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Circolare

Circolare numero 80 del 06-07-2020

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra destinatari, requisiti, importi, modalità di presentazione delle domande, criterio di verifica e regole contabili per le indennità previste dall'art. 84 del D.L. n. 34/2020: indennità di 1.000 euro per liberi professionisti e collaboratori cessati, indennità di 600 e 1.000 euro per lavoratori in somministrazione nei settori turismo e stabilimenti termali e indennità di 1.000 euro per lavoratori stagionali. Sono specificate incompatibilità, finanziamento e procedure contabili e di monitoraggio.

Circolare INPS: disposizioni operative per le indennità COVID-19 previste dall'art. 84 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (mensilità aprile e maggio 2020)

Punti principali

Indennità per liberi professionisti (maggio 2020)

Indennità di 1.000 euro per liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19/05/2020 iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme obbligatorie; accesso subordinato a riduzione reddituale documentata di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al 2019 (reddito calcolato secondo il principio di cassa) con autocertificazione e successiva verifica Agenzia delle Entrate/INPS. Non concorre al reddito, nessuna contribuzione figurativa né assegno per il nucleo familiare.

Indennità per collaboratori coordinati e continuativi (maggio 2020)

Indennità di 1.000 euro per titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata che hanno cessato il rapporto tra il 24/02 e il 19/05/2020 (verifica tramite comunicazioni UNILAV). Stessi effetti fiscali e previdenziali della precedente indennità (non imponibile, nessuna contribuzione figurativa, nessun assegno nucleo familiare).

Indennità per lavoratori in somministrazione (aprile e maggio 2020)

Indennità di 600 euro per aprile e 1.000 euro per maggio 2020 destinata ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1/01/2019 e il 17/03/2020 e impiegati presso utilizzatori dei settori turismo e stabilimenti termali (elenco ATECO/CSC riportato). Requisiti: al 19/05/2020 non devono avere pensione diretta, rapporto di lavoro dipendente in essere né NASpI. Procedura di istruttoria centralizzata e possibilita' di integrazione documentale in caso di preavviso di reiezione.

Indennità per lavoratori stagionali (maggio 2020)

Indennità di 1.000 euro per lavoratori dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto con qualifica di stagionali tra il 1/01/2019 e il 17/03/2020. Requisiti al 19/05/2020: assenza di pensione diretta, di rapporto di lavoro dipendente e di NASpI.

Presentazione delle domande e canali di accesso

Modalita' telematiche agevolate sul portale INPS (PIN, SPID livello 2, CIE, CNS; possibilita' di invio semplificato con prima parte del PIN). Possibile richiesta anche tramite Contact Center integrato. Alcuni beneficiari che hanno gia' percepito le indennita' di marzo/aprile non devono ripresentare domanda: l'INPS utilizza le modalita' di pagamento gia' indicate.

Finanziamento e monitoraggio

Tutte le indennita' dell'art.84 sono erogate nei limiti di spesa di 3.840,8 milioni di euro per il 2020. INPS effettua il monitoraggio del rispetto del limite e comunica i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF.

Incompatibilita' e cumulabilita'

Le indennita' dell'art.84 non sono cumulabili tra loro e sono incompatibili con alcune altre prestazioni indicate dal decreto (es. indennita' lavoratori domestici, alcune indennita' previste da D.L. n.18/2020); incompatibili con pensioni dirette e con NASpI per i commi 5 e 6 (lavoratori somministrati e stagionali). Compatibilita' con assegno ordinario di invalidita' e, per i commi 2 e 3, con NASpI, DIS-COLL e indennita' agricola. Regole specifiche per integrazione del Reddito di Cittadinanza fino all'importo dell'indennita'.

Strumenti di tutela

Non e' previsto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti INPS sulle indennita' ex art.84; e' ammessa l'azione giudiziaria da parte dell'assicurato.

Istruzioni contabili

Dettagli sui conti da utilizzare per pagamenti, imputazione dei debiti, recuperi di somme indebitamente erogate e gestione dei riaccrediti; istituzione/adeguamento di specifici conti GAU/GPA e abbinamento dei codici bilancio per la contabilità separata GAU e per la procedura di recupero indebiti. Variazione del piano dei conti allegata.

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