Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 34/2006

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo

Normativa regionaleL.R. Liguria 34/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria il sostegno regionale allo spettacolo dal vivo: definisce finalità, competenze, piano pluriennale, fondi e forme di contributo a teatri, istituzioni concertistiche e iniziative specifiche. Prevede partecipazioni della Regione a fondazioni e associazioni culturali e stabilisce norme transitorie e abrogazioni. Alcune disposizioni su enti e programmi sono state modificate nel tempo; il quadro vigente resta applicabile finché non sostituito da nuovi piani o accordi.

Disciplina regionale della promozione dello spettacolo dal vivo in Liguria

Disciplina regionale della promozione dello spettacolo dal vivo in Liguria

La legge definisce il quadro degli interventi della Regione Liguria a favore dello spettacolo dal vivo, inteso come fondamentale espressione culturale e di intrattenimento. La disciplina riguarda l’intero territorio regionale e si concentra su programmazione, sostegno economico, promozione, monitoraggio e partecipazione della Regione a organismi culturali.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme, comprese quelle amatoriali, come fattore di sviluppo morale e civile e come ambito da consolidare e sviluppare. L’azione regionale mira a favorire:

  • la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo pubbliche e private;
  • la produzione, distribuzione e circolazione delle iniziative;
  • la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
  • l’ampliamento del pubblico e l’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale sul territorio, anche in funzione turistica, educativa e culturale.

Funzioni regionali

La Regione coordina e promuove interventi orientati al pluralismo culturale, alla qualità artistica e allo sviluppo di sinergie finanziarie, organizzative e promozionali. In particolare sostiene:

  • produzioni e attività collegate a rapporti continuativi con organismi pubblici di rilievo nazionale e internazionale;
  • produzioni di qualità e spettacoli innovativi, con attenzione alla tradizione culturale ligure;
  • ricerca, sperimentazione e forme artistiche interdisciplinari;
  • l’avvicinamento di nuovo pubblico, soprattutto giovani e infanzia, anche con scuole e università;
  • il riequilibrio territoriale dell’offerta, con attenzione alle aree meno servite;
  • le attività teatrali e musicali dialettali, anche tramite circuiti, rassegne, festival e produzioni in repertori liguri.

La Regione può anche avvalersi della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo per favorire reti e circuiti teatrali, e svolge attività di vigilanza, monitoraggio, rilevazione e ricerca per verificare l’uso delle risorse pubbliche e l’efficacia degli interventi.

Programmazione pluriennale

Il principale strumento di intervento è il Piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall’insediamento, la Giunta presenta il Piano al Consiglio regionale; il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio e resta in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio subentrante.

Il Piano definisce:

  • priorità e obiettivi strategici della legislatura;
  • modalità dei diversi interventi;
  • criteri per verificare le attività svolte tramite convenzioni e accordi;
  • parametri di riparto degli stanziamenti;
  • criteri per la presentazione e valutazione delle domande di sovvenzione e contributo;
  • linee generali dell’azione regionale negli enti e associazioni partecipati;
  • forme di controllo e monitoraggio.

Tra le finalità specifiche del Piano figurano la distribuzione dello spettacolo nel territorio, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, l’avvicinamento del pubblico e il sostegno ai circuiti di maggiore prestigio culturale.

Partecipazioni della Regione a enti culturali

La Regione partecipa alla Fondazione Teatro Carlo Felice come ente pubblico fondatore, contribuendo alla dotazione patrimoniale iniziale anche mediante conferimento di immobili e attribuendo annualmente un contributo per la gestione ordinaria sulla base del programma di attività presentato.

Per l’Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, la Regione partecipa insieme al Comune di Genova in qualità di ente pubblico fondatore. I soci fondatori devono garantire un contributo annuo per la gestione ordinaria non inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale; la ripartizione degli oneri è fissata al 70% per il Comune di Genova e al 30% per la Regione Liguria. L’eventuale quota eccedente il minimo è subordinata alla presentazione di un programma di attività.

Sostegno ad altri organismi e a iniziative specifiche

La Regione sostiene, insieme agli enti territoriali o ad altri enti pubblici competenti, la gestione ordinaria di altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria. Il contributo annuo complessivo non può essere inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale per ciascuna categoria; la quota regionale è determinata dalla Giunta, nei limiti di bilancio, anche tramite accordi pluriennali.

La Regione può inoltre:

  • finanziare specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico mediante bandi;
  • promuovere direttamente iniziative, anche tramite convenzioni;
  • concedere contributi straordinari per attività di particolare rilevanza, eccezionali e non inserite nel Piano pluriennale, svolte da operatori privati, inclusi gestori di strutture di proprietà o in concessione/affitto.

Per i contributi straordinari i criteri e le modalità sono definiti dalla Giunta regionale.

Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo

È istituito il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo, nel quale confluiscono tutte le risorse regionali destinate ai soggetti operanti nella materia. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale regionale.

Regime transitorio e abrogazioni

Per i procedimenti di concessione ed erogazione di contributi già in corso alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi, fino alla conclusione, la disciplina previgente in base alla quale i contributi erano stati concessi, anche se abrogata.

Lo statuto dell’Associazione relativa al Teatro Stabile di Genova continua a valere fino a eventuale modifica deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

La legge prevede inoltre l’abrogazione della legge regionale 31 luglio 1991, n. 15, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria.

Attualità della disciplina

La legge conserva in linea generale un’utilità applicativa per la programmazione e il sostegno regionale allo spettacolo dal vivo in Liguria. Tuttavia alcune parti richiamano organismi, contributi e piani da aggiornare periodicamente; le norme su procedimenti già avviati restano rilevanti solo per fattispecie pendenti al momento dell’entrata in vigore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.