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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 8 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Decreti del MEFCod. G.U. 26A04840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna gli allegati al d.lgs. n. 118/2011 per chiarire l’imputazione degli equilibri finanziari, inserire nei sistemi contabili e nei prospetti di bilancio le entrate da canone unico patrimoniale e da canone mercatale, eliminare una voce duplicata e precisare le codifiche di spesa del programma 04 della missione 13. Le modifiche si applicano, secondo i casi, dal 1° gennaio 2027, dal rendiconto 2027 o dal bilancio di previsione 2027-2029.

Aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali

Aggiornamento della contabilità armonizzata degli enti territoriali

Il decreto modifica gli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, intervenendo sui principi contabili applicati e sugli schemi e codici di bilancio di regioni ed enti locali. Le modifiche riguardano la rappresentazione degli equilibri, la classificazione di specifiche entrate e alcune codifiche delle spese.

Equilibri delle partite finanziarie

Nel principio contabile applicato concernente la programmazione, il saldo complessivo delle partite finanziarie pari a zero è trattato, insieme al saldo positivo, ai fini dell’imputazione degli effetti all’equilibrio in conto capitale. La regola vale anche quando il saldo di competenza delle partite finanziarie è interamente assorbito da quote vincolate o accantonate e il saldo complessivo risulta quindi pari a zero.

L’imputazione dipende dal segno del saldo complessivo:

  • se è negativo, gli effetti sono imputati all’equilibrio di parte corrente;
  • se è positivo o pari a zero, gli effetti sono imputati all’equilibrio in conto capitale.

Le note ai prospetti degli equilibri del rendiconto sono aggiornate coerentemente, rispettivamente per le regioni e per gli enti locali. Esse precisano in quale equilibrio indicare gli importi delle partite finanziarie e il segno da attribuire agli importi secondo che il saldo indicato sia positivo o negativo.

Classificazione delle entrate da canoni

Il piano dei conti integrato viene aggiornato nei moduli finanziario, economico e patrimoniale per classificare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall’articolo 1, commi 816-836, della legge n. 160/2019, e il canone per l’occupazione di aree e spazi destinati a mercati, previsto dai commi 837-847.

Nel modulo finanziario ed economico sono distinti, ove previsto, gli importi riscossi nell’attività ordinaria di gestione da quelli riscossi a seguito di verifica e controllo. Per il canone patrimoniale sono individuate separatamente le entrate relative all’esposizione pubblicitaria e quelle per l’occupazione di aree e spazi pubblici. Nel modulo patrimoniale sono introdotte le corrispondenti voci per i crediti derivanti dalla riscossione dei due canoni.

Le relative voci di entrata sono inoltre inserite negli schemi del rendiconto, negli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al piano esecutivo di gestione degli enti locali, nonché negli elenchi dei titoli, tipologie e categorie di entrata.

Correzioni e classificazione delle spese

Negli allegati del rendiconto e del piano esecutivo di gestione degli enti locali è eliminata la duplicazione della voce «1010195 Altre ritenute n. a.c.».

Nel glossario dell’allegato 14, per il programma 04 della missione 13, è stabilito che alle spese imputate al programma siano associate le codifiche economiche dei macroaggregati 2.4 «Altri trasferimenti in conto capitale» riferite ai trasferimenti per il ripiano di disavanzi pregressi, con codici U.2.04.16.00.000, U.2.04.17.00.000, U.2.04.18.00.000, U.2.04.19.00.000 e U.2.04.20.00.000. Sono inoltre previste le codifiche dei macroaggregati 1.7 «Interessi passivi» e 4.3 «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» per i debiti contratti per finanziare il ripiano dei disavanzi quando tali operazioni erano consentite.

Decorrenza e applicazione

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le singole modifiche contabili hanno le seguenti decorrenze:

  • gli aggiornamenti al piano dei conti integrato si applicano dal 1° gennaio 2027;
  • l’inserimento delle nuove voci di entrata nei prospetti del rendiconto si applica dal rendiconto 2027;
  • gli aggiornamenti degli allegati al documento tecnico di accompagnamento regionale, al PEG degli enti locali e degli elenchi delle entrate si applicano dal bilancio di previsione 2027-2029.

Le nuove regole sugli equilibri e le modifiche al glossario della missione 13 non sono associate nel testo a una specifica decorrenza differita.

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