Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 39/2012

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

Normativa regionaleL.R. Liguria 39/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 39/2012 aggiorna il testo unico sullo sport (l.r. 40/2009), intervenendo su contributi, procedure e disposizioni abrogate. Elimina alcune previsioni ormai superate e disciplina una fase transitoria per le domande relative ai contributi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), da presentare entro 60 giorni dall’approvazione del Programma regionale sportivo.

Modifiche al testo unico regionale toscano sullo sport e abrogazione di alcune disposizioni sui contributi

Modifiche al testo unico regionale sullo sport

La legge regionale Toscana 29 novembre 2012, n. 39 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40, cioè il testo unico della normativa in materia di sport. L’atto aggiorna la disciplina dei contributi e di alcuni procedimenti connessi, oltre ad abrogare disposizioni non più attuali.

Interventi sulla disciplina dei contributi e delle misure regionali per lo sport

La legge modifica varie disposizioni del testo unico relative ai contributi regionali in materia sportiva. In particolare:

  • sostituisce una previsione dell’articolo 10;
  • inserisce nuovi commi nell’articolo 12;
  • interviene sull’articolo 15 modificando il regime dei contributi e introducendo una nuova ipotesi nel comma 3;
  • modifica anche l’articolo 16 e l’articolo 17.

Dalle modifiche risulta una revisione complessiva della disciplina dei contributi e degli interventi regionali in ambito sportivo, con adeguamento delle fattispecie e delle condizioni di accesso.

Abrogazioni e soppressioni di disposizioni non più vigenti

La legge elimina alcune previsioni del testo unico che non sono più mantenute nella versione consolidata:

  • l’articolo 13 della l.r. 40/2009 è abrogato integralmente;
  • il comma 2 dell’articolo 14 è abrogato;
  • il comma 5 dell’articolo 16 è abrogato;
  • nell’articolo 15 è soppressa la clausola di rinvio che faceva salvo quanto previsto dall’articolo 13;
  • nella rubrica dell’articolo 16 sono eliminate le parole riferite ai “contributi straordinari per eventi naturali”.

Nel complesso, la disciplina viene semplificata e riallineata, rimuovendo riferimenti normativi non più necessari.

Norma transitoria per la prima applicazione

Per la prima applicazione della nuova disciplina, chi intende ottenere i contributi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2009 deve presentare domanda alla Regione entro 60 giorni dall’approvazione del Programma regionale di cui all’articolo 7 della stessa legge.

Questa è l’unica scadenza espressamente indicata dall’atto e costituisce il principale limite temporale di applicazione della norma transitoria.

Aspetti finanziari

La legge contiene anche una norma finanziaria, ma il relativo contenuto non è riportato nel testo fornito.

Attualità della disciplina

L’atto non appare obsoleto in sé, perché opera come legge di modifica del testo unico regionale sullo sport e contiene una disciplina transitoria collegata all’approvazione del Programma regionale. Tuttavia, per la concreta applicazione, rilevano soprattutto le disposizioni consolidate della l.r. 40/2009 come modificate da questa legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.