territoriali. Il costo del personale grava sul bilancio dell’ente.
Funzioni degli enti di gestione
Gli enti perseguono la conservazione, conoscenza, fruizione, valorizzazione e divulgazione dei valori naturalistici dell’area. Devono attuare gli indirizzi regionali, elaborare norme d’uso tramite piani e regolamenti, adottare iniziative di salvaguardia e rilasciare pareri e nulla osta nei casi previsti.
Svolgono anche funzioni di sorveglianza, con accertamento, irrogazione e incasso delle sanzioni e poteri di sospensione e riduzione in pristino, gestiscono eventuali siti Natura 2000 affidati, promuovono attività eco-compatibili, collaborazioni istituzionali, educazione ambientale, attività sportive e sociali compatibili e altre funzioni di settore.
Possono stipulare intese con enti locali e associazioni per progetti comuni e richiedere supporto tecnico-amministrativo regionale per piani, regolamenti e accesso a risorse della programmazione euro-unitaria.
Strumenti di pianificazione: piano territoriale e piano economico-sociale
La Giunta dell’ente adotta, previo parere della Comunità, il piano territoriale dell’area e il piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili.
Per il piano territoriale è prevista una procedura partecipata: deposito presso l’ente, trasmissione agli enti territoriali, pubblicazione dell’avviso per osservazioni entro almeno 60 giorni, esame delle osservazioni e invio alla Giunta regionale, che approva con deliberazione dopo il parere delle commissioni consiliari competenti e verifica di conformità. La Giunta regionale può chiedere modifiche e integrazioni.
Il piano pluriennale economico-sociale è adottato dalla Giunta dell’ente e approvato dalla Giunta regionale.
Piano territoriale dell’area protetta
Il piano territoriale è lo strumento principale di disciplina, indirizzo e programmazione per tutela, valorizzazione e fruizione delle aree protette. Delinea l’assetto territoriale, fissa obiettivi, priorità, vincoli, destinazioni e zonazione.
Tra i contenuti principali:
- pianificazione definitiva dell’area;
- definizione delle zone sulla base dei caratteri geomorfologici e urbanistici;
- individuazione delle aree agricole e boschive da mantenere o recuperare;
- tutela dei valori storici e ambientali delle aree edificate;
- direttive per gli strumenti urbanistici comunali;
- sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale;
- attrezzature e servizi per fruizione sociale, musei, centri visita e aree attrezzate;
- recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- sistema di monitoraggio dell’attuazione.
Il piano si conforma al piano paesaggistico regionale e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi previsti.
Nelle more dell’approvazione dei piani da parte degli enti di gestione, la Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, aggiorna le norme di salvaguardia delle aree protette già confermate.
Articolazione zonale e disciplina delle aree
Ogni area protetta deve prevedere almeno tre zone:
- zona A di riserva integrale, con conservazione dell’ambiente nella sua integrità e divieto di attività che compromettano le risorse naturali;
- zona B di riserva generale, con mantenimento dell’integrità ambientale e incentivo ad attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e al mantenimento del patrimonio edilizio esistente;
- zona C di riserva controllata, con incentivo ad attività agricole, zootecniche, silvo-colturali e a iniziative socio-economiche e infrastrutturali compatibili, nonché allo sviluppo turistico-ricettivo e dei servizi complementari.
Gli strumenti di piano devono prevedere anche armonizzazione paesaggistica delle nuove edificazioni, recupero del patrimonio edilizio storico e valorizzazione delle risorse locali. Nelle zone B e C tutte le opere pubbliche, comprese sistemazioni idraulico-forestali e rimboschimenti, sono soggette a nulla osta dell’ente.
In tutta l’area protetta si applicano i divieti generali previsti dalla legge quadro statale; il regolamento può stabilire divieti aggiuntivi e deroghe nei limiti consentiti dalla normativa statale.
Piano pluriennale economico-sociale
Il piano ha durata triennale ed è aggiornabile annualmente. Contiene schede progettuali con iniziative, costi, tempi, fonti di finanziamento e priorità per promuovere attività compatibili e raggiungere gli obiettivi del piano territoriale.
Possono concorrere al finanziamento Regione, enti locali e altri organismi interessati.
Modifica della disciplina dei servizi di trasporto non di linea
La legge modifica la l.r. 10/2024 per ampliare i riferimenti ai poli di interesse pubblico e collettivo cui si applicano alcune disposizioni sui servizi taxi, includendo anche aree naturali protette e altri poli di rilevanza pubblica. Vengono inoltre adeguate alcune previsioni sullo stazionamento, la prenotazione e l’identificazione dei servizi taxi, con soppressione di taluni riferimenti agli NCC in specifiche parti della norma regionale richiamata.
Statuto e regolamento dell’area protetta
Lo Statuto dell’ente disciplina sede, obiettivi, organizzazione, funzionamento, attribuzioni degli organi, pubblicità degli atti e partecipazione di cittadini, categorie economiche, sociali e associazioni. È adottato dalla Giunta dell’ente su schema approvato dalla Giunta regionale e acquista efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Il regolamento dell’area protetta disciplina le attività consentite, con particolare riguardo a fruizione, tutela e attività che possano compromettere l’equilibrio ecologico o l’assetto vegetazionale e faunistico. È adottato dalla Giunta dell’ente, approvato dalla Giunta regionale ed entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul BURC. Entro lo stesso termine gli enti locali devono adeguare i propri atti; in difetto, si applica il regolamento dell’area protetta.
Nulla osta per interventi nell’area protetta
Ogni intervento che comporti modifica o alterazione dello stato dei luoghi per interventi edilizi o di riqualificazione urbanistico-edilizia è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di gestione. Il nulla osta è rilasciato entro 60 giorni dalla domanda, salvo sospensione per carenze documentali per un massimo di 30 giorni; decorso il termine, si intende rilasciato.
Il rilascio tiene conto delle procedure paesaggistiche e, se dovuta, della VIncA. La Regione può adottare linee guida per uniformare le modalità di rilascio. L’ente può imporre prescrizioni e termini per l’esecuzione delle opere.
Valorizzazione territoriale, attività compatibili ed educazione ambientale
Gli enti di gestione promuovono una gestione sostenibile delle attività sociali e produttive, con interventi in agricoltura, agroecologia, gestione forestale sostenibile, filiere locali, mobilità sostenibile, turismo ecosostenibile, tutela delle tradizioni, innovazione energetica e edilizia sostenibile.
Le azioni possono riguardare anche:
- biodiversità e ripristino degli habitat;
- filiere agroalimentari corte;
- manutenzione di elementi territoriali tradizionali;
- recupero dei nuclei rurali e dell’architettura rurale;
- ingegneria naturalistica, soluzioni nature-based ed energie rinnovabili;
- infrastrutture di servizio e fruizione;
- progetti educativi e divulgativi;
- valorizzazione delle eccellenze locali;
- guide, segnaletica e sentieri tematici;
- contratti di fiume per la riqualificazione dei bacini idrografici.
Gli enti promuovono anche attività di educazione ambientale, con eventuale costituzione di CEAS e collaborazione con scuole, università, enti scientifici e associazioni. Possono individuare geositi e valorizzarli con progetti dedicati. La Giunta regionale adotta l’emblema distintivo di ciascuna area protetta, che può essere concesso, tramite convenzione, a produttori locali che rispettino requisiti di qualità, sostenibilità e tipicità.
Vigilanza, sanzioni e poteri di ripristino
La vigilanza è affidata ai soggetti già competenti all’accertamento degli illeciti amministrativi, tra cui polizia locale, polizia giudiziaria, carabinieri forestali e guardie venatorie volontarie. Gli enti di gestione possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale e istituire la figura di guardia parco nella propria dotazione organica.
Le violazioni delle disposizioni del piano territoriale, del regolamento e delle misure di salvaguardia sono punite con sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, salvo eventuali sanzioni penali o di settore. In caso di attività difforme, l’ente può sospendere l’attività e ordinare riduzione in pristino, risistemazione e, se del caso, ricostituzione dell’assetto morfologico e delle specie vegetali e animali, con responsabilità solidale di committente, impresa e direttore dei lavori nei casi di opere edilizie.
Le sanzioni sono applicate e incassate dall’ente, con destinazione dei proventi ad attività inerenti alle finalità dell’area protetta. Si applica la legge 689/1981 per la procedura sanzionatoria.
Contabilità, bilancio, entrate e patrimonio
Gli enti adottano la contabilità finanziaria, in coerenza con il d.lgs. 118/2011. Le entrate comprendono contributi ordinari e straordinari regionali, finanziamenti statali e di altri enti, contributi degli enti della Comunità, erogazioni private, lasciti, proventi da beni e da servizi.
Il patrimonio è costituito da beni immobili e mobili acquisiti a vario titolo; gli immobili entrano nel patrimonio indisponibile. Regione ed enti locali possono mettere a disposizione dell’ente i beni necessari, inclusi locali per la sede.
Sistema dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale
Il sistema riguarda aree verdi urbane e interurbane con valore ambientale e paesistico o strategico per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate. Possono farne parte aree di proprietà pubblica e demaniali, aree alberate, fluviali, rurali, incolte improduttive, aree percorse dal fuoco da rimboschire, aree vincolate per la protezione ambientale, biotopi e monumenti naturali.
L’istituzione dei parchi urbani avviene su proposta del consiglio comunale interessato; quella dei parchi interurbani su proposta del comune capofila indicato dai consigli comunali interessati. In entrambi i casi la Giunta regionale provvede con deliberazione.
La gestione è affidata ai comuni competenti, secondo linee guida regionali da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le attività di pianificazione e il programma annuale sono sottoposti al preventivo esame della Giunta regionale. È confermata l’istituzione dei parchi urbani già avvenuta in base alla l.r. 17/2003.
Disposizioni finanziarie, adeguamento atti e regime transitorio
Gli oneri della legge, a partire dal 2025, sono coperti con le entrate dell’articolo 29 e con le risorse già iscritte nel bilancio regionale 2025/2027 sulla Missione 9, Programma 5, Titoli 1 e 2, per euro 5.674.399,73.
Gli enti di gestione devono adeguare o adottare piano territoriale, statuto e regolamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore. Fino a tale adeguamento restano efficaci gli atti già approvati e continua ad applicarsi la disciplina previgente. In caso di inerzia, la Regione esercita poteri sostitutivi, con diffida e termine di 30 giorni, e successivo intervento della struttura regionale competente o di un commissario ad acta.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogate la l.r. 33/1993 e la l.r. 17/2003. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 17 ottobre 2025.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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