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Legge

L.R. Liguria 42/2012

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Normativa regionaleL.R. Liguria 42/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria riordina la disciplina del Terzo Settore, definisce soggetti e requisiti, istituisce il Registro regionale articolato per sezioni e regola partecipazione alla programmazione, convenzioni, accreditamento, appalti, patti di sussidiarietà, controlli e incentivi. Molte disposizioni sono oggi superate dalla normativa nazionale più recente sul Terzo Settore e da regimi transitori ormai esauriti.

Testo unico ligure sul Terzo Settore, iscrizione al Registro e rapporti con la pubblica amministrazione

Testo unico ligure sul Terzo Settore

La legge regionale n. 42/2012 riordina la disciplina regionale del Terzo Settore in Liguria, valorizzandone la funzione di interesse generale e definendo strumenti di rapporto con Regione, enti locali e ASL. Il testo regola iscrizione, rappresentanza, partecipazione alla programmazione, accreditamento, affidamenti, agevolazioni e controlli.

Principi, finalità e oggetto

La Regione Liguria riconosce il ruolo dei soggetti del Terzo Settore come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e mediazione sociale. Il testo unico ha finalità di riordino della normativa regionale, di definizione della rappresentatività, dell’accreditamento dei servizi sociali e dei modelli di relazione pubblico-privato senza scopo di lucro, nel quadro della sussidiarietà.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge assumono rilievo, tra le altre, le attività marginali come definite dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, i bilanci e rendiconti redatti su schemi tipo regionali, le attività di utilità sociale nei settori sociale, sociosanitario, educativo, ambientale, culturale, di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo, nonché le clausole sociali e il capitale sociale diffuso.

Soggetti del Terzo Settore riconosciuti

Sono qualificati come soggetti del Terzo Settore, per le finalità della legge e in coerenza con la normativa statale richiamata:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • cooperative sociali;
  • imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
  • società di mutuo soccorso.

Possono essere ricondotti al Terzo Settore anche fondazioni, istituti di patronato ed enti/organismi delle confessioni religiose con prevalenti finalità sociali, purché orientati a finalità sociali di interesse generale.

Regole per le organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato devono operare senza fini di lucro, con attività personale, spontanea e gratuita verso terzi. Il volontario non può essere retribuito; è ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dall’organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con rapporti di lavoro o altri rapporti patrimoniali con l’ente.

Gli statuti devono prevedere, tra l’altro:

  • assenza di lucro;
  • struttura democratica;
  • elettività e gratuità delle cariche;
  • criteri di ammissione ed esclusione;
  • diritti e obblighi degli aderenti;
  • bilancio o rendiconto;
  • approvazione del bilancio da parte dell’assemblea.

Le organizzazioni devono assicurare i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi. Possono assumere lavoratori dipendenti o autonomi solo nei limiti necessari al funzionamento o alla qualificazione dell’attività. Le risorse possono derivare da quote, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, rimborsi da convenzioni e attività commerciali o produttive marginali.

Regole per le associazioni di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale operano senza scopo di lucro e per finalità di utilità sociale a favore degli associati o di terzi. Non rientrano nella categoria, tra gli altri, partiti politici, sindacati, associazioni datoriali o professionali, circoli con limitazioni discriminatorie o vincoli patrimoniali sulla quota associativa.

Per l’iscrizione è richiesto atto scritto con data certa e statuto che preveda:

  • denominazione e oggetto sociale;
  • assenza di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili;
  • reinvestimento degli avanzi di gestione;
  • ordinamento interno democratico e paritario;
  • bilancio o rendiconto annuale;
  • scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

Le APS si avvalgono prevalentemente dell’attività volontaria gratuita degli associati; in caso di necessità possono assumere lavoratori o avvalersi di autonomi. Se operano tramite convenzioni devono assicurare gli aderenti contro infortuni, malattie e responsabilità civile, con oneri a carico dell’ente convenzionante. È consentita, nelle sedi iscritte, la somministrazione riservata ai soci di alimenti e bevande secondo la disciplina commerciale vigente.

Le risorse economiche possono provenire da quote associative, liberalità, contributi pubblici e internazionali, entrate da servizi convenzionati, iniziative promozionali e attività economiche commerciali, artigianali o agricole svolte in modo ausiliario e sussidiario.

Regole per cooperative sociali e consorzi

Le cooperative sociali perseguono l’interesse generale della comunità mediante:

  • gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
  • svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nelle attività di inserimento lavorativo sono considerate svantaggiate le categorie indicate dalla legge statale richiamata, e tali persone devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo, preferibilmente anche come soci. Le regole si applicano anche ai consorzi di cooperative sociali con base sociale formata almeno per il 70% da cooperative sociali.

Imprese sociali, mutuo soccorso, fondazioni, patronati e confessioni religiose

Le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali sono riconosciute se esercitano stabilmente e principalmente un’attività economica organizzata per produrre o scambiare beni o servizi di utilità sociale, senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti del d.lgs. 155/2006.

Le società di mutuo soccorso sono valorizzate come soggetti di solidarietà e mutualità; la programmazione sociale locale può prevedere anche progetti sperimentali e patti di sussidiarietà. La tutela del loro patrimonio storico, sociale e culturale resta disciplinata dalla legge regionale n. 13/1994.

Le fondazioni sono rilevanti se lo statuto prevede prevalentemente finalità sociali di interesse generale; la Regione esercita controlli e vigilanza secondo codice civile e normativa regionale sulle persone giuridiche private. Gli istituti di patronato e gli enti delle confessioni religiose sono inclusi se lo statuto prevede prevalenti finalità sociali di interesse generale.

Registro regionale del Terzo Settore

È istituito presso la Regione Liguria il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in sezioni per:

  • volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • cooperative sociali e imprese sociali;
  • società di mutuo soccorso;
  • fondazioni con prevalenti finalità sociali;
  • istituti di patronato con prevalenti finalità sociali;
  • enti delle confessioni religiose con prevalenti finalità sociali.

Possono iscriversi i soggetti aventi sede legale in Liguria, salvo diverse disposizioni nazionali. L’iscrizione in una sezione è incompatibile con le altre. La Regione pubblica annualmente il Registro sul proprio sito web e valorizza il Registro e la banca dati per convenzioni, contratti, patti, incentivi e agevolazioni.

Procedura di iscrizione, aggiornamento e cancellazione

L’iscrizione avviene su istanza del soggetto interessato, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da:

  • atto costitutivo con data certa;
  • statuto;
  • bilancio o rendiconto dell’ultimo anno;
  • autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e sul rispetto della normativa lavoristica.

L’iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, previo parere della Commissione competente da rendere entro 60 giorni; il termine è sospeso se occorrono chiarimenti o integrazioni. Se l’istanza non viene integrata, è rigettata.

Le modifiche dell’iscrizione possono essere richieste in ogni momento; i soggetti iscritti devono comunicare entro 60 giorni variazioni dello statuto o dell’autocertificazione. La perdita dei requisiti o il mancato rispetto degli obblighi comporta cancellazione dal Registro, previo parere vincolante della Commissione competente.

Commissioni del Terzo Settore

Per ciascuna sezione del Registro è istituita una Commissione regionale gratuita e senza rimborso spese. Ne fanno parte l’Assessore competente o un delegato, il dirigente regionale competente o un delegato e tre membri indicati dall’Organismo unitario di rappresentanza, esperti del settore.

Le Commissioni:

  • esprimono pareri su iscrizioni, modifiche e cancellazioni;
  • rispondono a quesiti dell’ufficio competente;
  • esprimono pareri sugli schemi tipo di istanza e rendicontazione;
  • predispongono convenzioni-tipo;
  • promuovono studi, ricerca, raccolta dati e diffusione di informazioni.

Almeno una volta l’anno incontrano le organizzazioni sindacali sulle tematiche del lavoro.

Protezione civile

I soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro e operanti in protezione civile devono accreditarsi presso un apposito elenco istituito presso il Dipartimento regionale competente. La Giunta regionale disciplina modalità e requisiti dell’accreditamento. L’inserimento nell’elenco è condizione per l’applicazione della disciplina regionale in materia di protezione civile e antincendio boschivo.

Partecipazione alla funzione sociale e programmazione

I soggetti del Terzo Settore partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato di servizi tramite gli organismi associativi unitari di rappresentanza regionali e territoriali. La Regione istituisce anche un Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore, gratuito e senza rimborso spese, come sede di confronto sulle ricadute programmatiche sul settore.

La Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato riconoscono gli organismi unitari di rappresentanza, purché aderiscano almeno il 51% dei soggetti iscritti alle sezioni del Registro e la struttura sia democratica, trasparente, indipendente dai partiti e con quote proporzionate alla capacità contributiva. Per il primo quinquennio dalla legge, la soglia di adesione può intendersi soddisfatta anche con una media complessiva superiore al 50%.

Patti di sussidiarietà e rapporti pubblico-privato

La Regione, gli enti locali e le ASL valorizzano l’iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali nello svolgimento della funzione sociale pubblica. Le azioni istituzionali si realizzano principalmente tramite patti di sussidiarietà, nella forma di accordi di diritto pubblico.

Sono previste anche azioni di facilitazione per privati con o senza fini di profitto, consistenti in informazione, comunicazione, coordinamento e altre agevolazioni non economiche. Per i privati senza scopo di lucro iscritti al Registro, il sostegno pubblico può includere risorse economiche, organizzative o finanziarie, a fronte della coprogettazione o realizzazione autonoma di servizi e interventi.

Per accedere al sostegno istituzionale il partner privato deve apportare risorse proprie o reperite in misura almeno pari al 30% del valore complessivo del progetto. Il contributo pubblico non può superare il 70% del progetto e deve essere limitato alla compensazione degli oneri assunti, con verifica ex post e possibile restituzione delle somme eccedenti.

L’individuazione dei partner e l’attribuzione di utilità economiche avvengono tramite procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente non competitive, nel quadro della programmazione sociale partecipata.

Affidamento di servizi sociali e accreditamento

L’affidamento dei servizi sociali avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo i principi di sussidiarietà, trasparenza, pubblicità ed economicità, e nelle forme dell’accreditamento, della concessione o dell’appalto. Le procedure valorizzano la qualità dell’offerta, la gestione, il collegamento con la rete dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

L’accreditamento dei servizi e presidi sociali consente ai soggetti del Terzo Settore di divenire fornitori di servizi pubblici. È di competenza dei comuni singoli o associati a livello distrettuale; per il Comune di Genova opera una disciplina specifica per i diversi distretti.

L’accreditamento è a tempo indeterminato ma subordinato al rispetto dell’accordo, al permanere dei requisiti e all’adesione alle eventuali variazioni dell’accordo. Non comporta automaticamente oneri economici per le amministrazioni, che possono stipulare accordi contrattuali con i soggetti accreditati. Tali accordi, conclusi con procedure pubbliche non competitive, non indicano volumi predefiniti e prevedono tariffe standard e, per gli utenti presi in carico dal servizio pubblico, tariffe differenziate con copertura pubblica della differenza.

Clausole sociali e cooperative di tipo B

Negli affidamenti di beni, servizi, opere e lavori pubblici la Regione, gli enti locali e gli enti regionali allargati possono inserire clausole sociali come modalità di esecuzione, anche per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o fragili. I bandi devono valutare adeguatamente le proposte di clausole sociali e i capitolati devono prevedere strumenti di verifica dell’esecuzione.

La Regione può sostenere gli enti locali che riservano alle cooperative sociali di tipo B quote degli affidamenti ai terzi. Inoltre, la Regione Liguria e gli enti del settore regionale allargato destinano alle cooperative sociali di tipo B almeno il 5% delle forniture di beni o servizi sotto soglia comunitaria, potendo individuare categorie merceologiche o di servizi da riservare integralmente.

Incentivi, fondi e risorse finanziarie

La Regione sostiene e promuove il Terzo Settore anche tramite interventi e incentivi previsti dal testo unico, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio. Le risorse residue di precedenti fondi costituiti presso FI.L.S.E. S.p.A. sono destinate a nuovi fondi finalizzati a interventi di sostegno alla legge, con disciplina regionale per ammissione, criteri di assegnazione, rendicontazione e convenzioni con istituti di credito.

Controlli e vigilanza

La Regione verifica le autocertificazioni presentate per l’iscrizione e la permanenza nel Registro e controlla il mantenimento dei requisiti. Esercita inoltre i poteri di vigilanza previsti dalla legge mediante accertamenti documentali, richieste di dati e informazioni, visite e ispezioni, potendo avvalersi degli enti del settore regionale allargato.

Semplificazione amministrativa e banca dati

Per l’istruttoria dei procedimenti la Regione non può richiedere documenti già in possesso dell’amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, dovendo acquisirli d’ufficio o accettare la dichiarazione sostitutiva dell’interessato. È istituita la Banca dati del Terzo Settore, che conserva i dati del Registro e le ulteriori informazioni raccolte dagli articoli sulla iscrizione e sull’aggiornamento.

Regime transitorio e norme finali

La legge contiene una disciplina transitoria per l’adozione dei provvedimenti attuativi sull’accreditamento: fino alla loro approvazione restano applicabili le norme previgenti e i rapporti già avviati possono essere adeguati entro sei mesi. In attesa delle Commissioni, continuano a operare organismi e commissioni previgenti per nuove iscrizioni in alcuni settori.

È inoltre prevista la conclusione secondo la normativa previgente delle procedure di contributo già avviate sui fondi soppressi e la salvezza di obbligazioni e rate connesse a vecchi limiti di impegno.

Deprecazione pratica della disciplina

L’atto è oggi in larga parte superato e deprecato in termini applicativi, perché riferito a un sistema regionale del Terzo Settore costruito su normative statali e regionali in gran parte sostituite, e contiene numerosi rinvii a regimi transitori già esauriti. Restano quindi di utilità limitata soprattutto le ricostruzioni storiche o la lettura di rapporti consolidati sorti nel periodo di vigenza originaria.

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