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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2213

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2213 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (IGP)]

Normativa europea32016R2213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla IGP "Pommes et poires de Savoie"/"Pommes de Savoie"/"Poires de Savoie". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la modifica proposta e, non avendo ricevuto opposizioni, ne dispone l'approvazione. Il regolamento stabilisce inoltre la sua entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Pommes et poires de Savoie"/"Pommes de Savoie"/"Poires de Savoie".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di indicazione geografica protetta "Pommes et poires de Savoie"/"Pommes de Savoie"/"Poires de Savoie", già registrata nel registro delle DOP e IGP. Produce effetti nell'ordinamento dell'Unione europea e, in quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'intervento riguarda l'approvazione di una modifica del disciplinare presentata dalla Francia e non incide su altri prodotti o regimi di qualità.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Pommes et poires de Savoie"/"Pommes de Savoie"/"Poires de Savoie"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2213 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare di una denominazione già registrata come indicazione geografica protetta. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura ordinaria di modifica dei disciplinari.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia in relazione alla IGP "Pommes et poires de Savoie"/"Pommes de Savoie"/"Poires de Savoie", originariamente registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96. Il considerando indica che la modifica non rientrava tra quelle minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Mancanza di opposizioni e approvazione

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata e il regolamento ne dà attuazione formale.

Effetti giuridici del regolamento

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata per la denominazione interessata. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la sua natura obbligatoria e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste ulteriori disposizioni sostanziali, deroghe o sanzioni.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Pommes et poires de Savoie"/"Pommes de Savoie"/"Poires de Savoie" (IGP).

Presupposti procedurali dell'approvazione

La Commissione ha esaminato la domanda della Francia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografiche

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