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Legge

L.R. Toscana 22/2022

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022.

Normativa regionaleL.R. Toscana 22/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 1 luglio 2022, n. 22 incrementa, per il solo 2022, i fondi della l.r. 3/2022 per progetti di promozione sociale, culturale e aggregazione rivolti alle nuove generazioni: 100.000 euro, 160.000 euro e 240.000 euro per specifiche linee di intervento. La copertura è posta a carico del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, esercizio 2022.

Rifinanziamento 2022 di iniziative per le nuove generazioni

Rifinanziamento di iniziative per le nuove generazioni

La legge regionale della Toscana n. 22 del 2022 interviene in via esclusivamente finanziaria per aumentare le risorse destinate alla l.r. Toscana 31 gennaio 2022, n. 3, che disciplina iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. L’atto non introduce una nuova disciplina sostanziale, ma amplia la capacità di finanziamento dei progetti già previsti dalla legge richiamata.

Oggetto del rifinanziamento

La finalità è consentire la realizzazione di un maggior numero di progetti e iniziative rivolti alle nuove generazioni, incrementando la spesa già prevista per l’attuazione della l.r. 3/2022. Il rifinanziamento riguarda tre linee di intervento:

  • euro 100.000,00 per i progetti e le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2022;
  • euro 160.000,00 per i progetti e le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2022;
  • euro 240.000,00 per i progetti presentati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2022.

Ambito temporale di applicazione

La copertura degli oneri è espressamente riferita alla sola annualità 2022. Ne consegue che il provvedimento ha natura puntuale e riferita all’esercizio finanziario indicato, senza contenere una disciplina destinata a operare stabilmente negli anni successivi.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2024, esercizio 2022, nei limiti massimi indicati dalla legge. In particolare:

  • per i 100.000,00 euro relativi alla lettera a), si attinge alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, spese correnti;
  • per i 160.000,00 euro relativi alla lettera b), si attinge alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, spese correnti;
  • per i 240.000,00 euro relativi alla lettera c), si attinge alla Missione 20, Programma 3, Titolo 2, spese in conto capitale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Trattandosi di rifinanziamento per il solo 2022, l’utilità pratica dell’atto è ormai esaurita rispetto all’annualità di riferimento.

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