Regolamento (UE) 2016/2043
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2043 della Commissione, del 22 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato, distinti per codice NC e per paese terzo di origine. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, provenienti dai paesi terzi ivi indicati. I valori fissati sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2043 della Commissione
Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si colloca nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà applicazione al meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando 1 ricorda che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la disciplina UE prevede criteri per fissare valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda specificamente alcune categorie di ortofrutticoli freschi identificate nell'allegato tramite codici NC. I valori si applicano alle importazioni provenienti dai paesi terzi indicati per ciascun prodotto e sono funzionali alla determinazione del prezzo di entrata. Il sistema contempla anche il codice "ZZ", che designa le "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella con i valori in EUR/100 kg, differenziati per prodotto e origine.
Tra i prodotti elencati figurano, a titolo esemplificativo, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori specifici per origini come MA, TR, JM, PE, AR, CL, NZ, ZA e CN. La nota all'allegato precisa che la nomenclatura dei paesi è quella stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del paese terzo di provenienza.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L'allegato elenca i valori forfettari applicabili a specifici ortofrutticoli, tra cui codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione per origini quali MA, TR, JM, PE, AR, CL, NZ, ZA, CN e ZZ. Il codice "ZZ" corrisponde ad "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando 2 spiega che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
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