Cassazione Civile, Ordinanza n. 12542/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla società postale contro alcuni dipendenti, ritenuti negligenti nell’esecuzione di operazioni di rimborso di buoni postali fruttiferi in favore di soggetti non legittimati. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la società aveva ottenuto la riforma della decisione e la condanna dei dipendenti al pagamento di somme rilevanti. I dipendenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione. Due di essi hanno denunciato, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la motivazione apparente, sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato indebitamente circolari interne non comunicate loro, che non avesse indicato specifiche regole di condotta violate e che trascurasse elementi istruttori che escluderebbero la loro responsabilità. Un terzo dipendente ha proposto ricorso successivo/incidentale, affidato a tre motivi tutti ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo l’omesso esame di più circostanze: l’esistenza di nuove modalità fraudolente non ancora monitorate e non oggetto di avvisi ai dipendenti; il fatto che le operazioni fossero state autorizzate ex ante e controllate ex post da altri uffici; il fatto che la truffa si fosse sviluppata nell’arco di mesi e avrebbe potuto essere intercettata con controlli successivi. In sostanza, i ricorrenti miravano a una rivisitazione del merito e della valutazione delle prove, contestando la sussistenza della loro responsabilità e la correttezza della motivazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale perché formulati come censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. ma in realtà diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove e delle deduzioni difensive, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso principale, osservando che la motivazione della Corte d’appello era comprensibile e riferita a specifici elementi già individuati nella sentenza, senza che ricorresse una vera motivazione apparente. Pertanto ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, condannando i ricorrenti soccombenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza sono stati riuniti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione del merito, delle prove o delle deduzioni difensive.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma non è stato ritenuto idoneo a fondare una censura ammissibile nel caso concreto.
art. 132 c.p.c.
Invocato per la pretesa motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l’apparenza della motivazione, ma senza successo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per ottenere una nuova lettura del merito.
- Non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori, argomentazioni difensive, domande, eccezioni o motivi di appello, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Una doglianza che si limiti a opporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella della sentenza impugnata è inammissibile in sede di legittimità.
- La denuncia di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza di merito consenta di comprendere l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice e individui gli elementi posti a base della decisione.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e corredate dall’indicazione dei fatti storici, delle risultanze processuali e della loro decisività; la genericità del motivo ne determina l’inammissibilità.
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