L.R. Liguria 35/2006
Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Liguria, le deroghe eccezionali al divieto di prelievo di uccelli selvatici previsto dalla direttiva 2009/147/CE e stabilisce divieti e misure di salvaguardia venatoria nelle Zone di protezione speciale (ZPS). Prevede procedure, pareri ISPRA, limiti quantitativi, controlli, relazioni annuali e sanzioni per le deroghe; alcune restrizioni in ZPS operano in modo permanente, altre decorrono da stagioni venatorie specifiche.
Deroghe alla tutela degli uccelli selvatici e misure di salvaguardia nelle ZPS in Liguria
Deroghe alla tutela degli uccelli selvatici e misure di salvaguardia nelle ZPS in Liguria
La legge regionale disciplina, per il territorio della Liguria, l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e introduce specifiche misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale (ZPS). La disciplina è costruita in coerenza con la normativa statale sulla fauna selvatica e con i vincoli derivanti dal diritto europeo.
Principi generali e presupposti delle deroghe
Le deroghe possono essere adottate solo come provvedimenti amministrativi eccezionali, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e per periodi limitati. Devono essere adeguatamente motivate e fondarsi su un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni che le rendono necessarie.
In ogni atto devono essere indicati almeno:
- la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti;
- le specie interessate;
- mezzi, impianti e metodi di prelievo autorizzati;
- condizioni di rischio e circostanze di tempo e luogo;
- numero di capi prelevabili giornalmente e complessivamente nel periodo;
- controlli, forme di vigilanza e organi incaricati.
I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalla Regione. È inoltre previsto un sistema di verifica periodica per sospendere tempestivamente la deroga se viene raggiunto prima del previsto il numero di capi autorizzato o lo scopo del provvedimento.
Pareri, limiti scientifici e pubblicità del provvedimento
Le deroghe sono adottate sentito l’ISPRA e non possono riguardare specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. Per le specie migratrici, l’intenzione di adottare una deroga va comunicata entro aprile di ogni anno all’ISPRA, che si pronuncia entro quaranta giorni.
Per le deroghe relative alla “piccola quantità” di cui alla direttiva, la determinazione annuale avviene a livello nazionale da parte dell’ISPRA e la Conferenza Stato-Regioni ripartisce poi il numero di capi tra le regioni interessate. Questa disciplina non si applica alle deroghe adottate per determinate finalità specificamente previste dalla direttiva.
Il provvedimento di deroga, salvo quello adottato per specifiche esigenze di cattura in piccola quantità, deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima dell’inizio del prelievo e comunicato contestualmente al Ministero competente.
Potere sostitutivo statale e relazione annuale sulle deroghe
Se la Regione adotta deroghe in violazione della legge o della direttiva, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, la diffida ad adeguarsi entro quindici giorni; decorso il termine, il Consiglio dei ministri può disporre l’annullamento del provvedimento.
Ogni anno, entro il 30 giugno, la Regione trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe ai Presidenti del Consiglio o ai Ministri competenti, all’ISPRA e alle Commissioni parlamentari. Se dalla relazione emerge il superamento del numero massimo di capi prelevabili, la Regione non è ammessa al riparto nell’anno successivo. Il Ministro dell’ambiente trasmette a sua volta la relazione alla Commissione europea.
Tipologie di deroga ammesse
La Regione può adottare deroghe, di durata non superiore a una stagione venatoria, per le seguenti finalità:
- tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- sicurezza aerea;
- prevenzione di gravi danni a colture, bestiame, boschi, pesca e acque;
- protezione della flora e della fauna;
- ricerca e insegnamento;
- ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso;
- cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
Le deroghe devono essere motivate secondo quanto richiesto dalla normativa regionale e statale sulla fauna selvatica.
Adozione, contenuto e controlli delle deroghe
Per le deroghe adottate per salute, sicurezza pubblica, ricerca, insegnamento e piccola quantità, la Regione provvede direttamente previo parere obbligatorio dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica; per quelle relative a danni a colture, protezione della fauna e ripopolamento/reintroduzione, la Regione interviene su richiesta motivata e documentata delle Province.
Le deroghe devono indicare:
- specie oggetto del prelievo;
- mezzi, impianti, metodi e soggetti autorizzati;
- condizioni di rischio e circostanze di tempo e luogo;
- numero complessivo di capi prelevabili;
- controlli e vigilanza.
Le deroghe per la cattura in piccola quantità non possono essere attivate per specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica delle popolazioni interessate, accertamento rimesso all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o a istituti scientifici riconosciuti.
Prelievo in deroga, schede di prelievo e sospensione
La Regione individua i soggetti abilitati al prelievo in deroga. Per le deroghe adottate per prevenire danni a colture e per la piccola quantità, i prelievi sono certificati da una scheda approvata dalla Regione e rilasciata ai soggetti autorizzati dalle Province, anche tramite Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini. I capi abbattuti devono essere annotati al momento della raccolta.
Le schede devono essere riconsegnate alle Province competenti entro il 31 marzo di ogni anno; le Province trasmettono i dati elaborati alla Regione entro il 30 aprile successivo.
La Regione può sospendere il prelievo quando siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto di deroga. Per le deroghe relative alla piccola quantità, la sospensione è obbligatoria se il numero dei prelievi eccede la quota assegnata. La Giunta regionale deve definire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità di accertamento; fino a tale approvazione non possono essere attivate deroghe per la piccola quantità.
Misure di salvaguardia nelle Zone di protezione speciale
Nelle ZPS vigono specifici divieti venatori e faunistici. In particolare è vietato:
- l’esercizio venatorio nel mese di gennaio, con eccezioni per alcune forme di caccia e per due giornate settimanali a scelta del cacciatore per la caccia agli ungulati;
- la preapertura dell’attività venatoria, salvo la caccia di selezione agli ungulati;
- l’attività venatoria in deroga per la cattura di uccelli in piccola quantità;
- l’uso di munizioni a pallini di piombo nelle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive esterne, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- lo sparo al nido nel controllo demografico dei corvidi; tale controllo è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario;
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, salvo quelli con specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, zone di ripopolamento e cattura o centri di riproduzione siti nello stesso territorio;
- l’abbattimento di pernice bianca, combattente e moretta;
- l’addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- la costituzione di nuove zone per allenamento e addestramento dei cani e per gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati per assicurare la coerente applicazione della direttiva nelle aree ZPS.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ai soggetti previsti dalla normativa statale sulla fauna selvatica. La mancata restituzione della scheda di prelievo entro i termini comporta l’applicazione della sanzione prevista per la mancata riconsegna dei tesserini venatori nella normativa regionale sulla caccia.
Disposizioni finali e abrogazioni
La legge abroga la precedente disciplina regionale del 2001 in materia di attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici e abroga anche il comma 2-bis dell’articolo 9 della legge regionale sulla caccia del 1994. La disposizione sulla dichiarazione d’urgenza è riportata come omissis.
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