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Circolare

Circolare numero 86 del 26-5-2004

SOMMARIO: Termini di presentazione delle domande. Termine di prescrizione. Atti interruttivi della prescrizione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni sui termini entro cui presentare le domande di intervento del Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro diversi dal TFR. Vengono ridefiniti i momenti di decorrenza in caso di procedure concorsuali, concordato, insinuazione tardiva ed esecuzione individuale, chiarendo inoltre il termine di prescrizione annuale e gli atti che lo interrompono. Si precisa che le sedi devono prima verificare il rispetto dei termini di presentazione e, solo in caso di loro mancato rispetto, accertare eventuali atti interruttivi nei confronti del datore di lavoro entro il termine quinquennale di prescrizione dei crediti di lavoro.

Termini di presentazione e prescrizione per le domande di liquidazione dei crediti di lavoro del Fondo di Garanzia

Termini di presentazione e prescrizione delle domande di intervento del Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro

La circolare interviene per aggiornare le istruzioni in materia di presentazione delle domande di liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR, superando in parte le indicazioni della circolare n. 58 del 9 marzo 1999. L’obiettivo è uniformare la prassi applicativa ai principi affermati dalla giurisprudenza, chiarendo quando la domanda può essere proposta, come opera la prescrizione e quali atti la interrompono.

Ambito applicativo e superamento delle precedenti istruzioni

Le disposizioni riguardano i crediti di lavoro diversi dal TFR, per i quali l’art. 2, comma 3, del D.lgs. 80/1992 richiama le regole previste dalla legge n. 297/1982 sull’intervento del Fondo di Garanzia per il TFR. La circolare evidenzia che le istruzioni del 1999 avevano generato difficoltà applicative, soprattutto in relazione all’idea che il lavoratore dovesse azionare il proprio credito contro il datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto. Tale impostazione viene espressamente rivista.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di liquidazione possono essere presentate nei seguenti casi e momenti:

  • in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli artt. 97 e 209 della legge fallimentare;
  • se vi sono impugnazioni o opposizioni sul credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che le definisce;
  • in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa, oppure della sentenza che decide eventuali opposizioni o impugnazioni;
  • in caso di insinuazione tardiva nel fallimento, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o alla sentenza che decide l’eventuale contestazione;
  • nell’esecuzione individuale, dal giorno successivo al verbale di pignoramento negativo oppure, se il pignoramento è in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo al provvedimento di assegnazione del ricavato.

Prescrizione annuale della prestazione

L’art. 2, comma 5, del D.Lvo 80/1992 stabilisce che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno. La decorrenza segue il principio generale dell’art. 2935 c.c., per cui il termine inizia quando il diritto può essere fatto valere; pertanto coincide con le date individuate per la presentazione della domanda. La circolare richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il Fondo di Garanzia è condebitore solidale del datore di lavoro: di conseguenza, ai sensi dell’art. 1310 c.c., gli atti interruttivi compiuti verso il datore di lavoro producono effetti anche verso il Fondo.

Verifica delle domande tardive e atti interruttivi

Se la domanda viene presentata oltre il termine annuale, gli operatori devono verificare che il richiedente non abbia interrotto la prescrizione nei confronti del datore di lavoro. In sede istruttoria le strutture devono prima controllare il rispetto dei termini di cui al paragrafo iniziale; solo in caso di mancato rispetto devono accertare l’esistenza di atti interruttivi compiuti dal lavoratore entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli atti interruttivi possono consistere, in generale, in qualsiasi atto scritto con cui il lavoratore costituisce in mora il datore di lavoro. La domanda giudiziale interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato della sentenza. Anche la domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia, con effetto permanente fino alla chiusura della procedura concorsuale, momento dal quale il termine annuale ricomincia a decorrere integralmente.

Specificazioni per liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo

L’Avvocatura Centrale dell’Istituto precisa due ulteriori ipotesi:

  • nella liquidazione coatta amministrativa, la prescrizione si interrompe, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura, dalla data di ricezione da parte del lavoratore della raccomandata con cui il Commissario Liquidatore comunica, ai sensi dell’art. 207 della legge fallimentare, l’importo del credito risultante dalle scritture contabili;
  • nel concordato preventivo, l’interruzione decorre dalla data di conclusione del concordato tra debitore e creditori, anche se l’accordo necessita dell’omologazione del Tribunale per diventare efficace.

Termine quinquennale dei crediti di lavoro e rapporto con il Fondo

La circolare chiarisce che la precedente indicazione del 1999 deve ritenersi superata nella parte in cui imponeva l’azione verso il datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto. Per i crediti di lavoro si applica infatti l’art. 2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione estintiva quinquennale. Per i rapporti assistiti da stabilità, il termine decorre dal giorno successivo alla maturazione del diritto alla retribuzione; per gli altri lavoratori decorre dalla cessazione del rapporto.

Distinzione tra prescrizione e periodo garantito

La circolare richiama infine l’esigenza di non confondere il termine di prescrizione con il diverso termine previsto dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. 80/1992, relativo al cosiddetto dies a quo necessario per individuare il periodo coperto dalla garanzia del Fondo. Per tale profilo viene rinviato alle istruzioni della circolare n. 55 del 5 marzo 1998.

Punti principali

Aggiornamento delle precedenti istruzioni

La circolare prende le mosse dalla n. 58 del 9 marzo 1999, che aveva disciplinato i termini di presentazione delle domande di liquidazione dei crediti di lavoro ex art. 2 D.Lvo 80/92. Poiché l’interpretazione precedente aveva creato difficoltà applicative, soprattutto sul requisito dell’azione del credito nei confronti del datore di lavoro entro un anno, le istruzioni vengono modificate alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.

Termini di presentazione delle domande di liquidazione

Per i crediti di lavoro diversi dal TFR, per effetto del rinvio all’intervento del Fondo di Garanzia per il TFR contenuto nell’art. 2, comma 3, del D.lgs. 80/92, le domande possono essere presentate: dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria; dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide impugnazioni o opposizioni sul credito; dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa del concordato preventivo, ovvero della sentenza sulle eventuali opposizioni o impugnazioni; dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o alla sentenza sulla contestazione per l’insinuazione tardiva; dal giorno successivo al verbale di pignoramento negativo, ovvero al provvedimento di assegnazione del ricavato in caso di pignoramento positivo, totale o parziale.

Prescrizione annuale della prestazione e decorrenza

L’art. 2, comma 5, del D.Lvo 27 gennaio 1992, n. 80 prevede la prescrizione in un anno del diritto alla prestazione. La decorrenza segue il principio dell’art. 2935 c.c., quindi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con le date indicate per la presentazione della domanda. La Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto che il Fondo di Garanzia è condebitore solidale del datore di lavoro: per questo, ai sensi dell’art. 1310 c.c., gli atti interruttivi compiuti nei confronti del datore di lavoro producono effetti anche verso il Fondo.

Verifiche istruttorie in caso di domanda tardiva

Se la domanda al Fondo è presentata oltre il termine annuale previsto, gli operatori non devono respingerla automaticamente, ma devono prima accertare se il lavoratore abbia interrotto la prescrizione nei confronti del datore di lavoro. In istruttoria le sedi devono verificare anzitutto il rispetto dei termini di cui al paragrafo 1; solo se tali termini non sono stati rispettati, devono controllare l’eventuale esistenza di atti interruttivi della prescrizione compiuti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Atti interruttivi della prescrizione

In generale interrompe la prescrizione qualsiasi atto scritto con cui il lavoratore costituisce in mora il datore di lavoro. La domanda giudiziale interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato della sentenza. La domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione anche nei confronti del Fondo di Garanzia con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, da cui ricomincia a decorrere per intero il termine annuale. Per la liquidazione coatta amministrativa, l’interruzione decorre dalla ricezione da parte del lavoratore della raccomandata del Commissario Liquidatore ex art. 207 L.F.; per il concordato preventivo, dalla data di conclusione del concordato tra debitore e creditori, pur necessitando l’omologazione del Tribunale per l’efficacia.

Chiarimento sulla circolare n. 58/1999 e termine quinquennale

La circolare precisa che la n. 58/1999 è superata nella parte in cui imponeva al lavoratore di azionare il credito verso il datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto. Per i crediti di lavoro si applica infatti l’art. 2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione estintiva di cinque anni. Per i lavoratori con rapporto assistito da stabilità, il termine decorre dal giorno successivo alla maturazione del diritto alla retribuzione; per gli altri decorre dalla cessazione del rapporto.

Distinzione tra prescrizione e dies a quo della garanzia

Viene infine chiarito che il termine di prescrizione non va confuso con il termine di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. 80/1992, cioè con il dies a quo utile a individuare il periodo coperto dalla garanzia del Fondo, per il quale la circolare rinvia alle istruzioni della n. 55 del 5 marzo 1998.

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