Circolare numero 84 del 10-07-2020
Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dai decreti-legge n. 34/2020 e n. 52/2020 sulle misure di integrazione salariale con causale COVID-19: estensione dei periodi autorizzabili (9+5+4 settimane con limiti massimi), regole di calcolo del periodo fruito, termini decadenziali per la presentazione delle domande, modalità di pagamento e finanziamento statale, disciplina specifica per il FIS, i Fondi di solidarietà e la CISOA, nonché disposizioni procedurali e semplificazioni per l'istruttoria.
Modifiche e istruzioni operative sulle integrazioni salariali COVID-19 (CIGO, assegno ordinario, CISOA, FIS e Fondi bilaterali)
Punti principali
Estensione periodi CIGO e assegno ordinario
Datori di lavoro possono chiedere 9 settimane per periodi dal 23/02/2020 al 31/08/2020; ulteriori 5 settimane se hanno interamente fruito le prime 9; decreto 52/2020 consente altre 4 settimane per chi ha già fruito 14 settimane. Durata massima cumulata 18 settimane (31 settimane per imprese con unita produttive o lavoratori nelle zone rosse).
Disciplina del periodo fruito e calcolo delle residue
Le aziende devono autocertificare il periodo effettivamente fruito tramite file excel convertito in PDF allegato alla domanda; il conteggio delle settimane residue si ottiene dividendo le giornate fruite per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale. I file hanno valore di autocertificazione ai sensi art.47 DPR 445/2000.
Semplificazioni procedurali e documentali
Istruttoria accelerata: non si applica art.11 D.lgs.148/2015, non serve provare transitorieta o non imputabilita dell'evento, non e' richiesta la relazione tecnica prevista dal DM 95442/2016; le aziende sono dispensate dall'osservanza di art.14 D.lgs.148/2015 ma devono dichiarare di aver svolto informazione e consultazione entro 3 giorni.
Termini di trasmissione e regime decadenziale
Nuovo termine: domanda entro la fine del mese successivo all'inizio della sospensione, a pena di decadenza. Termini transitori: per periodi iniziati tra 23/02 e 30/04/2020 scadenza 15/07/2020; per eventi dal 1/06/2020 scadenza 31/07/2020; dal 1/07/2020 scadenza 31/08/2020. Errori comunicati dall'amministrazione possono essere corretti entro 30 giorni dalla comunicazione.
Modalita di pagamento
L'azienda puo' anticipare l'importo o richiedere pagamento diretto INPS. Per anticipo con pagamento diretto e' previsto l'anticipo del 40% delle ore richieste e la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio del periodo (termine transitorio 03/07/2020 per periodi iniziati prima del 18/06/2020).
Finanziamento statale
Stanziamento principale 11.599,1 milioni di euro per il 2020 per CIGO/FIS/Fondi Trento e Bolzano-Alto Adige; 250 milioni per altri Fondi di solidarieta ex art.26 D.lgs.148/2015; 1.100 milioni per assegno ordinario a specifici Fondi non gestiti INPS; per CIGS trasferiti 828,6 milioni per il 2020.
Accesso per il Fondo di integrazione salariale (FIS)
Assegno ordinario concesso anche ai datori iscritti al FIS con mediamente piu' di 5 e fino a 15 dipendenti; per il 2020 non si applica il tetto aziendale previsto dall'art.29 D.lgs.148/2015; requisito dimensionale valutato alla data della prima domanda.
Assegno ordinario per datori con assegni di solidarieta in corso
I datori iscritti al FIS che alla data 23/02/2020 hanno in corso assegni di solidarieta possono presentare domanda per assegno ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta; durata massima complessiva 18 settimane e applicazione dei termini di presentazione previsti.
Fondi di solidarieta bilaterali e tetti aziendali
Le domande sono accolte prioritariamente in base ai tetti aziendali dei singoli Fondi; in caso di indisponibilita le prestazioni possono essere finanziate con risorse statali stanziate dal dl 34/2020, imputando l'onere allo Stato.
Assegno al nucleo familiare (ANF)
I beneficiari dell'assegno ordinario con causale COVID-19 hanno diritto all'ANF in rapporto al periodo di paga e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale; modalita operative per Fondi gestiti INPS saranno fornite con apposita circolare.
Revoca dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
I datori che hanno revocato i licenziamenti intimati tra 23/02 e 17/03/2020 possono chiedere il trattamento di cassa integrazione dalla data di efficacia del licenziamento; il rapporto si considera ripristinato senza oneri o sanzioni, nel rispetto delle 18 settimane complessive.
CISOA - disciplina speciale per lavoratori agricoli
Introdotta causale 'CISOA DL RILANCIO': deroghe ai limiti di 90 giornate e 181 giornate di anzianita, trattamento concesso fino a 90 giorni per periodi 23/02/2020-31/10/2020 con termine entro 31/12/2020; domande convertite d'ufficio se presentate tra 19/05/2020 e data circolare; competenza decisoria trasferita al direttore della Sede INPS; incompatibilita con cassa integrazione in deroga per gli stessi lavoratori a tempo indeterminato.
Aziende che hanno esaurito le settimane COVID-19
Chi ha esaurito 18 settimane puo' accedere, se possibile, alle integrazioni salariali ordinarie secondo le regole ordinarie (limiti di 52 settimane biennio, 24 mesi quinquennio, requisito anzianita 90 giorni, contribuzione addizionale, ecc.), salvo valutazione semplificata della causalita collegata all'emergenza.
Requisiti e criteri di ammissibilita dei lavoratori
Per l'accesso ai trattamenti COVID-19 non e' richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianita per CIGO/assegno ordinario, ma i lavoratori devono essere alle dipendenze dell'azienda alla data del 25/03/2020; in caso di trasferimento d'azienda si computano i periodi presso il precedente datore ai sensi art.2112 c.c.
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