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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2054

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2054 della Commissione, del 22 novembre 2016, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, al regolamento (CE) n. 1918/2006 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/605, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, e recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2017 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota

Normativa europea32016R2054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce deroghe puntuali e limitate al 2017 alle regole ordinarie di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli per diversi contingenti tariffari agricoli. La finalità è adeguare il calendario operativo ai giorni festivi e alle conseguenze sulla pubblicazione della Gazzetta ufficiale, così da assicurare una corretta gestione dei volumi contingentati e del mercato. Le deroghe riguardano cereali, riso, olio di oliva e, in uscita, zucchero e isoglucosio fuori quota.

Deroga temporanea per il 2017 alle date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli d'importazione ed esportazione in alcuni contingenti tariffari agricoli (cereali, riso, olio di oliva, zucchero e isoglucosio fuori quota).

Ambito di applicazione

Si applica, per il solo anno 2017, agli operatori che presentano domande di titoli d'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari per orzo, granturco, frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, taluni cereali originari dell'Ucraina, riso originario del Bangladesh, rotture di riso e olio di oliva originario della Tunisia, nonché ai soggetti che presentano domande di titoli di esportazione di zucchero e isoglucosio fuori quota. L'ambito territoriale è l'Unione europea e le date sono fissate in ora di Bruxelles; il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Le deroghe incidono solo sulle scadenze procedurali e sui giorni di rilascio dei titoli, senza modificare in via generale la disciplina sostanziale dei contingenti richiamati, ed è limitato temporalmente fino al 1° gennaio 2018.

Deroga temporanea ai calendari di titoli d'importazione ed esportazione per il 2017

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2054 della Commissione interviene in via meramente temporanea sui calendari procedurali relativi ad alcuni contingenti tariffari agricoli e ai titoli di esportazione di zucchero e isoglucosio fuori quota. La misura è adottata alla luce dei giorni festivi del 2017 e delle ricadute sulla gestione amministrativa e sulla pubblicazione della Gazzetta ufficiale, con l'obiettivo di preservare il corretto funzionamento dei contingenti e del mercato.

Ambito di applicazione

Il testo riguarda esclusivamente l'anno 2017 e si applica agli operatori che presentano domande di titoli d'importazione o di esportazione nei settori indicati. Sul versante delle importazioni, coinvolge i contingenti per orzo (09.4126 e 09.4131), frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133), alcuni cereali originari dell'Ucraina (09.4306, 09.4307 e 09.4308), riso originario del Bangladesh (09.4517), rotture di riso (09.4079) e olio di oliva originario della Tunisia. Sul versante delle esportazioni, riguarda zucchero e isoglucosio fuori quota.

Le disposizioni si applicano in tutta l'Unione europea e i termini sono espressi in ora di Bruxelles. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e cessa di produrre effetti il 1° gennaio 2018.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama, come base normativa, il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e diversi regolamenti settoriali che disciplinano i singoli contingenti. Nei considerando chiarisce che tali atti prevedono regole specifiche per la presentazione delle domande e per il rilascio dei titoli; tuttavia, il calendario ordinario del 2017 risulta alterato dai giorni festivi e dalle conseguenze sulla pubblicazione ufficiale, rendendo opportuno un adeguamento straordinario.

Cereali

Per i contingenti di cereali, il regolamento deroga alle scadenze ordinarie previste dai regolamenti (CE) n. 2305/2003, n. 969/2006, n. 1067/2008 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081. In particolare:

  • le domande di titoli d'importazione non possono più essere presentate dopo le ore 13:00 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles;
  • i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati nell'allegato I sono rilasciati nelle date corrispondenti ivi previste.

La deroga riguarda l'orzo nei contingenti 09.4126 e 09.4131, il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133, nonché alcuni cereali originari dell'Ucraina nei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308. In tutti i casi opera la clausola di salvaguardia per le misure eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

L'allegato I fissa quattro finestre di presentazione nel 2017 e le rispettive date di rilascio, tutte spostate al primo giorno lavorativo successivo ai periodi di domanda.

Riso

Per il riso, il regolamento modifica il calendario dei titoli d'importazione in due ipotesi:

  • riso originario del Bangladesh, contingente 09.4517;
  • rotture di riso, contingente 09.4079.

Per entrambi i regimi, le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13:00 di venerdì 8 dicembre 2017, ora di Bruxelles. I titoli sono rilasciati secondo le date riportate nell'allegato II, sempre con riserva delle misure che la Commissione possa adottare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

L'allegato II contiene più finestre di domanda e date di rilascio collocate nel corso del 2017, con rilascio al primo giorno lavorativo successivo ai periodi di presentazione.

Olio di oliva

Per l'olio di oliva originario della Tunisia, il regolamento deroga al regolamento (CE) n. 1918/2006. Le domande di titoli d'importazione non possono più essere presentate dopo martedì 12 dicembre 2017, mentre i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell'allegato III.

Anche qui il calendario è costruito in funzione delle finestre di domanda del 2017 e del primo giorno lavorativo utile per il rilascio. Rimane impregiudicata l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Zucchero e isoglucosio fuori quota

Per i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, il regolamento deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006. I titoli sono rilasciati alle date indicate nell'allegato IV per le domande presentate nei periodi ivi fissati, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche previste dall'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

La deroga amplia il lasso temporale tra presentazione della domanda e rilascio dei titoli rispetto alla disciplina ordinaria, per far fronte alle esigenze di corretta gestione del mercato nell'anno 2017.

Entrata in vigore, efficacia e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La sua efficacia è limitata nel tempo: scade il 1° gennaio 2018.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori economici interessati, il dato essenziale è la natura strettamente calendariale della misura: non vengono ridefiniti i contingenti né i requisiti sostanziali di accesso, ma solo i termini finali di presentazione e le date di rilascio dei titoli per il 2017. Ne discende la necessità, in sede operativa, di verificare con precisione le finestre indicate negli allegati I-IV e di considerare che le domande tardive risultano inammissibili oltre le rispettive scadenze fissate dal regolamento.

Disposizioni principali

Deroga per i contingenti cerealicoli

Per il 2017, modifica le scadenze di presentazione e le date di rilascio dei titoli d'importazione per orzo nei contingenti 09.4126 e 09.4131, per frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133, e per alcuni cereali originari dell'Ucraina nei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13:00 di venerdì 15 dicembre 2017 (ora di Bruxelles) e i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell'allegato I, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Deroga per il riso

Per il 2017, per il riso originario del Bangladesh nel contingente 09.4517 e per le rotture di riso nel contingente 09.4079, le domande di titoli d'importazione non possono più essere presentate dopo le ore 13:00 di venerdì 8 dicembre 2017 (ora di Bruxelles). I titoli sono rilasciati secondo il calendario dell'allegato II, con la stessa clausola di salvaguardia rispetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Deroga per l'olio di oliva tunisino

Per il 2017, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 12 dicembre 2017. I titoli sono rilasciati nelle date indicate nell'allegato III, tenendo conto dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Deroga per zucchero e isoglucosio fuori quota

Per il 2017, i titoli di esportazione di zucchero e isoglucosio fuori quota sono rilasciati alle date indicate nell'allegato IV, in deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, e tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

Motivazione della deroga

La Commissione giustifica la modifica dei calendari con l'incidenza dei giorni festivi del 2017 e, per lo zucchero e l'isoglucosio, con gli effetti sulla pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'obiettivo è evitare che il periodo tra domanda e rilascio sia troppo breve e garantire il rispetto dei volumi dei contingenti e una corretta gestione del mercato.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri. Scade il 1° gennaio 2018.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecontingenti tariffariimportazioniesportazioniorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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