Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 52 del 21 dicembre 2018

Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative per il rilascio, da parte dell’Inail, della certificazione tecnica necessaria al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto durante lavori di bonifica mediante sostituzione del tetto. Vengono chiariti i soggetti aventi diritto, i requisiti ulteriori introdotti dalla legge di bilancio 2018, la domanda da presentare all’Inps, l’istruttoria delle strutture Inail e i criteri per verificare sia la presenza del lavoratore nel sito produttivo sia la copertura assicurativa obbligatoria. La circolare dettaglia anche i riferimenti ai codici ATECO/CSC e alle voci di tariffa utili per l’accertamento, nonché le modalità di emissione della certificazione tecnica positiva o negativa.

Benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

Benefici previdenziali per i lavoratori della produzione di materiale rotabile ferroviario

La circolare disciplina le modalità applicative dell’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario. L’obiettivo è definire l’istruttoria dell’Inail ai fini del rilascio della certificazione tecnica necessaria al riconoscimento del beneficio da parte dell’Inps.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si colloca nel solco della normativa sulla cessazione dell’impiego dell’amianto e richiama, in particolare:

  • l’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257;
  • l’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • il decreto ministeriale 12 maggio 2016, recante le modalità di attuazione del comma 277;
  • la circolare Inps 6 aprile 2017, n. 68;
  • la legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018;
  • la circolare Inps 14 marzo 2018, n. 46.

La circolare precisa che, a seguito della legge di bilancio 2018, è stata modificata la disciplina già prevista dalla legge n. 208/2015, con specifiche istruzioni operative per il procedimento di riconoscimento del beneficio.

Finalità dell’intervento normativo

La legge di bilancio 2018 ha riconosciuto i benefici previdenziali ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano svolto attività nel sito produttivo senza adeguati equipaggiamenti di protezione contro l’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica effettuate mediante sostituzione del tetto.

Il beneficio spetta:

  • per il periodo corrispondente alla bonifica;
  • per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica;
  • a condizione che il rapporto di lavoro fosse in essere al momento delle operazioni di bonifica e continui nei dieci anni successivi.

Soggetti aventi diritto e requisiti

La circolare chiarisce che possono accedere al beneficio i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato attività nel sito produttivo durante la bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto.

Per il riconoscimento è necessario che:

  • il lavoratore abbia effettivamente operato nel sito produttivo nel periodo di bonifica;
  • l’attività svolta sia assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali gestita dall’Inail;
  • sussista la continuità del rapporto di lavoro al momento della bonifica e per i dieci anni successivi.

La modifica normativa ha escluso la necessità di dimostrare, per questa fattispecie, la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Domanda di accesso al beneficio

I lavoratori interessati devono presentare domanda all’Inps entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, a pena di decadenza. La circolare richiama espressamente il termine del 2 marzo 2018 per le domande relative alla fattispecie in esame.

La domanda deve essere corredata da:

  • dichiarazione del datore di lavoro attestante la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di esecuzione dei lavori di sostituzione del tetto;
  • documentazione probante i lavori di bonifica dall’amianto e la loro durata.

La circolare specifica che non è più necessario che il datore di lavoro dichiari la mancata adozione dei DPI.

Adempimenti preliminari dell’Inps

L’Inps verifica preliminarmente che:

  • i richiedenti appartengano al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario;
  • le istanze siano state presentate nei termini di legge.

Successivamente trasmette la domanda alle strutture Inail competenti per gli adempimenti di competenza. La circolare descrive anche il flusso procedurale tra Direzione regionale e Sede territoriale Inail, precisando che la Direzione regionale conserva funzioni di coordinamento, uniformità applicativa e monitoraggio delle pratiche e dei tempi di istruttoria.

Istruttoria Inail: verifiche sulla bonifica e sulla presenza nel sito

La Sede territoriale Inail competente deve verificare che il lavoratore:

  • abbia prestato la propria attività nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica mediante sostituzione del tetto;
  • abbia svolto un’attività coperta dall’assicurazione obbligatoria Inail.

La presenza del lavoratore nel sito durante la bonifica può essere riscontrata tramite:

  • libri regolamentari, oggi libro unico del lavoro;
  • altra documentazione idonea a provarla.

La durata della bonifica deve essere accertata mediante:

  • piano di lavoro;
  • fatture;
  • ogni altra documentazione allegata che indichi inizio e termine dei lavori.

Per determinare la durata dei lavori è raccomandato, se necessario, il supporto della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione o della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale. Il termine degli interventi coincide con la data del certificato di restituibilità rilasciato dall’Organo di vigilanza competente, ove previsto ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1994, oppure con altra documentazione o dichiarazione attestante la restituibilità del sito per i periodi antecedenti.

La circolare esclude in modo espresso la possibilità di acquisire pareri di valutazione tecnica dell’esposizione ad amianto da parte delle consulenze tecniche.

Verifica della copertura assicurativa e inquadramento tariffario

Per l’accertamento del requisito assicurativo occorre verificare la sussistenza dell’obbligo ai sensi degli articoli 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento al datore di lavoro interessato e al periodo di bonifica indicato nella documentazione.

La circolare richiama l’utilizzo dei codici ATECO e dei relativi CSC già indicati dalla circolare Inps n. 46/2018:

  • CSC 10604 o 40604 per ATECO 30.20.01;
  • CSC 10668 o 40668 per ATECO 30.20.02.

Vengono inoltre riportate numerose corrispondenze tra specifiche lavorazioni e voci di tariffa, tra cui:

  • voce 6215 per i sedili per carrozze ferroviarie e per materiale rotabile tranviario/filoviario/metropolitano;
  • voce 6413 per la costruzione di locomotive, automotrici, materiale rotabile senza motore, locomotive e carrelli per miniere, cabine per funivie e vagonetti per teleferica;
  • voce 6590 per attività di impiantistica;
  • voce 6561 per quadri elettrici e consolle di comando e controllo;
  • voce 6312 per la costruzione di soli motori elettrici ferroviari.

La circolare precisa che tali voci devono essere riferite all’attività principale svolta dall’azienda nel sito produttivo, anche se il singolo lavoratore era adibito a mansioni diverse.

Integrazioni documentali e gestione delle irregolarità

L’esame della pratica deve, di regola, limitarsi alla dichiarazione del datore di lavoro e alla documentazione giustificativa allegata all’istanza. Qualora emergano incompletezze o incongruenze nella documentazione sui lavori di bonifica, oppure se l’Inps trasmetta istanze prive della documentazione indispensabile, compreso il codice ATECO attribuito, l’Inail deve chiedere all’Inps di trasmettere le integrazioni necessarie con modalità compatibili con i tempi di istruttoria.

Certificazione tecnica positiva o negativa

All’esito del controllo, la Sede Inail competente rilascia la certificazione tecnica prevista dall’articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016.

Se i requisiti risultano sussistenti:

  • viene rilasciata certificazione tecnica positiva;
  • la certificazione va trasmessa tempestivamente all’Inps;
  • deve attestare il possesso dei requisiti di legge da parte del lavoratore.

Se invece manca uno dei requisiti:

  • viene rilasciata certificazione tecnica negativa;
  • il provvedimento deve indicare espressamente quale requisito non risulta soddisfatto.

La circolare conclude fornendo, in sostanza, il perimetro operativo entro cui Inail e Inps devono coordinarsi per la gestione delle domande e per la verifica delle condizioni di accesso al beneficio previdenziale.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare concerne l’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e fornisce le istruzioni operative per l’istruttoria Inail finalizzata al rilascio della certificazione tecnica sui benefici previdenziali per i lavoratori della produzione di materiale rotabile ferroviario. L’intervento si inserisce nel quadro già disciplinato dalla legge n. 257/1992, dalla legge n. 208/2015, dal decreto ministeriale 12 maggio 2016 e dalle precedenti circolari Inps richiamate nel testo.

Beneficiari e requisiti soggettivi

Il beneficio spetta ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato attività nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica dall’amianto effettuate mediante sostituzione del tetto, senza adeguati equipaggiamenti di protezione. Dopo la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018, è richiesta anche la continuità del rapporto di lavoro in essere al momento della bonifica e per i dieci anni successivi. È inoltre necessario che l’attività sia soggetta all’assicurazione obbligatoria Inail contro infortuni e malattie professionali.

Domanda all’Inps e documentazione richiesta

Gli interessati devono presentare domanda all’Inps entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, a pena di decadenza; per le domande in esame la circolare richiama il termine del 2 marzo 2018. L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo dei lavori e dalla documentazione probante i lavori di bonifica e la loro durata. Non è più richiesta la dichiarazione sulla mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Istruttoria Inail e verifica dei requisiti

L’Inps, verificata la tempestività e l’appartenenza del richiedente al settore interessato, trasmette la pratica alle strutture Inail competenti. La sede territoriale Inail verifica: la presenza del lavoratore nel sito durante la bonifica, la durata effettiva dei lavori e la riconducibilità dell’attività a copertura assicurativa obbligatoria. La circolare precisa che, per la durata della bonifica, può essere utilizzata documentazione come piano di lavoro, fatture, libri del lavoro e, per il termine degli interventi, il certificato di restituibilità o altra documentazione equivalente. Sono esclusi pareri tecnici di valutazione dell’esposizione ad amianto da parte delle consulenze tecniche.

Copertura assicurativa, codici ATECO e voci di tariffa

Per il requisito assicurativo occorre verificare l’esistenza della copertura Inail per lo specifico datore di lavoro nel periodo di bonifica, anche tramite il codice cliente attivo e il corretto inquadramento dell’attività. La circolare richiama i codici CSC 10604 o 40604 per ATECO 30.20.01 e CSC 10668 o 40668 per ATECO 30.20.02. Vengono riportate le principali corrispondenze tra attività, prodotti e voci di tariffa, con indicazione che, quando la produzione non sia avulsa dalla produzione del materiale mobile ferroviario nel suo complesso, il riferimento resta alla voce 6413. Per i motori elettrici ferroviari è richiamata la voce 6312.

Certificazione tecnica finale

All’esito dell’istruttoria, la sede Inail competente rilascia la certificazione tecnica ex articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016. Se i requisiti sussistono, viene emessa una certificazione positiva da trasmettere tempestivamente all’Inps; se manca uno dei requisiti, viene rilasciata una certificazione negativa che deve indicare espressamente quale requisito non risulta soddisfatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.