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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 28 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile-30 giugno 2026. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026.

Decreti del MEFCod. G.U. 26A05180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto pubblica i tassi effettivi globali medi rilevati per il trimestre 1° aprile–30 giugno 2026 e stabilisce che, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026, i relativi tassi soglia antiusura si calcolano aumentandoli di un quarto e aggiungendo 4 punti percentuali, con un differenziale massimo di 8 punti. Impone inoltre l’affissione della tabella e disciplina criteri e rilevazioni successive.

Rilevazione trimestrale dei tassi medi ai fini della legge antiusura

Tassi medi e soglie antiusura per il quarto trimestre 2026

Il decreto, emanato in attuazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, rende noti i tassi effettivi globali medi rilevati per il trimestre 1° aprile–30 giugno 2026, applicabili alla determinazione delle soglie antiusura nel periodo successivo. I valori numerici sono contenuti nella tabella dell’allegato A, non riportata nel testo disponibile.

Ambito della rilevazione

I tassi medi, riferiti ad anno, riguardano le operazioni creditizie delle banche, degli intermediari finanziari e degli operatori del microcredito. La rilevazione è effettuata secondo le categorie di operazioni previste dal decreto ministeriale di classificazione e sulla base delle disposizioni della legge antiusura.

Periodo di applicazione e calcolo dei tassi soglia

Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2026. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026, per determinare gli interessi usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, ciascun tasso medio della tabella deve essere aumentato di un quarto, aggiungendo poi un margine di 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia così determinato e il tasso medio non può superare 8 punti percentuali.

Obblighi degli operatori e criteri di calcolo

Banche, intermediari finanziari e operatori del microcredito devono affiggere la tabella dell’allegato A, in modo facilmente visibile, in ogni sede o dipendenza aperta al pubblico. Per verificare il rispetto dei limiti antiusura devono applicare i criteri di calcolo contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.

Rilevazione successiva e interessi di mora

La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i tassi medi relativi al trimestre 1° luglio–30 settembre 2026, con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto ministeriale. I tassi medi pubblicati non comprendono gli interessi di mora previsti contrattualmente per il ritardato pagamento. In base all’ultima rilevazione statistica richiamata dal decreto, la maggiorazione media dei tassi di mora rispetto ai tassi corrispettivi è pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni, 4,1 punti per le operazioni di leasing e 3,1 punti per il complesso degli altri prestiti.

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