Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2211

Regolamento (UE) 2016/2211 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese

Normativa europea32016R2211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2016 per uno stock di occhialone assegnato alla Francia e dispone la chiusura immediata della relativa pesca. Dal 14 novembre 2016 le navi francesi non possono più pescare tale stock nelle aree indicate, né conservarlo a bordo, trasferirlo, trasbordarlo o sbarcarlo. L’atto è adottato in base al regime di controllo della pesca dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) per le navi battenti bandiera francese nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che pescano lo stock di occhialone indicato nell'allegato, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. L'effetto operativo decorre dalla data di chiusura indicata in allegato, ossia il 14 novembre 2016; da tale data il contingente 2016 si considera esaurito e le attività di pesca sono vietate. Il regolamento non contiene esclusioni ulteriori.

Divieto di pesca dell'occhialone per la Francia nelle zone VI, VII e VIII

Il regolamento attua la chiusura di un contingente di pesca per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) a favore della Francia, sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione circa l’esaurimento delle quantità disponibili per il 2016. L’intervento si inserisce nel quadro del controllo della politica comune della pesca e dà applicazione alle regole sui contingenti annuali.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. L’oggetto materiale è lo stock di occhialone indicato nell’allegato, pescato nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. Non risultano previste deroghe o esclusioni ulteriori.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per lo stock in questione deve ritenersi esaurito dalla data indicata in allegato. L’allegato riporta la data di chiusura del 14 novembre 2016.

Divieti operativi

L’articolo 2 introduce il divieto di svolgere attività di pesca sullo stock interessato a partire dalla data di chiusura. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche il mantenimento a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Ne deriva la necessità, per gli operatori interessati, di cessare ogni operazione relativa a tale stock dal momento di esaurimento del contingente.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, che disciplina il sistema di controllo della pesca. Nel preambolo si richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, che fissava i contingenti per il 2016, quale fonte del contingente ora esaurito.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula finale standard, l’atto precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2016

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nello stesso allegato, cioè il 14 novembre 2016.

Divieto di pesca e operazioni connesse

Dal 14 novembre 2016 è vietato alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia pescare lo stock di occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nell’ambito del controllo della politica comune della pesca, in considerazione dell’esaurimento del contingente risultante dalle informazioni trasmesse alla Commissione e dei contingenti fissati dal regolamento (UE) n. 1367/2014.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle risorse ittiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.