L.R. Toscana 23/2022
Ulteriori disposizioni relative all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Modifiche alla l.r. 12/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 23/2022 integra la l.r. 12/2022: per opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dal PNRR/PNC che richiedano varianti urbanistiche, resta fermo il rispetto del PIT con valenza paesaggistica. Se la variante incide su beni paesaggistici, in conferenza di servizi va acquisito uno specifico accordo Regione-Ministero della Cultura sulla conformità al PIT. Nessun onere finanziario aggiuntivo.
Integrazioni alla disciplina toscana di semplificazione per opere PNRR/PNC con verifica di conformità al PIT-piano paesaggistico
Integrazioni alla disciplina regionale per interventi PNRR/PNC
La legge regionale Toscana n. 23 del 2022 interviene sulla precedente l.r. 12/2022 in materia di semplificazione urbanistico-territoriale per l’attuazione di opere finanziate dal PNRR o dal PNC. L’obiettivo è precisare i rapporti con il piano paesaggistico regionale e con il Ministero della Cultura quando le opere richiedano varianti agli strumenti di pianificazione.
Ambito di applicazione e principio di conformità al PIT
La disciplina riguarda le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate, in tutto o in parte, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza o dal Piano nazionale degli investimenti complementari, quando la loro realizzazione comporti variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
La modifica introdotta chiarisce che resta comunque fermo il rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico della Toscana, richiamato nella deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37.
Variante urbanistica e beni paesaggistici
Quando l’approvazione del progetto dell’opera comporta una variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che interessi beni paesaggistici disciplinati dalla parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la conferenza di servizi deve acquisire un separato accordo tra Regione Toscana e Ministero della Cultura.
L’accordo ha ad oggetto la conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico della variante proposta, costituendo quindi un passaggio aggiuntivo rispetto alla disciplina ordinaria per le varianti con impatto paesaggistico.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Rilevanza temporale e attualità
Si tratta di una norma di integrazione procedurale destinata a incidere sulle operazioni ancora da autorizzare nell’ambito di interventi PNRR/PNC in Toscana. Non introduce un termine finale di efficacia, ma la sua utilità pratica è legata alla fase di attuazione di tali programmi e delle relative varianti urbanistiche.
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