Circolare numero 85 del 14-07-2020
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni normative di cui al decreto ministeriale n. 31/2020, concernenti l’obbligo per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'obbligo, previsto dall'art. 25-ter del d.l. n.4/2019 e disciplinato dal DM 31/2020, per gli enti erogatori di pensioni di fornire informazione chiara e puntuale sulle trattenute per quote associative sindacali. Viene definita la prioritaria modalità telematica di comunicazione (provvedimento di liquidazione, cedolino mensile, certificazione annuale OBIS/M), le modalità di invio delle comunicazioni ai nuovi titolari e ai già pensionati (e-mail a titolari di PIN, posta ordinaria agli altri), le modalità di acquisizione delle deleghe sindacali, i servizi online per visualizzare o revocare la delega e le istruzioni alle strutture territoriali per l'attività di informazione.
Informativa sulle trattenute per quote associative sindacali su trattamenti pensionistici e modalità di comunicazione e gestione (DM 31/2020)
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Obbligo previsto dall'art. 25-ter d.l. n.4/2019 e attuato con DM 31/2020: garantire trasparenza sui trattamenti pensionistici e sulle eventuali trattenute per quote associative sindacali; richiamo anche all'art.23-octies e alle convenzioni INPS con Organizzazioni sindacali.
Modalità prioritaria di informazione
Informazione telematica come modalità generale: deve essere resa nel provvedimento di liquidazione, nel cedolino mensile e nella certificazione annuale (OBIS/M), evidenziando organizzazione sindacale e importo della trattenuta.
Comunicazioni per prestazioni liquidate dal 2020
A decorrere dal 2020 obbligo di inviare comunicazione dettagliata con denominazione sindacale, decorrenza e importo della trattenuta sia ai nuovi titolari sia ai pensionati che attivano o modificano la trattenuta.
Canali di invio delle comunicazioni
Comunicazioni inviate esclusivamente per via telematica ai pensionati con PIN personale (e-mail), e mediante posta ordinaria per i pensionati privi di PIN.
Nuovi titolari di pensione
Se la delega sindacale è presentata insieme alla domanda di pensione, l'informazione è riportata nel prospetto di liquidazione disponibile telematicamente per il cittadino (con credenziali) o per l'Ente di Patronato delegato.
Pensionati che attivano o variano la trattenuta
Per le pensioni vigenti la delega trasmessa telematicamente dall'Organizzazione sindacale comporta l'invio automatico di e-mail al pensionato registrato; per chi non ha PIN, INPS invia comunicazione per posta.
Modalità di acquisizione delle deleghe
Delega acquisita: contestualmente alla domanda di pensione per le liquidazioni; telematicamente dalle Organizzazioni sindacali per le pensioni vigenti. Le strutture territoriali intervengono solo in via residuale per anomalie.
Servizi di consultazione e revoca
Il pensionato, accedendo con PIN a My Inps può usare il servizio "Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici" per visualizzare la presenza/assenza della trattenuta e per revocare la delega; è prevista anche la revoca tramite accesso presso la Struttura territoriale o per posta (con documento d'identità).
Indicazioni alle Strutture territoriali
Le Strutture territoriali, nell'ambito dell'attività consulenziale ordinaria, devono informare i pensionati sull'eventuale presenza di trattenute sindacali in coerenza con il principio di trasparenza.
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