L.R. Liguria 36/2006
Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina l’attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007, ai sensi della direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici, limitandola al prelievo di alcune specie e nei soli casi e periodi previsti. La norma è stata poi abrogata dalla L.R. 2 febbraio 2007, n. 4, quindi non è più applicabile.
Deroga alla stagione venatoria 2006/2007 per alcune specie di uccelli selvatici
Deroga alla stagione venatoria 2006/2007
La legge regionale disciplina, per la Regione indicata nel provvedimento, l’attivazione di una deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Si tratta di una disciplina eccezionale e temporalmente limitata, riferita esclusivamente a quella specifica stagione venatoria.
Ambito temporale e applicabilità
La norma opera soltanto per la stagione venatoria 2006/2007. Non introduce una disciplina generale e permanente, ma una misura puntuale legata a quel preciso periodo venatorio. La sua efficacia pratica è oggi esaurita, anche perché la legge è stata abrogata dall’art. 1 della L.R. 2 febbraio 2007, n. 4.
Quadro sostanziale della deroga
Il provvedimento consente l’attivazione della deroga prevista dalla normativa comunitaria richiamata, vale a dire la possibilità di autorizzare, in via eccezionale, un prelievo venatorio in deroga rispetto al regime ordinario di tutela degli uccelli selvatici. Dal testo fornito emerge solo il richiamo al presupposto europeo e alla stagione venatoria 2006/2007; non sono disponibili nel testo qui riportato ulteriori dettagli operativi su specie interessate, modalità di prelievo, soggetti autorizzati o controlli.
Rilievo attuale
L’atto è da considerarsi obsoleto/deprecato ai fini applicativi, poiché riferito a una stagione venatoria ormai conclusa ed espressamente abrogato nel 2007. Di conseguenza non presenta utilità pratica per l’operatore attuale se non come dato storico-normativo.
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