L.R. Liguria 45/2012
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina toscana sulla tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni mutualistiche e di solidarietà sociale, modificando il testo della L.R. 13/1994: cambia il titolo, riscrive varie disposizioni sugli articoli 1, 3, 4 e 5 e abroga alcuni commi. È una legge di modifica senza autonomia applicativa propria, rilevante solo in relazione alla normativa regionale consolidata.
Modifiche alla legge regionale sulla tutela del patrimonio delle associazioni mutualistiche e solidaristiche
Modifiche alla tutela del patrimonio delle associazioni mutualistiche e di solidarietà sociale
La legge regionale 17 dicembre 2012, n. 45 interviene sul testo della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13, relativa alla tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale. Il provvedimento ha natura essenzialmente modificativa e incide sulla disciplina vigente in Toscana.
Oggetto dell’intervento normativo
L’atto:
- sostituisce il titolo della legge regionale n. 13 del 1994;
- modifica diverse disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge originaria;
- sostituisce integralmente l’articolo 5;
- abroga alcuni commi degli articoli 3 e 4 della disciplina previgente.
Disciplina risultante e ambito materiale
La legge non introduce un autonomo regime sostanziale, ma aggiorna la normativa regionale già esistente in materia di tutela del patrimonio delle associazioni mutualistiche e solidaristiche. Il contenuto utile per l’operatore va quindi ricercato nel testo della L.R. 13/1994 come risultante dalle modifiche apportate nel 2012.
Effetti sulle disposizioni previgenti
Le modifiche incidono in particolare su:
- definizione e perimetro della disciplina contenuta nell’articolo 1;
- condizioni, criteri o presupposti regolati dall’articolo 3;
- ulteriori aspetti applicativi disciplinati dall’articolo 4;
- la completa riscrittura dell’articolo 5.
Sono inoltre espressamente abrogati:
- il comma 4 dell’articolo 3;
- il comma 4 dell’articolo 4.
Rilievo pratico
Per avvocati e commercialisti, l’atto è utile solo come legge di coordinamento e aggiornamento della L.R. 13/1994. Non disciplina termini temporali o misure transitorie proprie, né appare legato a un esercizio finanziario specifico. Il testo da consultare per l’applicazione concreta è il consolidato della legge regionale del 1994 come modificato.
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