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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2066

Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

Normativa europea32016R2066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la nomenclatura NUTS sostituendo integralmente gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003. L’intervento tiene conto delle modifiche della suddivisione territoriale amministrativa intervenute in numerosi Stati membri e assicura l’allineamento della classificazione per le statistiche regionali armonizzate dell’Unione. Le nuove codifiche e denominazioni si applicano, per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), dal 1º gennaio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 aggiornando la classificazione NUTS delle unità territoriali per la statistica nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ai fini della raccolta, compilazione e diffusione di statistiche regionali armonizzate tramite la classificazione NUTS. Incide sui soggetti che trasmettono dati alla Commissione/Eurostat e, più in generale, sugli utilizzatori della nomenclatura statistica territoriale; non introduce esclusioni settoriali, ma riguarda esclusivamente la delimitazione e l’elenco delle unità territoriali ai livelli NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3, nonché delle unità amministrative esistenti e più piccole richiamate negli allegati. Per la trasmissione dei dati a Eurostat si applica dal 1º gennaio 2018, mentre entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo alla classificazione NUTS

Il regolamento interviene sulla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), strumento essenziale per la produzione di statistiche regionali armonizzate nell’Unione. La modifica si rende necessaria perché, secondo quanto rappresentato alla Commissione, la suddivisione territoriale amministrativa è cambiata in numerosi Stati membri; l’aggiornamento mira quindi ad allineare gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 alla realtà amministrativa vigente.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 istituisce la classificazione NUTS per consentire la raccolta, compilazione e diffusione di statistiche regionali comparabili a livello UE. Il presente atto si inserisce nel meccanismo di aggiornamento previsto dallo stesso regolamento di base, richiamando in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 4.

I considerando evidenziano inoltre che:

  • gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dell’anno civile;
  • normalmente deve essere rispettato un intervallo minimo di tre anni tra le modifiche;
  • la classificazione era già stata modificata in precedenza dai regolamenti (UE) n. 1319/2013 e n. 868/2014.

Ambito di applicazione

L’atto si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto aggiorna i riferimenti territoriali utilizzati per le statistiche regionali e per la trasmissione dei dati a Eurostat. Non disciplina settori economici specifici, ma la geografia statistica ufficiale dell’Unione.

La modifica riguarda:

  • le unità territoriali classificate ai livelli NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3;
  • le unità amministrative esistenti collegate a tali livelli;
  • le unità amministrative più piccole indicate nell’allegato III.

Contenuto normativo dell’articolo 1

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 con il testo riportato nell’allegato del regolamento 2016/2066. In pratica, il nuovo allegato ridefinisce la mappatura territoriale ufficiale di tutti gli Stati membri per finalità statistiche.

Per l’Italia, il testo degli allegati richiama espressamente:

  • a livello NUTS 2: le Regioni;
  • a livello NUTS 3: le Province;
  • come unità amministrative più piccole: i Comuni.

Struttura degli allegati

L’allegato I contiene la classificazione NUTS per Stato membro, con codici e denominazioni a tre livelli. Sono presenti anche le categorie "Extra-Regio" per ciascun livello, destinate a coprire le parti del territorio non attribuibili alle singole unità territoriali.

L’allegato II elenca le unità amministrative esistenti corrispondenti ai livelli NUTS per ciascuno Stato membro. L’allegato III elenca invece le unità amministrative più piccole, rilevanti ai fini della struttura statistica territoriale europea.

Entrata in vigore e decorrenza applicativa

L’articolo 2 stabilisce una doppia scansione temporale:

  • entrata in vigore: ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • applicazione per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat): dal 1º gennaio 2018.

Questa distinzione è rilevante per gli operatori che predispongono flussi informativi statistici, poiché l’efficacia del nuovo assetto territoriale ai fini della reportistica Eurostat decorre in modo differito rispetto all’entrata in vigore formale.

Natura giuridica

Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non richiede, quindi, misure di recepimento nazionale per produrre effetti nell’ordinamento interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati NUTS

L’articolo 1 sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 con il testo riportato nell’allegato del regolamento. La modifica aggiorna l’elenco delle unità territoriali NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3 per tutti gli Stati membri elencati, includendo anche le voci "Extra-Regio".

Base giuridica e criterio di aggiornamento

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003. I considerando ricordano che gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dell’anno civile, di regola con un intervallo minimo di tre anni.

Applicazione temporale

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Carattere obbligatorio e diretta applicabilità

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto degli allegati III e III-bis?

L’allegato comprende la classificazione NUTS aggiornata per Stato membro e l’indicazione delle unità amministrative esistenti ai livelli NUTS 1, 2 e 3, nonché delle unità amministrative più piccole. Per l’Italia, nell’allegato II sono indicate come unità amministrative esistenti le Regioni a livello NUTS 2 e le Province a livello NUTS 3; nell’allegato III sono indicate i Comuni come unità amministrative più piccole.

Come è indicizzato

Materiestatisticacohesione territorialeamministrazione pubblicadati territoriali

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