Regolamento (UE) 2016/2137
Regolamento (UE) 2016/2137 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Siria per introdurre deroghe mirate in favore dell'assistenza umanitaria e della popolazione civile. In particolare, consente a determinate categorie di soggetti e, previa autorizzazione, alle autorità nazionali competenti, di acquistare, trasportare e finanziare prodotti petroliferi in Siria quando ciò sia strettamente necessario per finalità umanitarie. Vengono inoltre adattate le eccezioni relative al congelamento dei fondi e alle operazioni delle missioni diplomatiche o consolari. Il testo sostituisce anche l'allegato con l'elenco dei prodotti petroliferi rilevanti.
Modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, introducendo deroghe e autorizzazioni per operazioni petrolifere e finanziarie a fini umanitari e per le missioni diplomatiche o consolari.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti ai divieti del regolamento (UE) n. 36/2012 in relazione alla Siria, nonché alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a rilasciare autorizzazioni. Riguarda in particolare l'acquisto, il trasporto e il finanziamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Siria, la messa a disposizione e lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati, e taluni pagamenti o operazioni delle missioni diplomatiche o consolari e di organizzazioni internazionali con immunità. Le deroghe sono circoscritte a finalità di soccorso umanitario o assistenza alla popolazione civile siriana, o a scopi ufficiali di missione; restano fermi i vincoli derivanti dai regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) 2016/1686. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della Siria
Il regolamento (UE) 2016/2137 interviene sul regolamento (UE) n. 36/2012, che attua le misure restrittive previste per la Siria, per recepire le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2016/2144. L'obiettivo è consentire, in modo controllato e limitato, operazioni legate al petrolio e al finanziamento di attività umanitarie, nonché adattare le deroghe sul congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto e finalità
La modifica si giustifica con l'esigenza di permettere l'acquisto e il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi in Siria, e la connessa assistenza finanziaria, quando tali operazioni siano destinate esclusivamente a fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile siriana. Il regolamento sottolinea inoltre la necessità di garantire un'applicazione uniforme nell'Unione, trattandosi di una misura che rientra nell'ambito di applicazione del TFUE e richiede un atto normativo dell'Unione ai sensi dell'articolo 215 TFUE.
Modifiche ai divieti dell'articolo 6
Il regolamento riscrive alcune parti dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 36/2012.
- La nuova formulazione della lettera d) vieta di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, inclusi strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, per i divieti di cui alla lettera a).
- Viene introdotta la lettera d bis), riferita a finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connessi ai divieti di cui alle lettere b) e c).
- La lettera e) vieta di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti delle lettere a), b), c), d) o d bis).
Deroga umanitaria per prodotti petroliferi
Il nuovo articolo 6 bis introduce una disciplina di favore per le operazioni petrolifere con finalità umanitarie.
- Il paragrafo 1 esclude l'applicazione dei divieti dell'articolo 6, lettere b), c) ed e), per l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o per la relativa assistenza finanziaria, se tali operazioni sono effettuate da organismi pubblici o da soggetti che beneficiano di finanziamenti pubblici dell'Unione o degli Stati membri.
- La deroga opera soltanto se i prodotti sono acquistati o trasportati al solo scopo di fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria.
- Nei casi non coperti dalla deroga automatica, il paragrafo 2 consente all'autorità competente dello Stato membro di autorizzare l'operazione, a condizioni generali o specifiche ritenute appropriate, purché la finalità resti esclusivamente umanitaria e l'operazione non violi altri divieti del regolamento.
- Lo Stato membro deve notificare le autorizzazioni agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane, con informazioni dettagliate sul soggetto autorizzato e sulle sue attività umanitarie.
- Il paragrafo 3 chiarisce che la disposizione non pregiudica l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) 2016/1686.
Deroghe per missioni diplomatiche, consolari e organizzazioni internazionali
Il regolamento introduce una disciplina specifica per i soggetti che operano in ambito diplomatico o consolare.
- Il nuovo articolo 16 ter consente alle missioni diplomatiche o consolari di acquistare o trasportare in Siria prodotti petroliferi, nonché di ricevere la relativa assistenza finanziaria, quando tali operazioni sono effettuate per scopi ufficiali della missione.
- L'articolo 16, lettera e), viene modificato per consentire, nei casi non coperti dall'articolo 16 ter, pagamenti su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità ai sensi del diritto internazionale, se i pagamenti servono a scopi ufficiali.
- La precedente lettera f) dell'articolo 16 è soppressa.
- È inoltre previsto un ulteriore articolo 16 ter in materia di fondi e risorse economiche, che esclude il divieto dell'articolo 14, paragrafo 2, per i fondi messi a disposizione da un conto di missione diplomatica o consolare quando destinati a scopi ufficiali, in conformità dell'articolo 6 ter.
Congelamento dei fondi e deroghe umanitarie
Il nuovo articolo 16 bis riformula le eccezioni al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- Il paragrafo 1 esclude il divieto dell'articolo 14, paragrafo 2, per i fondi o le risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da soggetti finanziati pubblicamente, se tali fondi sono forniti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1.
- Il paragrafo 2 consente, nei casi non coperti dal paragrafo 1, che l'autorità competente autorizzi la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, purché siano necessari esclusivamente per soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria.
- Il paragrafo 3 consente, in deroga al congelamento, lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati se necessari per finalità umanitarie e se sbloccati a favore delle Nazioni Unite per prestare o facilitare assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria o di un piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.
- Il paragrafo 4 impone allo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione, entro due settimane, di tutte le autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
Allegato sui prodotti petroliferi
L'allegato sostituito elenca il petrolio greggio e i prodotti petroliferi rilevanti per l'articolo 6. Sono ricompresi, tra gli altri, gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, gli oli di petrolio diversi dagli oli greggi, la vaselina, la paraffina, il coke di petrolio, il bitume di petrolio, le miscele bituminose e altri prodotti affini. È espressamente indicato che l'acquisto in Siria del kerosene/jet fuel NC 2710 19 21 non è vietato se destinato ed utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dei divieti sull'assistenza finanziaria e sull'elusione
L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato per precisare il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, in relazione ai divieti previsti alle lettere a), b) e c). È inoltre introdotta una nuova lettera d bis) per i divieti connessi alle lettere b) e c), e la lettera e) è riscritta per vietare la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette o indirette di elusione dei divieti dell'articolo 6.
Deroga umanitaria per l'acquisto e il trasporto di prodotti petroliferi
Il nuovo articolo 6 bis consente, in via generale, che i divieti dell'articolo 6, lettere b), c) ed e), non si applichino all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o al relativo finanziamento, da parte di organismi pubblici o di soggetti finanziati da fondi pubblici UE o degli Stati membri, se tali operazioni servono esclusivamente a fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile siriana.
Autorizzazione nazionale per operazioni petrolifere a fini umanitari
Nei casi non coperti dalla deroga automatica, l'autorità competente di uno Stato membro, indicata nel sito web di cui all'allegato III, può autorizzare l'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la relativa assistenza finanziaria, a condizioni generali e specifiche ritenute appropriate, purché le operazioni siano destinate solo a soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile e non violino altri divieti del regolamento. Lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio di ciascuna autorizzazione, indicando in dettaglio il soggetto autorizzato e le sue attività umanitarie.
Tutela della coerenza con altri regimi sanzionatori UE
Il nuovo articolo 6 bis precisa che nulla nel suo contenuto pregiudica la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001, con il regolamento (CE) n. 881/2002 e con il regolamento (UE) 2016/1686.
Deroga per missioni diplomatiche e consolari sulle operazioni petrolifere
È introdotto l'articolo 16 ter, che esclude l'applicazione dei divieti dell'articolo 6, lettere b), c) ed e), per l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, nonché per il relativo finanziamento, quando tali operazioni siano effettuate da una missione diplomatica o consolare per scopi ufficiali.
Pagamenti e fondi di missioni diplomatiche, consolari e organizzazioni internazionali
L'articolo 16, lettera e), è sostituito per consentire, nei casi non coperti dall'articolo 16 ter, pagamenti su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale con immunità, se effettuati per scopi ufficiali. È soppressa la lettera f) dell'articolo 16.
Deroghe al congelamento dei fondi per finalità umanitarie
Il nuovo articolo 16 bis stabilisce che il divieto dell'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da soggetti finanziati da fondi pubblici UE o degli Stati membri quando tali fondi siano forniti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1. Nei casi non coperti da tale deroga, l'autorità competente può autorizzare la messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari esclusivamente a scopi umanitari in Siria o di assistenza alla popolazione civile. Può inoltre autorizzare lo sblocco di fondi o risorse congelati se necessari per tali scopi e se destinati alle Nazioni Unite per l'attuazione o la facilitazione dell'assistenza in Siria in conformità con il piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria o con un piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.
Deroga per fondi di missioni diplomatiche o consolari
È inserito un ulteriore articolo 16 ter in materia di congelamento, che esclude l'applicazione del divieto dell'articolo 14, paragrafo 2, ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da un conto di una missione diplomatica o consolare, se destinati a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 ter.
Obbligo di notifica delle autorizzazioni nazionali
Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione, entro due settimane dalla concessione, di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3.
Aggiornamento dell'allegato sui prodotti petroliferi
L'allegato del regolamento (UE) n. 36/2012 è sostituito con l'allegato del presente regolamento, che elenca il petrolio greggio e i prodotti petroliferi rilevanti ai fini dell'articolo 6, con i relativi codici SA/NC e una specifica precisazione per il kerosene/jet fuel NC 2710 19 21 destinato esclusivamente al proseguimento del volo dell'aeromobile.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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