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Sentenza

Sentenza n. 4225/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza: alla Sentenza n. 4504/2022, pubblicata in data 22/09/2022, nel giudizio R.G. n. 10991/2020, passata in giudicato come da certificazione della Cancelleria del 12/12/2023 (doc. 1 e 1bis) alla Sentenza n. 2386/2024, pubblicata in data 28/03/2024, nel giudizio R.G. n. 4677/2023, passata in giudicato come da certificazione della Cancelleria del 14/11/2025 (doc. 2) sentenza n. 2386/2024 e passaggio in giudicato in copia conforme).

Giustizia amministrativa202507038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, concernenti la ricostruzione della carriera, l'inquadramento stipendiale e il pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4504/2022 e n. 2386/2024, entrambe passate in giudicato. La prima aveva riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato quale assistente educatrice dal 7 gennaio 1983 al 6 gennaio 1993, rideterminando l'anzianità alla data di immissione in ruolo in anni 12, mesi 5 e giorni 25 e condannando il Ministero al pagamento di euro 5.497,92 oltre interessi. La seconda aveva riconosciuto, per effetto della maggiore anzianità, il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 28-34 anziché 21-27 dal marzo 2021, condannando il Ministero al pagamento di euro 5.414,41 oltre interessi per il periodo marzo 2021-febbraio 2023. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione dei titoli in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 6 maggio 2024 e la diffida del 19 novembre 2025. Ha chiesto l'adozione del decreto di ricostruzione di carriera, l'inquadramento permanente nella fascia 28-34, il pagamento delle somme liquidate dalle sentenze e delle ulteriori differenze maturate dal marzo 2023, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha accertato la sussistenza di due giudicati del giudice ordinario, la notificazione dei titoli in forma esecutiva e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha rilevato che il Ministero si era costituito con atto di mera forma, senza fornire prova dell'adempimento, anche parziale, né giustificazioni del ritardo; l'inerzia risultava inoltre confermata dai cedolini stipendiali, che continuavano a indicare la fascia 21-27. Il giudice ha ordinato al Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di adottare il decreto di ricostruzione della carriera riconoscendo l'anzianità di anni 12, mesi 5 e giorni 25 al 1° settembre 2005, inquadrare la ricorrente nella fascia 28-34 dal marzo 2021, pagare euro 5.497,92 ed euro 5.414,41 oltre interessi legali, nonché corrispondere le differenze retributive maturate dal marzo 2023 sino all'effettivo adeguamento. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza della parte. Ha altresì condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all'integrale soddisfo, oltre alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consentono di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e attribuiscono al giudice il potere di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità di mora non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Legittima la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, quale misura coercitiva indiretta per incentivare l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce condizione di ammissibilità o, secondo l'orientamento richiamato, almeno di procedibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14 d.P.R. 275/1999

    È richiamato quale base normativa per l'adozione del decreto di ricostruzione della carriera secondo l'anzianità riconosciuta dal giudicato.

  • art. 26 c.p.a.

    È posto a fondamento della condanna alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese di lite.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese le condanne al pagamento di somme di denaro pronunciate dal giudice del lavoro.
  • L'amministrazione è priva di discrezionalità in ordine all'an e al quando dell'esecuzione del giudicato e non può giustificare l'inadempimento con ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà organizzative o carenza di stanziamenti; deve adottare tutte le iniziative necessarie per adempiere tempestivamente.
  • In presenza di un giudicato civile che riconosca il diritto alla ricostruzione della carriera e a un determinato inquadramento economico, l'amministrazione deve adottare gli atti ricognitivi e contabili conseguenti e corrispondere sia le somme liquidate dal giudicato sia le differenze maturate successivamente fino all'integrale adeguamento.
  • La protratta inerzia dell'amministrazione, comprovata dall'assenza di prova dell'adempimento e dalla permanenza della situazione incompatibile con il giudicato, giustifica la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo ancora dovuto, decorrendo dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita un potere concorrente con quello dell'amministrazione: fino all'adempimento concreto, entrambi possono dare attuazione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazione

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