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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2067

Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento omologa nell’Unione l’IFRS 9, sostituendo il precedente impianto IAS 39 per la classificazione, valutazione, eliminazione contabile e impairment degli strumenti finanziari, nonché per la contabilizzazione delle coperture. Introduce il modello delle perdite attese, nuovi criteri di classificazione basati su modello di business e caratteristiche dei flussi finanziari, e una disciplina più articolata per hedge accounting e disclosure. Il regolamento modifica anche numerosi altri principi IAS/IFRS per assicurarne la coerenza sistematica. L’applicazione è in via generale dal 1° gennaio 2018, con una disciplina transitoria dettagliata e con facoltà limitate di early adoption.

Adozione nell’Unione dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1126/2008 e degli atti contabili correlati, con applicazione obbligatoria dal 1° gennaio 2018.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le imprese che redigono bilanci conformi agli IAS/IFRS nell’Unione europea e nel SEE, in quanto modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che incorpora i principi contabili internazionali omologati UE. L’IFRS 9 si applica a tutte le entità e, salvo esclusioni specifiche, a tutti gli strumenti finanziari; sono esclusi o trattati da altri principi, tra gli altri, partecipazioni in controllate/collegate/joint venture secondo IFRS 10, IAS 27 e IAS 28, contratti di leasing secondo IAS 17 (con alcune eccezioni), benefici ai dipendenti IAS 19, taluni contratti assicurativi IFRS 4, strumenti propri rappresentativi di capitale dello IAS 32, e diritti/obbligazioni rientranti nell’IFRS 15 salvo rinvio espresso. Sul piano temporale, il regolamento si applica a decorrere dai bilanci degli esercizi iniziati il 1° gennaio 2018 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata con vincoli specifici. Il testo contiene inoltre disposizioni transitorie e modifiche coordinate a IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 e a diversi IAS e interpretazioni.

Adozione dell’IFRS 9 Strumenti finanziari

Il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 1126/2008 per incorporare nell’ordinamento UE l’IFRS 9, pubblicato dallo IASB il 24 luglio 2014. La finalità è sostituire il precedente impianto IAS 39 con un modello più coerente con la gestione economica degli strumenti finanziari e con una rilevazione più tempestiva delle perdite attese, anche alla luce delle lezioni della crisi finanziaria.

Il regolamento si inserisce nel sistema di omologazione UE dei principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Esso non si limita a recepire l’IFRS 9, ma coordina numerosi altri IAS/IFRS e interpretazioni per eliminare incoerenze terminologiche e sostanziali.

Ambito di applicazione

L’IFRS 9 si applica a tutte le entità che redigono bilanci secondo gli IAS/IFRS nell’Unione, salvo le esclusioni espressamente previste. In linea generale, il Principio riguarda tutti gli strumenti finanziari, inclusi determinati contratti su elementi non finanziari quando possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o in strumenti finanziari.

Restano fuori dall’ambito, o sono disciplinati altrove con regole speciali:

  • partecipazioni in controllate, collegate e joint venture contabilizzate secondo IFRS 10, IAS 27 o IAS 28;
  • contratti di leasing soggetti allo IAS 17, salvo specifiche eccezioni;
  • piani di benefici per i dipendenti IAS 19;
  • taluni contratti assicurativi IFRS 4;
  • strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente ai sensi dello IAS 32;
  • diritti e obbligazioni rientranti nell’IFRS 15, salvo rinvii espressi all’IFRS 9.

Classificazione delle attività finanziarie

Il cuore del nuovo modello è la classificazione delle attività finanziarie sulla base di due criteri congiunti:

  • il modello di business dell’entità per la gestione delle attività;
  • le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali.

L’IFRS 9 distingue tre categorie:

  • costo ammortizzato: se l’attività è detenuta per incassare i flussi contrattuali e questi sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi;
  • FVOCI: se il modello di business persegue sia l’incasso dei flussi contrattuali sia la vendita e i flussi sono SPPI;
  • FVPL: in tutti gli altri casi.

Il principio chiarisce che:

  • il capitale corrisponde al fair value iniziale dell’attività;
  • gli interessi comprendono il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito, altri rischi e costi di base del prestito e il margine di profitto;
  • strumenti con leva finanziaria, taluni derivati, strumenti convertibili e altri prodotti con flussi non riconducibili a un contratto base di concessione del credito non soddisfano il test SPPI.

È prevista una scelta irrevocabile per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale non detenuti per negoziazione: le variazioni di fair value possono essere presentate nelle altre componenti di conto economico complessivo, senza riciclo a conto economico.

Classificazione delle passività finanziarie

Le passività finanziarie sono, di regola, misurate al costo ammortizzato. Fanno eccezione:

  • le passività al FVPL;
  • i contratti di garanzia finanziaria;
  • gli impegni a concedere finanziamenti a tassi inferiori al mercato;
  • il corrispettivo potenziale in una aggregazione aziendale.

L’IFRS 9 consente inoltre la designazione irrevocabile al FVPL quando ciò:

  • elimina o riduce significativamente un’asimmetria contabile; oppure
  • riflette il modo in cui un gruppo di strumenti è gestito e misurato internamente secondo una strategia documentata di risk management o di investimento.

Per le passività designate al FVPL, il rischio di credito della passività è esposto nelle altre componenti di conto economico complessivo, salvo che ciò crei o ampli un’asimmetria contabile, caso in cui tutte le variazioni di fair value confluiscono nell’utile o perdita.

Rilevazione iniziale, eliminazione contabile e trasferimenti

La rilevazione iniziale avviene quando l’entità diventa parte delle clausole contrattuali. Gli strumenti finanziari sono inizialmente iscritti al fair value, con aggiunta o deduzione dei costi di transazione se non sono valutati al FVPL.

L’eliminazione contabile delle attività finanziarie segue una logica articolata:

  • cessazione dei diritti ai flussi finanziari;
  • trasferimento dell’attività;
  • verifica del trasferimento sostanziale di rischi e benefici;
  • eventuale verifica del controllo residuo;
  • in casi di coinvolgimento residuo, continuità della rilevazione limitatamente alla quota residua e iscrizione della passività associata.

Per le passività finanziarie, la derecognition avviene quando l’obbligazione è estinta, cancellata o scaduta. Uno scambio di strumenti di debito con termini sostanzialmente diversi, o una modifica sostanziale delle condizioni, equivale a estinzione del debito originario e rilevazione di una nuova passività. La differenza tra valore contabile e corrispettivo pagato è imputata a conto economico.

Il regolamento contiene numerose regole operative su:

  • accordi di riacquisto e prestito titoli;
  • opzioni call/put;
  • total return swap;
  • garanzie reali non monetarie;
  • cessioni con coinvolgimento residuo;
  • operazioni di cartolarizzazione o servicing.

Riduzione di valore e perdite attese su crediti

L’IFRS 9 sostituisce il modello IAS 39 basato sulle perdite sostenute con un modello basato sulle perdite attese. Il fondo a copertura perdite è richiesto per:

  • attività finanziarie al costo ammortizzato;
  • attività finanziarie FVOCI;
  • crediti impliciti nei contratti di leasing;
  • attività derivanti da contratto IFRS 15;
  • impegni all’erogazione di finanziamenti;
  • contratti di garanzia finanziaria.

La logica generale è la seguente:

  • 12-month ECL se il rischio di credito non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale;
  • lifetime ECL se il rischio di credito è aumentato significativamente;
  • per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti di leasing, in presenza dei presupposti del metodo semplificato, si rilevano normalmente sempre le perdite attese lungo tutta la vita del credito.

Sono centrali:

  • la valutazione del significativo aumento del rischio di credito;
  • l’uso di informazioni ragionevoli e dimostrabili, incluse informazioni prospettiche;
  • la presunzione relativa dei 30 giorni di scaduto come indicatore di incremento significativo del rischio di credito;
  • la presunzione relativa dei 90 giorni di scaduto come inadempimento, salvo prova contraria;
  • l’attenzione a garanzie reali, macroeconomia, rating, comportamento dei debitori e modifiche contrattuali.

L’IFRS 9 definisce anche il trattamento delle attività deteriorate acquistate o originate, per le quali si considerano soltanto le variazioni cumulative delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dal momento dell’acquisto/origination.

Valutazione: costo ammortizzato, fair value e interessi effettivi

Il principio disciplina in modo puntuale:

  • il fair value iniziale;
  • la valutazione successiva al costo ammortizzato o al fair value;
  • l’uso del tasso di interesse effettivo;
  • il trattamento dei crediti deteriorati;
  • le modifiche contrattuali non che determinano derecognition;
  • le svalutazioni quando non vi sono ragionevoli aspettative di recupero.

Per le attività al costo ammortizzato, gli interessi sono calcolati sul valore contabile lordo, salvo per le attività deteriorate acquistate o originarie e per quelle divenute deteriorate successivamente. In caso di rinegoziazione non eliminante, il valore contabile lordo è ricalcolato e l’utile o perdita da modifica è imputato a conto economico.

Hedge accounting

L’IFRS 9 introduce un hedge accounting più vicino alle politiche di risk management delle imprese, con criteri di eleggibilità fondati su:

  • relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura;
  • assenza di predominanza del rischio di credito;
  • rapporto di copertura coerente con le quantità effettivamente coperte, salvo squilibri che generino contabilità incoerente con la finalità della copertura.

Sono disciplinate:

  • copertura di fair value;
  • copertura di flussi finanziari;
  • copertura di un investimento netto in una gestione estera;
  • trattamento del valore temporale delle opzioni;
  • trattamento dell’elemento forward nei forward e dei differenziali di cambio;
  • coperture di gruppi di elementi e di posizioni nette;
  • riequilibrio della relazione di copertura;
  • cessazione della contabilizzazione di hedge accounting.

La disciplina transitoria consente, in via opzionale, di continuare ad applicare lo IAS 39 per l’hedge accounting, purché ciò valga per tutte le relazioni di copertura dell’entità.

Informativa e disclosure

L’IFRS 7 è profondamente modificato e ampliato. Per gli operatori è particolarmente rilevante la nuova informativa su:

  • categorie di strumenti finanziari e loro valori contabili;
  • fair value e tecniche di valutazione;
  • passività designate al FVPL e impatto del rischio di credito;
  • investimenti in equity designati FVOCI;
  • riclassificazioni di attività finanziarie;
  • trasferimenti e coinvolgimento residuo;
  • fondo a copertura perdite e movimenti delle perdite attese;
  • garanzie reali e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
  • concentrazioni di rischio di credito;
  • strategie di gestione del rischio e informazioni qualitative/quantitative sull’hedge accounting.

Disposizioni transitorie e prima applicazione

Il regolamento prevede l’applicazione retroattiva dell’IFRS 9, ma con importanti eccezioni pratiche. La data di applicazione iniziale è il primo giorno del primo esercizio successivo alla prima applicazione delle nuove disposizioni. Per la transizione sono previste regole specifiche su:

  • classificazione e valutazione;
  • impairment e perdite attese;
  • hedge accounting;
  • opzioni di designazione FVPL;
  • attività e passività precedentemente rilevate;
  • comparatives e riconciliazioni.

Sono previste inoltre esenzioni per il primo bilancio IFRS e per chi adotta in via anticipata versioni precedenti dell’IFRS 9, con particolare attenzione alla comparabilità delle informazioni e alla riconciliazione tra vecchi e nuovi criteri.

Coordinamento con altri IAS/IFRS

Il regolamento aggiorna numerosi principi per evitare conflitti sistematici:

  • IAS 1: nuove voci di OCI, gestione delle riclassifiche e presentazione di utili/perdite su strumenti finanziari;
  • IAS 2, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 28, 36, 37: adeguamenti di rinvio o di esclusione dell’ambito;
  • IFRS 1: regole per i first-time adopters;
  • IFRS 2, 3, 4, 5, 13: coordinamenti su classificazione, fair value, aggregazioni aziendali, contratti assicurativi e attività non correnti possedute per la vendita;
  • IAS 39: residua applicazione limitata alla contabilizzazione delle coperture solo se l’entità sceglie di non adottare il capitolo 6 dell’IFRS 9.

Nel complesso, il regolamento segna il passaggio dell’UE a un modello contabile più prudenziale e prospettico, con forte impatto operativo per banche, assicurazioni, corporate con portafogli rilevanti di crediti e debiti finanziari, e per chi utilizza strumenti derivati o strategie di copertura.

Disposizioni principali

Adozione dell’IFRS 9 e coordinamento del quadro UE

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 inserendo l’IFRS 9 Strumenti finanziari e adeguando, in modo coordinato, IAS 1, 2, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 28, 32, 33, 36, 37, 39, IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 e varie interpretazioni (IFRIC 2, 5, 10, 12, 16, 19 e SIC 27). È esplicitato che l’IFRS 9 abroga l’IFRIC 9 e che, per coerenza con il diritto UE, alcune disposizioni dello IAS 39 restano rilevanti solo per la copertura del fair value del portafoglio di tassi d’interesse, ove espressamente richiamate.

Decorrenza obbligatoria e applicazione anticipata

L’articolo 2 impone l’applicazione delle modifiche al più tardi dal primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente. Il capitolo 7 dell’IFRS 9 consente l’applicazione anticipata, ma richiede che l’entità applichi tutte le disposizioni pertinenti contemporaneamente, salvo le limitate opzioni di early adoption previste per la sola presentazione degli utili e perdite su passività designate al fair value con imputazione al conto economico.

Ambito oggettivo dell’IFRS 9

Il Principio si applica a tutte le entità e a tutti gli strumenti finanziari, salvo esclusioni tassative. Rientrano nell’ambito anche alcuni contratti su elementi non finanziari se regolabili al netto in disponibilità liquide o in strumenti finanziari, e alcuni impegni all’erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria. Sono previste eccezioni per partecipazioni in controllate/collegate/joint venture, leasing, benefici ai dipendenti, taluni contratti assicurativi e strumenti di capitale dell’emittente.

Classificazione delle attività finanziarie

Le attività finanziarie sono classificate in tre categorie: costo ammortizzato, fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI) e fair value rilevato nell’utile/(perdita) d’esercizio (FVPL). La classificazione dipende congiuntamente dal modello di business dell’entità e dalle caratteristiche dei flussi contrattuali. È previsto l’approccio SPPI (soli pagamenti di capitale e interessi) per costo ammortizzato e FVOCI; in difetto si applica FVPL. Per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale è prevista una scelta irrevocabile di designare FVOCI all’atto della rilevazione iniziale.

Classificazione delle passività finanziarie e opzione FVPL

Di regola le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato, salvo passività detenute per negoziazione, passività designate al fair value e specifiche fattispecie (garanzie finanziarie, impegni a tasso inferiore al mercato, corrispettivo potenziale in aggregazioni aziendali). È ammessa una designazione irrevocabile al FVPL quando elimina o riduce significativamente asimmetrie contabili oppure quando la gestione e la performance del gruppo di passività sono misurate al fair value secondo una strategia documentata.

Derivati incorporati

Il regolamento disciplina la separazione dei derivati incorporati nei contratti ibridi: se il contratto primario non è un’attività finanziaria rientrante nell’IFRS 9, il derivato incorporato va separato quando non è strettamente correlato al contratto primario, ha le caratteristiche di un derivato e il contratto ibrido non è già al FVPL. Sono previste regole specifiche e numerosi esempi applicativi, nonché la possibilità di designare l’intero contratto ibrido al FVPL in presenza di determinate condizioni.

Rilevazione iniziale ed eliminazione contabile

Un’attività o passività finanziaria è rilevata quando l’entità diventa parte delle clausole contrattuali. L’IFRS 9 stabilisce criteri dettagliati per l’eliminazione contabile delle attività finanziarie in caso di scadenza dei diritti o trasferimento sostanziale di rischi e benefici, con analisi del controllo residuo e del coinvolgimento residuo. Per le passività finanziarie, l’eliminazione avviene quando l’obbligazione è estinta, cancellata o scaduta; uno scambio con termini sostanzialmente diversi o una modifica sostanziale equivale a estinzione e nuova rilevazione.

Valutazione iniziale e successiva

Alla rilevazione iniziale gli strumenti finanziari sono misurati al fair value più o meno i costi di transazione, salvo i crediti commerciali senza significativa componente di finanziamento, che sono valutati al prezzo della transazione. Successivamente, le attività e passività sono misurate secondo la categoria di appartenenza; per il costo ammortizzato si applica il criterio dell’interesse effettivo, con regole specifiche per attività deteriorate acquistate o originate, modifiche dei flussi contrattuali, svalutazioni e rettifiche di valore.

Modello delle perdite attese su crediti

La sezione 5.5 introduce il modello ECL (expected credit loss). Per le attività al costo ammortizzato e FVOCI, per i crediti impliciti nei leasing, per le attività derivanti da contratto, per gli impegni all’erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria, l’entità deve rilevare un fondo a copertura perdite. In linea generale si misurano perdite attese a 12 mesi se il rischio di credito non è aumentato significativamente, e perdite attese lungo tutta la vita del credito in caso di significativo aumento del rischio di credito; per crediti commerciali, attività derivanti da contratto e crediti di leasing il modello semplificato porta, in via generale, a rilevare sempre le perdite attese lungo tutta la vita del credito. Sono previste regole sulla valutazione collettiva, sui dati ragionevoli e dimostrabili, sulla presunzione dei 30 giorni di scaduto e sulla definizione di default (presunzione dei 90 giorni).

Riclassificazione delle attività finanziarie

La riclassificazione è ammessa solo se e quando cambia il modello di business per la gestione delle attività finanziarie. La riclassificazione è prospettica dalla data di riclassificazione e non comporta la rideterminazione di utili, perdite o interessi già rilevati. Le passività finanziarie non sono riclassificate. Sono dettagliate le conseguenze contabili dei passaggi tra costo ammortizzato, FVOCI e FVPL.

Utili e perdite, dividendi e OCI

Gli utili e le perdite su strumenti valutati al fair value sono, in linea generale, rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio, salvo coperture, designazione FVOCI per equity instruments, effetti del rischio di credito di passività designate al FVPL e talune attività FVOCI. I dividendi sono rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio quando sorge il diritto a riceverli, è probabile il beneficio economico e l’importo è attendibilmente misurabile. Per gli strumenti di capitale designati FVOCI gli utili/perdite restano nelle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riciclati a conto economico.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Il capitolo 6 introduce un hedge accounting più aderente alla gestione del rischio: sono disciplinati strumenti e elementi coperti ammissibili, criteri di eleggibilità, documentazione formale, rapporto economico, effetto del rischio di credito, rapporto di copertura e riequilibrio. Sono previste tre tipologie di copertura: fair value, cash flow hedge e copertura di un investimento netto in una gestione estera. L’IFRS 9 consente anche la copertura di gruppi di elementi, incluse posizioni nette in specifiche condizioni, nonché la designazione di componenti di rischio, il trattamento del valore temporale delle opzioni, dell’elemento forward dei contratti forward e dei differenziali di cambio.

Disposizioni transitorie e opzioni di prima applicazione

Il capitolo 7 prevede l’applicazione retroattiva, con numerose eccezioni pratiche. È prevista la data di applicazione iniziale, definita come il primo giorno del primo esercizio successivo all’emanazione delle disposizioni rilevanti. Per la classificazione e valutazione, per l’impairment e per hedge accounting vi sono regole transitorie specifiche, inclusa la possibilità di continuare temporaneamente con lo IAS 39 per l’hedge accounting. Sono previste eccezioni per il caso di prima adozione IFRS, per i soggetti che avevano già applicato versioni precedenti dell’IFRS 9 e per la riconciliazione delle informazioni comparative.

Informativa in bilancio

L’IFRS 7 è significativamente ampliato: richiede informazioni su categorie di strumenti finanziari, fair value, riclassificazioni, passività designate al FVPL, investimenti equity designati FVOCI, rischio di credito, perdite attese su crediti, garanzie reali, concentrazioni di rischio e dettaglio dell’hedge accounting. Sono introdotte tabelle di riconciliazione del fondo perdite, disclosure sulla strategia di gestione del rischio, sul rapporto di copertura, sulle fonti di inefficacia e sugli importi riclassificati a conto economico o presenti nelle riserve di patrimonio netto.

Come è indicizzato

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