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Circolare

Circolare Inail n. 43 del 14 novembre 2018

Eventi sismici del 21 agosto 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi. Interventi urgenti per il Comune di Genova. Sospensione delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi Inail per i soggetti operanti nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, a seguito del decreto-legge n. 109/2018. Definisce soggetti interessati, versamenti e adempimenti sospesi, modalità di fruizione, ripresa dei pagamenti e degli adempimenti, oltre alla sospensione delle cartelle di pagamento e delle attività esecutive. Richiama inoltre la sospensione per i soggetti interessati dal crollo del ponte Morandi a Genova.

Sospensione adempimenti e versamenti premi assicurativi per il sisma di Ischia e sospensione cartelle per Ischia e Genova

Eventi sismici del 21 agosto 2017 a Ischia e sospensione di cartelle per Genova

La circolare disciplina, per finalità operative, le misure di sospensione relative ai premi assicurativi Inail e agli adempimenti connessi per i territori di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Richiama inoltre la sospensione delle cartelle di pagamento e delle attività esecutive, sia per il medesimo evento sismico sia per il crollo del ponte Morandi di Genova.

Quadro normativo di riferimento

Il documento ricostruisce l’evoluzione normativa: stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, prorogato con delibera del 2 agosto 2018; sospensione dei termini tributari disposta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 ottobre 2017; proroga al 30 settembre 2018 del termine originariamente fissato al 18 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, della legge 4 dicembre 2017, n. 172. Infine, il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 introduce ulteriori misure per Ischia e per altre emergenze, tra cui la sospensione dei premi assicurativi e della riscossione coattiva.

Ambito soggettivo e territoriale

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e nella gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, purché operanti alla data del 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. La misura opera esclusivamente per le posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei Comuni colpiti e per i premi riferiti alle attività svolte in tali territori.

Versamenti sospesi

Ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020. In concreto, la circolare indica che rientrano nella sospensione:

  • la quarta rata dell’autoliquidazione 2017/2018, in scadenza il 16 novembre 2018;
  • il premio di autoliquidazione 2018/2019, in scadenza il 18 febbraio 2019;
  • il premio di autoliquidazione 2019/2020, in scadenza il 17 febbraio 2020;
  • i premi speciali unitari con termine di pagamento tra il 29 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020, per le categorie espressamente indicate nella circolare;
  • le rate mensili delle rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto e in corso al 29 settembre 2018.

La circolare precisa che non è previsto alcun rimborso per contributi e premi già versati. I versamenti correnti in scadenza nel periodo di sospensione sono comunque considerati regolari ai fini della disciplina sulla regolarità contributiva.

Adempimenti sospesi e regolarità contributiva

Sono sospesi:

  • il termine per la presentazione della denuncia annuale delle retribuzioni relativa all’autoliquidazione 2018/2019, in scadenza al 28 febbraio 2019;
  • il termine per la presentazione della denuncia annuale delle retribuzioni relativa all’autoliquidazione 2019/2020, in scadenza al 29 febbraio 2020;
  • i termini per la presentazione delle denunce periodiche relative ai premi speciali unitari ricadenti nel periodo di sospensione.

La sospensione non si estende alle inadempienze pregresse, cioè alle omissioni o evasioni antecedenti il 29 settembre 2018. In tali ipotesi, ai fini del DURC, deve essere inviato l’invito a regolarizzare previsto dalla disciplina vigente.

Aziende accentrate e plurilocalizzate

Per le aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative, la sospensione può essere fruita solo per i versamenti riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti. Resta invece l’obbligo di presentare le denunce annuali delle retribuzioni effettivamente corrisposte per il 2018 entro il 28 febbraio 2019 e per il 2019 entro il 29 febbraio 2020, nonché le denunce periodiche relative ai premi speciali nei termini ordinari.

Per le aziende plurilocalizzate, con sedi sia nei Comuni colpiti sia fuori da tali territori, la sospensione vale solo per i versamenti riferiti alle PAT ubicate nei Comuni interessati dal sisma. Anche in questo caso devono essere trasmesse le denunce annuali delle retribuzioni per tutte le PAT e le altre denunce periodiche per i premi speciali secondo le scadenze previste.

Modalità di accesso alla sospensione

Per ottenere la sospensione i soggetti interessati devono trasmettere via PEC alla Sede Inail competente un’apposita domanda, utilizzando il modulo allegato denominato "Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi". La circolare segnala inoltre che in GRA web è in corso di predisposizione il codice di agevolazione 183, da inserire sulle PAT interessate.

Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi

L’articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018 stabilisce che la ripresa degli adempimenti e dei pagamenti avvenga entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. È possibile pagare in unica soluzione oppure rateizzare fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con decorrenza da febbraio 2021. Ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro e resta salva la facoltà di estinguere anticipatamente la rateazione.

La circolare sintetizza le scadenze di ripresa come segue:

  • entro il 31 gennaio 2021, versamento in unica soluzione dei premi sospesi;
  • entro il 31 gennaio 2021, riavvio dei piani di ammortamento e versamento in unica soluzione delle rate sospese;
  • da febbraio 2021, pagamento della prima delle sessanta rate mensili;
  • entro il 28 febbraio 2021, presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per le autoliquidazioni 2018/2019 e 2019/2020.

Le modalità operative e i riferimenti F24 saranno comunicati con successive istruzioni.

Sospensione della riscossione coattiva per Ischia

Per i territori di Ischia, l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018 sospende dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, le attività esecutive degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi gli enti locali. La circolare precisa che gli agenti della riscossione provvedono autonomamente a sospendere notifiche e attività esecutive anche per i crediti Inail, con ripresa dei termini dal 1° gennaio 2021.

Sospensione per il crollo del viadotto Polcevera di Genova

La circolare richiama anche l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 109/2018, che prevede per i soggetti residenti o aventi sede o unità locali negli immobili interessati dal crollo del viadotto Polcevera la sospensione dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme risultanti dagli atti esattoriali indicati dalla norma e per le attività esecutive e i termini di prescrizione e decadenza. La misura riguarda i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e gli immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all’evento, purché verificati con perizia asseverata. Anche in questo caso gli agenti della riscossione sospendono autonomamente le attività per i crediti Inail.

Punti principali

Quadro normativo e ambito della circolare

La circolare richiama la dichiarazione e la proroga dello stato di emergenza per il sisma di Ischia del 21 agosto 2017, la sospensione dei termini tributari disposta dal DM 20 ottobre 2017 e la successiva proroga al 30 settembre 2018 prevista dalla legge n. 172/2017. Con il decreto-legge n. 109/2018 vengono poi disciplinati gli interventi nei territori colpiti, includendo la sospensione degli adempimenti e versamenti dei premi assicurativi, nonché delle notifiche delle cartelle di pagamento e delle attività esecutive.

Soggetti destinatari della sospensione

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e nella gestione per l’assicurazione contro le malattie e lesioni causate dai raggi X e dalle sostanze radioattive, che risultavano operanti alla data del 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. La misura si applica solo alle posizioni assicurative territoriali con sede dei lavori nei Comuni indicati e ai premi riferiti alle attività svolte in tali territori.

Versamenti sospesi e premi speciali

Sono sospesi i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2017/2018, al premio di autoliquidazione 2018/2019 e a quello 2019/2020, oltre ai premi speciali unitari con scadenza tra il 29 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020. Rientrano anche le rate mensili di eventuali rateazioni ordinarie in corso alla data del 29 settembre 2018. La circolare precisa che non è previsto rimborso per i contributi e i premi già versati.

Adempimenti sospesi e DURC

Sono sospesi i termini per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni relative alle autoliquidazioni 2018/2019 e 2019/2020, nonché quelli per le denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari. La sospensione non opera per omissioni o evasioni anteriori al 29 settembre 2018: in tali casi, ai fini della regolarità contributiva, deve essere inviato l’invito a regolarizzare ai sensi della disciplina DURC. I versamenti correnti in scadenza nel periodo di sospensione sono comunque considerati regolari ai fini dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 30 gennaio 2015.

Casi di accentramento e aziende plurilocalizzate

Per le aziende autorizzate all’accentramento è possibile sospendere solo i versamenti riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti, mentre restano dovute le denunce annuali di tutte le retribuzioni effettivamente corrisposte e le altre denunce periodiche nei termini. Per le aziende plurilocalizzate la sospensione riguarda soltanto le PAT ubicate nei Comuni colpiti, ma le denunce annuali devono indicare le retribuzioni di tutte le PAT e devono essere comunque presentate le denunce periodiche per i premi speciali.

Modalità per ottenere la sospensione

Per fruire della sospensione i soggetti interessati devono inviare via PEC alla Sede Inail competente una domanda utilizzando il modulo allegato denominato "Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi". È inoltre prevista la predisposizione in GRA web del codice di agevolazione 183, da inserire sulle PAT interessate.

Ripresa degli adempimenti e dei pagamenti

Gli adempimenti e i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza sanzioni né interessi. È ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere da febbraio 2021, con importo minimo di 50 euro per rata. È possibile estinguere anticipatamente la rateazione in qualsiasi momento. La circolare indica inoltre che entro il 31 gennaio 2021 devono essere versati in unica soluzione i premi sospesi e riavviati gli eventuali piani di ammortamento, mentre le denunce annuali 2018/2019 e 2019/2020 vanno presentate entro il 28 febbraio 2021.

Sospensione di cartelle di pagamento e attività esecutiva per Ischia

L’articolo 35 del decreto-legge n. 109/2018 sospende, nei Comuni di Ischia indicati, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, le attività esecutive degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020, con ripresa dal 1° gennaio 2021. Gli agenti della riscossione sono tenuti a sospendere autonomamente le notifiche e le azioni esecutive per i crediti Inail.

Sospensione per il ponte Morandi di Genova

La circolare richiama anche l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 109/2018, che sospende dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, la riscossione delle somme degli atti ex articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010, le attività esecutive e i termini di prescrizione e decadenza per i soggetti residenti o aventi sede/unità locali negli immobili interessati dal crollo del viadotto Polcevera. La sospensione riguarda i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero e gli immobili con danni direttamente conseguenti all’evento, verificati con perizia asseverata.

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