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Circolare

Circolare Inail n. 49 del 4 dicembre 2018

“Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Chiarimenti per il settore della navigazione marittima.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per il settore della navigazione marittima, è temporaneamente sospesa l’applicazione delle disposizioni della circolare Inail n. 22 del 15 maggio 2018 relative alla trasmissione telematica dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici. La sospensione opera nelle more della piena attuazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 81/2008, in attesa dei prescritti decreti attuativi, e interviene dopo gli aggiornamenti già resi disponibili con le circolari n. 43/2017 e n. 22/2018.

Chiarimenti sui registri di esposizione per il settore della navigazione marittima

Registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici: chiarimenti per la navigazione marittima

La circolare Inail n. 49 del 4 dicembre 2018 interviene sui registri di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici, limitatamente al settore della navigazione marittima. Il documento non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma precisa che, per tale settore, è sospesa temporaneamente l’applicazione delle disposizioni operative già previste dalla circolare Inail n. 22 del 15 maggio 2018.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama un ampio perimetro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di disciplina speciale del lavoro marittimo e portuale. In particolare, vengono menzionati:

  • il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
  • il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, per i lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca nazionali;
  • il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, per le operazioni e i servizi portuali e per le attività di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
  • il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 298, relativo al lavoro a bordo delle navi da pesca;
  • il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  • il d.m. Salute 12 luglio 2007, n. 155, sui registri e sulle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni;
  • la legge 27 febbraio 2017, n. 19;
  • il d.m. 25 maggio 2016, n. 183, relativo alle regole tecniche del SINP. Sono inoltre richiamate le circolari Inail n. 43/2017 e n. 22/2018.

Contenuto delle precedenti circolari Inail

La circolare ricorda che con la n. 43 del 12 ottobre 2017 l’Inail aveva reso disponibile il servizio telematico "Registro di esposizione" per i datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat) e per i soggetti da essi abilitati. Tale servizio costituiva lo strumento esclusivo per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nei confronti di Inail e dei servizi di prevenzione e protezione delle Aziende sanitarie locali.

Successivamente, con la circolare n. 22 del 15 maggio 2018, il servizio era stato implementato per consentire anche ai datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione per conto dello Stato, nonché ai soggetti da essi abilitati, di trasmettere i registri di esposizione all’Inail e alla Asl territorialmente competente.

Sospensione temporanea per la navigazione marittima

Il punto centrale della circolare è la precisazione secondo cui, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more della piena attuazione dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 81/2008 e dell’emanazione dei prescritti decreti attuativi, è temporaneamente sospesa l’applicazione delle disposizioni della circolare n. 22/2018 limitatamente al settore della navigazione marittima.

In pratica, per questo comparto non trova applicazione, per il momento, l’estensione operativa del servizio telematico così come prevista dalla precedente circolare, in attesa della completa attuazione del quadro regolatorio speciale richiamato nel testo.

Effetti pratici del chiarimento

La circolare produce un effetto circoscritto ma rilevante per gli operatori del settore marittimo: l’obbligo di utilizzare il servizio telematico "Registro di esposizione", nella versione estesa dalla circolare n. 22/2018, resta sospeso per la navigazione marittima fino a nuovo intervento attuativo. Restano invece fermi i riferimenti normativi generali e l’impianto complessivo della disciplina, richiamato a titolo di contesto e coordinamento.

Punti principali

Oggetto della circolare

La circolare riguarda i "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni" e "Registro di esposizione ad agenti biologici", con specifici chiarimenti per il settore della navigazione marittima.

Quadro normativo richiamato

Sono richiamate le principali fonti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e disciplina speciale per il settore marittimo, tra cui i d.lgs. n. 626/1994, n. 271/1999, n. 272/1999, n. 298/1999, il d.lgs. n. 81/2008, il d.m. n. 155/2007, la legge n. 19/2017, il d.m. n. 183/2016 sul SINP e le circolari Inail n. 43/2017 e n. 22/2018.

Servizio telematico Registro di esposizione

Viene ricordato che la circolare Inail n. 43 del 12 ottobre 2017 ha reso disponibile il servizio telematico "Registro di esposizione" per i datori di lavoro titolari di Pat e per i soggetti da essi abilitati, quale strumento esclusivo per gli adempimenti verso Inail e i servizi di prevenzione e protezione delle Asl.

Estensione ai settori navigazione, agricolo e gestione per conto dello Stato

La circolare Inail n. 22 del 15 maggio 2018 ha esteso il servizio telematico anche ai datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione per conto dello Stato, consentendo la trasmissione dei registri di esposizione all’Inail e alla Asl territorialmente competente.

Sospensione per il settore della navigazione marittima

A seguito di ulteriori approfondimenti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene temporaneamente sospesa, per il solo settore della navigazione marittima, l’applicazione delle disposizioni della circolare n. 22/2018, in attesa della piena attuazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e dei relativi decreti attuativi.

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