DECRETO 17 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
Termini e modalità per la determinazione del contributo dei comuni italiani di frontiera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il calcolo e la ripartizione del contributo statale previsto dall’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 83/2023. Il contributo è distribuito sulla base del numero dei frontalieri e destinato ai comuni entro 20 km dal confine con i Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, secondo criteri territoriali differenziati. Le somme finanziano opere pubbliche; fino al 50% può essere impiegato in parte corrente.
Criteri di riparto del contributo statale ai comuni di frontiera interessati dal frontalierato svizzero
Riparto del contributo statale ai comuni di frontiera
Il decreto stabilisce termini e modalità per determinare e attribuire il contributo statale previsto dall’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 83/2023, a favore dei comuni interessati dal frontalierato con la Svizzera.
Dati utilizzati e ambito territoriale
Per rilevare il numero dei frontalieri sono utilizzati i dati comunicati dalle autorità competenti dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese ai sensi della legge n. 83/2023, nonché quelli rilevati in applicazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 113/2024.
Sono ammessi al contributo i comuni il cui territorio ricade, anche solo in parte, entro 20 km dalla linea di confine tra l’Italia e i tre Cantoni, individuati nell’allegato B dell’atto di procedura amichevole concluso il 22 dicembre 2023. Il decreto li definisce «comuni di frontiera» e individua come regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, nonché la Provincia autonoma di Bolzano.
Determinazione del contributo
L’importo disponibile nel fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze è diviso per il numero complessivo dei frontalieri rilevati. La quota pro capite così ottenuta è moltiplicata per il numero dei frontalieri riferibili a ciascuna regione e alla Provincia autonoma di Bolzano; le rispettive quote complessive sono trasferite agli enti territoriali per la successiva attribuzione ai comuni di frontiera secondo i criteri previsti dal decreto.
Criteri di attribuzione territoriale
Per i comuni di frontiera del Piemonte e della Valle d’Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, la quota è assegnata:
- alle unioni di comuni, in proporzione alla quota pro capite moltiplicata per il numero dei frontalieri residenti nei comuni di confine ricadenti, anche in parte, nell’unione;
- ai comuni di frontiera che non ricadono, neppure parzialmente, in un’unione, secondo il medesimo criterio di calcolo.
Per i comuni della Lombardia, la quota è attribuita direttamente ai comuni che raggiungono una determinata incidenza di frontalieri residenti sulla popolazione comunale: almeno il 4% nei comuni con più di 15.000 abitanti e almeno il 3% in quelli con meno di 15.000 abitanti. La popolazione è quella risultante dai dati ISTAT richiamati dal decreto e il contributo è calcolato moltiplicando la quota pro capite per il numero dei frontalieri residenti.
Se tali soglie non sono raggiunte, la quota è assegnata alla Regione Lombardia. La Regione può disporre, se lo ritiene più coerente con i propri strumenti di programmazione, di attribuire la quota residua alle comunità montane, per i frontalieri residenti nei comuni di frontiera ricadenti anche parzialmente nel loro territorio, oppure alle province, per quelli residenti nei comuni non ricadenti, neppure in parte, in una comunità montana. Anche in questi casi il calcolo avviene applicando la quota pro capite al numero dei frontalieri residenti interessati.
Destinazione delle somme e impiego in parte corrente
Gli enti assegnatari utilizzano le somme per realizzare, completare o potenziare opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per edilizia abitativa e trasporti pubblici. Quando il contributo è assegnato a enti diversi dai singoli comuni, sono privilegiati interventi di interesse sovracomunale.
È consentito destinare in parte corrente fino al 50% dell’importo. Tale quota è destinata prioritariamente a iniziative volte a compensare gli effetti socio-economici derivanti da crisi aziendali presenti nel territorio di competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 6 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 25 set 2026DECRETO 25 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 8 set 2026DECRETO 8 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 28 set 2026DECRETO 28 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 4 set 2026DECRETO 4 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 2 set 2026DECRETO 2 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 2 set 2026DECRETO 2 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →