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Legge

L.R. Liguria 30/2006

Disposizioni urgenti in materia ambientale

Normativa regionaleL.R. Liguria 30/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Liguria, la ripartizione di competenze in materia di bonifiche, rifiuti, scarichi industriali in fognatura, rinnovo di concessioni di grandi derivazioni e tutela del mare e della costa. Alcune regole hanno natura transitoria, riferite al passaggio al d.lgs. 152/2006, o sono limitate fino al 31 dicembre 2007 per gli scarichi in fognatura.

Disposizioni urgenti in materia ambientale

Disposizioni urgenti in materia ambientale

La legge regionale n. 30/2006 della Liguria interviene in via urgente su più settori ambientali, per coordinare le competenze locali e regionali con il nuovo quadro del d.lgs. 152/2006. La disciplina contiene anche disposizioni transitorie per assicurare la continuità amministrativa nel passaggio al nuovo assetto normativo.

Bonifiche dei siti contaminati

Le procedure operative e amministrative previste dall’art. 242 del d.lgs. 152/2006 sono attribuite:

  • ai Comuni, quando gli eventi potenzialmente inquinanti riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;
  • alle Province, quando gli eventi interessano aree comprese in territori sovracomunali.

Inoltre, nelle more dell’adeguamento normativo previsto dal d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale definisce criteri, metodologie e attività relative alla certificazione prevista per la chiusura degli interventi di bonifica e per le ipotesi richiamate dalla norma statale.

Gestione dei rifiuti e procedure semplificate

Le competenze in materia di autorizzazioni e controlli già attribuite agli enti locali dalla l.r. 18/1999 restano confermate, salvo le precisazioni introdotte dalla legge regionale.

Dal momento di entrata in vigore della legge, le attività di recupero dei rifiuti ammesse alle procedure semplificate sono disciplinate dal d.lgs. 152/2006.

Per i procedimenti già avviati prima dell’entrata in vigore della legge:

  • quelli relativi alle procedure semplificate ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 22/1997;
  • quelli di adeguamento al d.m. 5 aprile 2006, n. 186; sono conclusi dagli enti e secondo le procedure previste dalla l.r. 18/1999.

Resta ferma la validità, fino alla rispettiva scadenza, delle iscrizioni nei registri provinciali effettuate sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/2006. Le iscrizioni effettuate dalle Province tra il 29 aprile 2006 e la data di entrata in vigore della legge devono essere trasmesse alla sezione regionale competente dell’Albo nazionale gestori ambientali e all’ARPAL.

Scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

La competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è attribuita all’Autorità d’Ambito, purché questa abbia già affidato il servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della legge.

Se l’Autorità d’Ambito non ha ancora affidato il servizio, la competenza spetta al Comune, ma solo fino al 31 dicembre 2007.

Nell’esercizio di tale competenza, l’Autorità d’Ambito si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato, ferme restando le competenze dell’ARPAL.

Rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche

Le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche scadute alla data di entrata in vigore della legge possono essere rinnovate dall’ufficio regionale competente, sentito l’ATO, con decorrenza dalla scadenza originaria, se ricorrono due condizioni:

  • il titolare è in regola con il pagamento del canone;
  • è stata presentata istanza di rinnovo, prima dell’entrata in vigore della legge, oltre la data di scadenza, oppure un’apposita istanza entro i 90 giorni successivi.

L’ufficio regionale verifica i requisiti necessari al rinnovo e può richiedere integrazioni documentali per l’istruttoria.

Tutela dell’ambiente marino e costiero

Restano in capo alla Regione, con effetto dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, le funzioni relative:

  • all’autorizzazione all’immersione in mare di materiale;
  • all’attività di posa in mare di cavi e condotte.

La Regione può esercitare tali funzioni anche attraverso indirizzi e procedure specifiche.

Efficacia e attualità della disciplina

La legge ha contenuto principalmente transitorio e di coordinamento con il d.lgs. 152/2006 e con la riforma della disciplina ambientale. Molte disposizioni si riferiscono a fattispecie amministrative ormai esaurite o a scadenze già decorse; per questo, nel complesso, l’atto ha oggi rilievo pratico limitato ed è da considerarsi sostanzialmente obsoleto.

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