L.R. Liguria 44/2012
Ordinamento della professione di guida alpina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria l’ordinamento della professione di guida alpina, l’albo regionale, i requisiti di abilitazione, i gradi professionali, le scuole di alpinismo e sci alpinismo, le specializzazioni e le sanzioni. Dal 2021 regola anche l’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Prevede iscrizioni, trasferimenti e aggiornamenti con rinnovo triennale.
Ordinamento della professione di guida alpina in Liguria
Ordinamento della professione di guida alpina in Liguria
La legge disciplina l’esercizio della professione di guida alpina nel territorio della Regione Liguria, in attuazione della normativa statale di riferimento. Regola l’organizzazione professionale, i titoli abilitanti, l’albo regionale, il Collegio professionale, le scuole di alpinismo e, dal 2021, anche l’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.
Oggetto della professione e riserva di attività
La guida alpina è il professionista che svolge, anche non in modo esclusivo o continuativo, attività di accompagnamento e insegnamento in ambito montano e alpinistico. In particolare rientrano nella professione:
- l’accompagnamento in ascensioni su roccia o ghiaccio e in escursioni in montagna;
- l’accompagnamento in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;
- l’insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
L’esercizio professionale di tali attività, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà, è riservato alle guide alpine abilitate e iscritte all’albo regionale, salvo le eccezioni previste per aspiranti guide e per gli altri casi disciplinati dalla legge.
Gradi della professione e limiti operativi
La professione si articola in due gradi: aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo.
L’aspirante guida è articolata in due livelli:
- il primo livello consente le attività di accompagnamento su roccia, con esclusione delle ascensioni su ghiacciai, delle ascensioni scialpinistiche, delle escursioni sciistiche e delle cascate di ghiaccio;
- il secondo livello consente le attività previste dalla legge statale per la guida alpina, ma esclude le ascensioni di maggiore impegno individuate dal Collegio regionale.
L’aspirante guida può insegnare sistematicamente tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell’ambito di scuole di alpinismo o di sci alpinismo. L’aspirante guida di secondo livello deve conseguire il titolo di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello di abilitazione tecnica, altrimenti decade dall’iscrizione all’albo.
Albo professionale, iscrizione e validità territoriale
L’esercizio della professione nei due gradi è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.
L’iscrizione all’albo della Liguria riguarda chi intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale. Essa abilita però all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Se l’attività stabile si svolge in più regioni è ammessa l’iscrizione a più albi, purché sussistano i requisiti richiesti.
È considerato esercizio stabile in Liguria l’attività svolta da chi:
- abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio regionale; oppure
- offra prestazioni ai clienti per più di sei mesi complessivi, anche non continuativi, nel corso dell’anno.
Requisiti di iscrizione, trasferimento e aggregazione temporanea
L’iscrizione all’albo richiede il conseguimento dell’abilitazione tecnica prevista dalla legge statale e il possesso degli ulteriori requisiti previsti da tale disciplina.
È ammesso il trasferimento dell’iscrizione da e verso altri albi regionali o provinciali autonomi. Chi è iscritto in un altro albo e intenda esercitare stabilmente in Liguria deve chiedere l’iscrizione all’albo ligure, allegando la certificazione di effettiva iscrizione nell’albo di provenienza.
Per periodi determinati fino a sei mesi, la guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in altro albo può chiedere l’aggregazione temporanea all’albo della Liguria per svolgere attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o sci alpinismo, o comunque per esercitare in regione, conservando l’iscrizione di provenienza.
I cittadini dell’Unione europea che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente in Liguria sono soggetti alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Formazione, abilitazione ed esami
L’abilitazione tecnica per guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida si consegue mediante frequenza di appositi corsi di formazione e superamento dei relativi esami.
La Giunta regionale istituisce i corsi teorico-pratici, che sono organizzati di norma dal Collegio regionale delle guide alpine o da centri di formazione professionale specializzati in attività di montagna. Possono essere istituiti anche corsi di specializzazione in discipline particolari.
Ai corsi sono ammessi coloro che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione all’albo. In particolare:
- per i corsi di aspirante guida è richiesta anche una prova dimostrativa attitudinale pratica;
- per i corsi di guida alpina è richiesto l’effettivo esercizio della professione di aspirante guida per almeno due anni.
I corsi devono essere organizzati almeno ogni due anni. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Regione su proposta del Collegio regionale. Programmi e criteri delle prove sono definiti dal Collegio regionale nel rispetto dei livelli tecnici e didattici fissati dal Collegio nazionale.
Commissione esaminatrice
Le prove finali dei corsi si svolgono davanti a una commissione nominata dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale e composta da:
- dirigente della struttura regionale competente;
- Presidente del Collegio regionale o suo delegato;
- due istruttori di guida alpina;
- due esperti delle materie teoriche previste dai programmi, di cui uno nominato dal CAI Liguria;
- un medico esperto in medicina di montagna, sportiva o d’urgenza;
- un esperto in soccorso alpino designato dalla delegazione ligure del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.
Per ogni componente, salvo il Presidente o suo delegato, è previsto un supplente. La partecipazione alla commissione è gratuita.
Durata dell’iscrizione, aggiornamento e assicurazione
L’iscrizione all’albo ha efficacia triennale e si rinnova con la presentazione del certificato di idoneità psico-fisica e con la frequenza di un corso di aggiornamento professionale.
La legge richiama inoltre gli obblighi di formazione continua permanente e di assicurazione per la responsabilità professionale previsti dalla normativa statale sui professionisti. Il professionista deve comunicare al cliente, al momento dell’incarico, gli estremi della polizza e il massimale.
Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano ottenuto il diploma di istruttore sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
Specializzazioni professionali
Guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide possono ottenere specializzazioni mediante appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine e il superamento dei relativi esami. Le specializzazioni previste sono:
- arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
- speleologia;
- altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del Collegio nazionale.
Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del Collegio nazionale.
Collegio regionale delle guide alpine: composizione e governance
È istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e delle aspiranti guide della Liguria, quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione.
Ne fanno parte di diritto:
- tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte all’albo regionale;
- le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide cessate dall’attività per anzianità o invalidità, se residenti in Liguria;
- dal 2021, anche gli accompagnatori di media montagna iscritti nel relativo elenco speciale e quelli cessati per anzianità o invalidità, residenti nella Regione.
Il Collegio si articola in assemblea e direttivo. Il direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di dodici membri, di cui almeno tre quarti guide alpine-maestri di alpinismo, eletti dall’assemblea. Il direttivo elegge il Presidente fra i propri componenti iscritti all’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo.
La Giunta regionale vigila sul Collegio e approva i regolamenti adottati. Sono previste regole di validità delle sedute dell’assemblea e del direttivo in prima e seconda convocazione.
Funzioni del Collegio regionale
All’assemblea spettano l’elezione del direttivo, l’approvazione del bilancio annuale, la deliberazione sulle questioni di massima e l’adozione dei regolamenti di funzionamento.
Al direttivo spettano, tra le altre, le funzioni relative a:
- tenuta, iscrizione, sospensione e cancellazione dagli albi, nonché rilascio dei nulla osta per i trasferimenti;
- rilascio di tessera e distintivo;
- vigilanza deontologica e applicazione delle sanzioni disciplinari;
- individuazione delle escursioni di maggiore impegno riservate alle guide alpine e determinazione del numero massimo di persone accompagnabili;
- rapporti con organismi professionali e associazioni di altre regioni e Paesi;
- pareri alla Regione e alle autorità amministrative su questioni inerenti ordinamento e disciplina della professione;
- collaborazione con autorità regionali e statali per sentieri, itinerari alpini, rifugi, bivacchi, opere di disgaggio, tutela dell’ambiente montano e promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
- organizzazione dei corsi di aggiornamento;
- diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano;
- determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti.
Scuole di alpinismo e di sci alpinismo
Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci alpinismo per l’esercizio coordinato delle attività professionali.
Le scuole sono riconosciute dalla Giunta regionale e iscritte in un apposito elenco. Le domande di riconoscimento sono presentate alla Giunta tramite il Collegio regionale, che esprime il proprio parere.
La Giunta verifica annualmente la persistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e adotta i provvedimenti conseguenti. La denominazione “Scuola di alpinismo e di sci alpinismo” è riservata agli organismi riconosciuti.
Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
Dal 2021 è istituito presso la Regione Liguria l’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, in attuazione della disciplina statale.
L’accompagnatore di media montagna è il professionista che accompagna escursioni su terreno montano, esclusi:
- le zone rocciose;
- i ghiacciai;
- gli itinerari che richiedono tecniche e materiali alpinistici.
Tale figura illustra anche le caratteristiche dell’ambiente montano percorso. Il Collegio regionale delle guide alpine cura la tenuta dell’elenco speciale.
L’iscrizione è subordinata al conseguimento dell’abilitazione tecnica mediante corsi teorico-pratici ed esami, nonché al possesso dei requisiti previsti dalla legge statale. La Giunta regionale definisce i criteri della formazione specifica, tenendo conto di abilitazioni ed esperienze tecniche già acquisite e certificate.
Agli accompagnatori di media montagna si applicano, con adattamento dell’elenco speciale all’albo professionale, le disposizioni statutarie e quelle della presente legge in materia di formazione, iscrizione, aggiornamento e disciplina. Possono inoltre conseguire specializzazioni mediante appositi corsi. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere anche le attività di accompagnatore di media montagna.
Scuole e istruttori CAI
Le scuole e gli istruttori del Club Alpino Italiano non sono soggetti alla legge regionale. Alla loro attività si applica la disciplina statale di riferimento.
Doveri professionali e compensi
Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte agli albi devono esercitare la professione con dignità e correttezza, nel rispetto della deontologia professionale e della normativa statale.
Il compenso del professionista è determinato secondo i principi richiamati dalla normativa statale sui professionisti.
Sanzioni e responsabilità disciplinare
L’esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
Sono inoltre previste sanzioni amministrative e disciplinari per varie violazioni:
- esercizio stabile in Liguria da parte di chi è iscritto ad albo di altra regione o provincia autonoma in violazione delle regole sul trasferimento: sanzione da 51 a 516 euro;
- esercizio abusivo di scuola di alpinismo o sci alpinismo senza riconoscimento: sanzione da 516 a 1.549 euro per ciascuna persona che svolge l’attività nell’organizzazione abusiva;
- mancato rispetto delle tariffe professionali: sanzione da 100 a 300 euro; la reiterazione da parte di una scuola comporta la revoca del riconoscimento.
Per violazioni deontologiche o comportamentali sono previste le sanzioni disciplinari di:
- ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione dall’albo da un mese a un anno;
- radiazione.
Dal 2021 le stesse sanzioni si applicano anche agli accompagnatori di media montagna per le rispettive violazioni.
Norme transitorie iniziali
In prima applicazione della legge sono iscritti di diritto agli albi e fanno parte del Collegio regionale tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide già autorizzate all’esercizio della professione, nonché le guide e aspiranti guide cessate per anzianità o invalidità.
Le elezioni del primo direttivo del Collegio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale.
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