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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 2 settembre 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2026 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Decreti del MEFCod. G.U. 26A04770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Determina il contributo di vigilanza IVASS dovuto per il 2026 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, calcolato sui premi incassati nel 2025 al netto degli oneri di gestione del 4,50%. Le aliquote sono dello 0,49‰ per imprese italiane e sedi secondarie di imprese extra-UE e dello 0,12‰ per imprese europee operanti in Italia. Il pagamento avviene in due rate, entro il 31 gennaio e il 31 luglio 2026, secondo le modalità IVASS; sono previste specifiche esclusioni e regole per le imprese europee.

Contributo di vigilanza IVASS per l’anno 2026

Contributo di vigilanza IVASS per l’anno 2026

Il decreto determina la misura e le modalità di corresponsione all’IVASS del contributo di vigilanza relativo all’anno 2026, destinato a finanziare gli oneri di vigilanza sulle imprese e le spese dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il calcolo è riferito ai premi incassati nel 2025.

Soggetti obbligati, aliquote e base di calcolo

Il contributo è dovuto dai soggetti individuati dall’articolo 335, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, nelle seguenti misure:

  • 0,49 per mille dei premi incassati nel 2025 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e dalle sedi secondarie in Italia di imprese extra-UE;
  • 0,12 per mille dei premi incassati in Italia nel 2025 dalle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

I premi sono depurati degli oneri di gestione, fissati al 4,50% dei premi incassati dal provvedimento IVASS n. 153 del 6 dicembre 2024.

Regole specifiche per le imprese europee

Per le imprese europee operanti in Italia in regime di stabilimento, il contributo è corrisposto dalla rappresentanza situata in Italia e commisurato ai premi raccolti nel territorio italiano. Per quelle operanti in libera prestazione di servizi, anche tramite rappresentanze situate in altri Paesi europei, il pagamento è effettuato dalla casa madre con riferimento alla totalità dei premi raccolti in Italia.

Sono escluse dal pagamento le imprese di riassicurazione pura europee che operano in Italia in regime di stabilimento e risultano iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese.

Versamento e scadenze

Il contributo è versato direttamente all’IVASS in due rate, secondo i termini previsti dall’articolo 335, comma 5, del Codice delle assicurazioni private e le modalità stabilite dai provvedimenti IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, come modificato dal provvedimento n. 87 del 23 luglio 2019, e n. 113 del 6 ottobre 2021. Il sistema prevede:

  • una rata di acconto entro il 31 gennaio, pari al 50% del contributo versato per l’anno precedente;
  • una rata a saldo e conguaglio entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell’aliquota contributiva determinata per l’anno di riferimento.

Le modalità operative sono consultabili sul sito internet dell’IVASS.

Testo integrale

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