Circolare numero 87 del 26-5-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come devono essere considerate, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, le perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione a società di persone. Viene distinto il trattamento tra imprese in contabilità ordinaria e imprese in contabilità semplificata: nel primo caso le perdite non sono più detraibili dal reddito complessivo, mentre nel secondo caso possono ancora essere portate in diminuzione, ma solo nell’anno di produzione. La circolare supera quindi le indicazioni precedenti della circolare n. 190/1992.
Assegno per il nucleo familiare: calcolo del reddito complessivo in presenza di perdite di esercizio da partecipazione a società di persone
Assegno per il nucleo familiare e perdite da partecipazione a società di persone
La circolare fornisce un chiarimento sulla determinazione del reddito complessivo di uno dei componenti del nucleo familiare ai fini della concessione dell’assegno per il nucleo familiare, con specifico riferimento alle perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione a società di persone. Il documento distingue in modo netto tra imprese in contabilità ordinaria e imprese in contabilità semplificata, alla luce della disciplina introdotta dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85.
Quesito affrontato
L’Istituto segnala di aver ricevuto numerosi quesiti sulla possibilità di sottrarre dal reddito di lavoro dipendente di un componente del nucleo familiare le perdite di esercizio prodotte dalla partecipazione a una società di persone. Il chiarimento riguarda l’impatto di tali perdite sul reddito complessivo rilevante per l’assegno familiare.
Riferimento normativo
Il documento richiama l’art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, che ha modificato l’art. 8, commi 1 e 3, del T.U.I.R. In base a tale modifica, il trattamento fiscale delle perdite di esercizio delle società di persone è diverso a seconda del regime contabile adottato dall’impresa.
Perdite in contabilità ordinaria
Per le imprese in regime di contabilità ordinaria, la circolare precisa che non è più possibile detrarre le perdite di esercizio dal reddito complessivo inteso in senso fiscale. Tali perdite possono essere portate in diminuzione soltanto dai redditi derivanti dalle attività cui si riferiscono, e non più dalla somma complessiva dei redditi del soggetto.
Ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, ciò comporta che:
- non è più consentito detrarre dal reddito di lavoro dipendente le perdite derivanti dalla partecipazione a società di persone in contabilità ordinaria;
- la regola vale anche per le società che abbiano optato per tale regime contabile.
Perdite in contabilità semplificata
Diverso è il trattamento delle imprese in contabilità semplificata. Le perdite derivanti da tale regime possono ancora essere portate in detrazione dal reddito complessivo, ma solo nell’anno in cui sono prodotte. Pertanto, per l’assegno per il nucleo familiare, il lavoratore che dichiara una perdita di esercizio derivante dalla partecipazione a una società in contabilità semplificata può sottrarla algebricamente dal proprio reddito da lavoro dipendente.
Superamento di precedenti indicazioni
La circolare conclude affermando che devono ritenersi superate le indicazioni fornite dalla circolare n. 190 del 22 luglio 1992, al punto 1.1, nella parte incompatibile con il nuovo orientamento interpretativo.
Punti principali
Quesito interpretativo e finalità del chiarimento
L’INPS risponde a numerosi quesiti sulla possibilità di detrarre, per la determinazione del reddito complessivo rilevante per l’assegno per il nucleo familiare, le perdite di esercizio conseguenti alla partecipazione a una società di persone, sia in contabilità ordinaria sia semplificata.
Riferimento normativo richiamato
La circolare richiama l’art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha modificato l’art. 8, commi 1 e 3, del T.U.I.R. in materia di perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione a società di persone.
Regime delle imprese in contabilità ordinaria
Per le imprese in regime di contabilità ordinaria non è più possibile detrarre dal reddito complessivo le perdite derivanti dalla partecipazione a società di persone. Tali perdite possono essere portate in diminuzione solo dai redditi prodotti dalle medesime attività e non più dal reddito complessivo in senso fiscale.
Regime delle imprese in contabilità semplificata
Per le imprese in contabilità semplificata le perdite di esercizio possono ancora essere portate in detrazione dal reddito complessivo, ma esclusivamente limitatamente all’anno di produzione. Ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, il lavoratore può quindi detrarre algebricamente la perdita dal proprio reddito da lavoro dipendente.
Effetti sulle istruzioni precedenti
Sono dichiarate superate le disposizioni contenute nella circolare n. 190 del 22 luglio 1992, punto 1.1, nella parte incompatibile con il nuovo orientamento.
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