Regolamento (UE) 2016/2142
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2142 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, su base giornaliera, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e per determinate origini terze. L'atto è di applicazione immediata, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato mediante codice NC, provenienti dai paesi terzi indicati con i relativi codici paese. I valori forfettari all'importazione fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. L'applicazione è immediata in tutti gli Stati membri a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2142 della Commissione fissa, per il 6 dicembre 2016, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il sistema dei valori forfettari all'importazione è descritto come attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ed è funzionale al calcolo del prezzo di entrata per alcuni prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti indicati nell'allegato, individuati tramite codice NC, e le relative origini terze. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata per le importazioni nell'Unione. L'allegato utilizza anche il codice "ZZ" per indicare le "altre origini", secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la fissazione dei valori forfettari all'importazione. Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, i pomodori (0702 00 00), alcuni agrumi e frutti specifici, con valori differenziati per origine, quali CL, MA, TN, TR, EG, IL, JM, UY, ZA, US e CN, oltre a "ZZ" per altre origini. I valori riportati nell'allegato costituiscono il riferimento operativo per il calcolo del prezzo di entrata nel giorno di applicazione.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e per paese terzo di origine, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".
Base normativa e criterio di calcolo
Il preambolo richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Quest'ultimo, in attuazione degli esiti dell'Uruguay Round, prevede i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, e stabilisce che il valore è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con codici e valori
L'allegato contiene i valori forfettari per diversi prodotti ortofrutticoli, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con specificazione dei paesi terzi di origine e del corrispondente importo unitario.
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