L.R. Toscana 24/2022
Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza le attività di ARRR S.p.A. e ridisegna il sistema toscano di controlli su impianti termici e attestati di prestazione energetica (APE), istituendo il SIERT, nuovi contributi e sanzioni. Prevede disposizioni transitorie per il 2022-2023 e l’entrata in vigore del contributo APE dal 1° ottobre 2022.
Controlli su APE e impianti termici; riordino funzioni ARRR S.p.A. e modifiche alla disciplina regionale dell’energia
Controlli energetici regionali, SIERT e riordino delle funzioni di ARRR S.p.A.
La legge interviene sulla disciplina energetica della Regione Toscana, riordinando le competenze in materia di controlli sugli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica (APE) e ridefinendo alcune attività di ARRR S.p.A. Viene istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (SIERT) e vengono aggiornate le regole su contributi, controlli, sanzioni e flussi informativi.
Funzioni di ARRR S.p.A.
Le attività istituzionali di ARRR S.p.A. sono distinte in due categorie:
- attività istituzionali a carattere continuativo, corrispondenti alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a) a e);
- attività istituzionali a carattere non continuativo, corrispondenti alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da f) a n).
Per tali attività il piano annuale deve prevedere il corrispettivo annuale a copertura delle attività continuative e, se presenti, anche di quelle non continuative. Le attività non continuative, se richieste, sono finanziate mediante corrispettivi determinati nel rispetto della normativa sulle società in house e inseriti nel piano annuale delle attività.
Finalità regionali in materia di energia
La disciplina regionale delle politiche energetiche viene aggiornata per includere esplicitamente:
- la promozione della transizione ecologica nell’ambito del Green Deal europeo e in coerenza con la strategia europea sull’idrogeno;
- lo sviluppo di forme di azione collettiva ed economie collaborative, in particolare comunità energetiche dei cittadini (CEC) e comunità di energia rinnovabili (CER), anche in funzione del contrasto alla povertà energetica.
Tali obiettivi sono richiamati in attuazione della normativa europea e dei decreti legislativi statali di recepimento in materia di rinnovabili, mercato interno dell’energia elettrica ed adeguamento del quadro nazionale.
Competenze comunali e registro dei medi impianti termici civili
Tra le funzioni dei comuni è ricompresa l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. 192/2005 per le violazioni degli obblighi relativi ai parametri energetici degli edifici situati nel territorio di competenza.
Inoltre, la Regione organizza e promuove la tenuta e l’aggiornamento del registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili, ai sensi dell’articolo 284, comma 2-quater, del d.lgs. 152/2006.
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (SIERT)
La Regione istituisce il SIERT, nel rispetto degli standard tecnici ENEA, nell’ambito del sistema informativo regionale e tenendo conto del sistema informativo geografico regionale. Il sistema serve alla gestione integrata dei dati sulla certificazione energetica e sugli impianti termici.
Il SIERT è articolato in due moduli:
- modulo CIT: catasto degli impianti di climatizzazione, registro dei medi impianti termici civili ed elenchi degli organismi e soggetti incaricati delle ispezioni sugli impianti termici;
- modulo APE: archivio informatico degli attestati di prestazione energetica ed elenchi degli organismi e soggetti incaricati della certificazione energetica.
Nel modulo CIT rientra anche l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla potenza. La Giunta regionale definisce le modalità di accatastamento, gestione e manutenzione di tali impianti.
Il sistema integra le informazioni sui controlli e sulle ispezioni degli impianti termici con quelle del SIAPE relative agli APE. I distributori di combustibile e di energia elettrica devono trasmettere annualmente alla Regione i dati sull’ubicazione, titolarità e consumi degli impianti riforniti.
Regole per il regolamento attuativo
Il regolamento attuativo della legge regionale in materia di energia deve disciplinare, tra l’altro:
- le modalità di attestazione della prestazione energetica e le verifiche sulla regolarità degli APE;
- modalità e tempi di trasmissione dei dati da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica;
- contenuti, tempi e modalità di implementazione del registro dei medi impianti termici civili.
Le modalità organizzative, gestionali e di implementazione del SIERT sono inoltre demandate a decreto del dirigente della struttura regionale competente.
Contributi per controlli, accertamenti e gestione del SIERT
Per gli impianti termici sono previsti contributi a carico dei responsabili degli impianti per:
- attività di accertamento;
- attività di ispezione.
L’ammontare è stabilito dalla Giunta regionale entro i seguenti limiti:
- accertamento: da 5,00 a 150,00 euro;
- ispezione: da 50,00 a 1.500,00 euro.
Per gli APE la Giunta regionale determina:
- il contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell’attestato, per coprire le attività di monitoraggio e controllo;
- gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti incaricati, per coprire manutenzione, implementazione e gestione del SIERT limitatamente al modulo APE.
Gli importi sono fissati entro i seguenti limiti:
- contributo APE: da 5,00 a 100,00 euro;
- oneri SIERT modulo APE: da 5,00 a 30,00 euro.
Regime transitorio sui contributi
Per i contributi relativi ad accertamento e ispezione degli impianti termici, nel 2022 e comunque fino alla nuova deliberazione della Giunta regionale, continua ad applicarsi la misura già stabilita con deliberazione G.R. 27 dicembre 2016, n. 1402.
Per i contributi APE e gli oneri SIERT:
- per le annualità 2022 e 2023 il contributo APE è pari a 10,00 euro;
- per le annualità 2022 e 2023 gli oneri per il SIERT sono pari a 5,00 euro.
Il contributo per la verifica e il controllo sugli APE è dovuto dal 1° ottobre 2022.
Sanzioni e controlli
La legge introduce o coordina un ampio sistema sanzionatorio.
Tra le principali ipotesi:
- omessa trasmissione dei dati da parte dei distributori di combustibile o energia elettrica: sanzione da 1.000,00 a 6.000,00 euro;
- omessa trasmissione del rapporto di controllo dell’impianto termico al SIERT: sanzione da 60,00 a 360,00 euro per ogni rapporto;
- mancato pagamento della sanzione per omessa trasmissione del rapporto: sospensione dell’accesso al SIERT fino alla regolarizzazione;
- oltre cinque irregolarità in dodici mesi nella compilazione o trasmissione dei rapporti, degli APE o nei contributi dovuti: sospensione dell’accesso al SIERT da 7 a 180 giorni;
- irregolarità sostanziali negli APE rilevate in controllo: sanzione da 50,00 a 500,00 euro, riducibile di un terzo se l’attestato viene corretto entro 45 giorni;
- mancata presentazione degli allegati obbligatori o di altra documentazione richiesta in sede di controllo APE: sanzione da 50,00 a 500,00 euro;
- mancata installazione dei sistemi previsti per condomini centralizzati o con teleriscaldamento/teleraffrescamento: applicazione delle sanzioni del d.lgs. 102/2014;
- mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica, incluso il mancato accatastamento di impianti a biocombustibile solido: applicazione delle sanzioni del d.lgs. 192/2005;
- mancata ispezione per causa imputabile al responsabile dell’impianto: sanzione da 500,00 a 3.000,00 euro;
- mancato pagamento dei contributi per accertamento/ispezione rilevato in ispezione: sanzione da 500,00 a 3.000,00 euro;
- mancato pagamento dei contributi dovuti, se accertato tramite procedure automatizzate SIERT: comunicazione di regolarizzazione e, in caso di mancato pagamento, applicazione della sanzione prevista;
- mancata iscrizione o documentazione relativa ai medi impianti termici civili: applicazione delle sanzioni del d.lgs. 152/2006;
- conduzione di impianto termico civile oltre 0,232 MW senza patentino, ove richiesto: sanzioni del d.lgs. 152/2006;
- esercizio di impianto non conforme alle caratteristiche tecniche o ai limiti di emissione: sanzioni del d.lgs. 152/2006.
Per i certificatori energetici, resta fermo il regime sanzionatorio statale, con ulteriore sanzione regionale per l’APE con irregolarità sostanziali o documentazione incompleta.
È previsto anche che, se per tre anni consecutivi non sono pagati gli oneri annuali dovuti, il soggetto inadempiente sia sospeso dall’accesso al SIERT fino al pagamento del dovuto aumentato del 50%, salvo giustificato motivo e previa possibilità di regolarizzazione entro 30 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento.
Aspetti finanziari
Le maggiori entrate derivanti dai contributi APE sono stimate in:
- 175.000 euro per il 2022;
- 700.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Tali entrate finanziano le attività di vigilanza sugli APE. Gli oneri correlati sono imputati al bilancio regionale sulla missione energia e diversificazione delle fonti energetiche.
Per gli oneri di gestione del SIERT relativi al modulo APE, le maggiori entrate sono stimate in 45.000 euro annui.
Clausola di invarianza e valutazione
Per le modifiche introdotte dagli articoli da 1 a 10 la legge dichiara l’assenza di nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Entro il 30 settembre 2023 la Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione sui costi del controllo APE, sui dati di deposito degli APE nel 2022 e nel periodo 1° aprile 2022 - 31 dicembre 2022, sulle criticità emerse e sulla congruità del contributo APE.
Obsolescenza
La disciplina non appare deprecata: pur contenendo disposizioni transitorie limitate al 2022-2023, l’impianto normativo su controlli, SIERT, contributi e sanzioni ha carattere applicativo attuale per la Regione Toscana.
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