Circolare numero 89 del 31-5-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione del trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati da enti non commerciali della sanità privata, ai sensi della legge n. 326/2003, chiarendo platea, durata, importo, domanda, decorrenza e adempimenti delle sedi. Interviene inoltre sulla proroga della mobilità per i lavoratori di aziende del settore petrolifero e petrolchimico, modificando le regole previgenti fino ai licenziamenti entro il 31 dicembre 2004 e precisando il computo dei requisiti. In chiusura fornisce le istruzioni contabili e richiama gli allegati con requisiti e decorrenze pensionistiche e con la scheda operativa per i lavoratori della sanità privata.
Disposizioni su mobilità e pensioni per sanità privata, petrolifero/petrolchimico e istruzioni contabili
Disposizioni in materia di mobilità e pensioni per sanità privata e settore petrolifero/petrolchimico
La circolare disciplina due interventi distinti in materia di ammortizzatori sociali e pensioni: da un lato l’estensione dell’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati da enti non commerciali della sanità privata, dall’altro la proroga della mobilità per i lavoratori del settore petrolifero e petrolchimico. Contiene inoltre istruzioni operative e contabili per le sedi INPS, nonché riferimenti agli allegati con le tabelle dei requisiti pensionistici e delle decorrenze.
Sanità privata: ambito di applicazione della mobilità
La prima parte riguarda l’articolo 44, comma 9-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che sostituisce il comma 7 dell’articolo 41 della legge n. 289/2002. La norma rende applicabili le disposizioni dell’articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002, anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della sanità privata che:
- operano nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999;
- hanno un organico superiore alle 2.000 unità lavorative;
- si trovano in situazione di crisi aziendale a seguito di processi di riconversione e ristrutturazione.
La circolare richiama il caso della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, Istituti Ospedalieri – Centri di Riabilitazione di Bisceglie (matricola aziendale 0900186673 c.s.c. 7.07.04), già oggetto della precedente circolare n. 194/2003.
Platea dei beneficiari e limite numerico
Il comma 9-bis prevede un limite massimo di 350 unità. Tuttavia, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i lavoratori interessati risultano complessivamente 448, di cui:
- 97 usufruiranno del trattamento di mobilità per 48 mesi;
- 351 lo percepiranno per un periodo inferiore, poiché matureranno il diritto a pensione durante il periodo di fruizione.
Poiché il numero dei beneficiari diminuisce nel tempo, il Ministero autorizza il riconoscimento del diritto a tutti i 448 lavoratori, ritenendo rispettata la ratio della norma, anche se nel primo periodo il numero supera la soglia di 350.
Importo, durata e contributi figurativi
Per i lavoratori interessati spetta un trattamento pari all’importo massimo dell’indennità di mobilità previsto per ciascuno degli anni 2004-2007, e non più l’80% dell’importo stesso. In particolare:
- per i licenziati nel 2004 l’importo mensile è pari a euro 915,94 per l’intera durata del beneficio;
- per i licenziati negli anni successivi, il trattamento mensile corrisponde al massimale dell’anno di licenziamento, al netto della riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
La durata massima è di 48 mesi, indipendentemente dall’anzianità aziendale o dall’età del lavoratore al momento del licenziamento, salvo decadenza o sospensioni già previste dalla legge n. 223/1991. Per i periodi di fruizione sono riconosciuti:
- contribuzione figurativa;
- assegno per il nucleo familiare, se spettante.
Domanda, decorrenza e adempimenti dei beneficiari
Il Ministero del lavoro precisa che la domanda deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento, a pena di perdita del diritto. La decorrenza del trattamento è così determinata:
- dall’8° giorno successivo al licenziamento, oppure dalla fine dell’indennità di mancato preavviso, se la domanda è presentata entro l’8° giorno;
- in caso contrario, dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda.
I beneficiari devono frequentare i corsi di formazione professionale indetti dalla Regione o dagli enti locali competenti, finalizzati ad aggiornamento, riqualificazione e ricollocazione. La mancata partecipazione ingiustificata comporta la perdita del diritto alla mobilità. Sono esentati i lavoratori che maturano il diritto a pensione entro i 24 mesi di fruizione.
È inoltre richiamata la possibilità di ottenere l’anticipazione dell’indennità per l’avvio di un’attività autonoma o per l’ingresso in cooperativa, secondo l’articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991 e le circolari già richiamate.
Pensioni: requisiti e decorrenze
Per i lavoratori destinatari della mobilità di cui al comma 9-bis, la circolare precisa che il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997 e relativa tabella C, salvo per operai e lavoratori precoci, ai quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995.
La decorrenza della pensione segue il sistema delle finestre trimestrali riportato negli allegati 3 e 4. In sintesi, per la generalità dei dipendenti privati la decorrenza varia in funzione del trimestre di maturazione dei requisiti, con accessi dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio o 1° ottobre dell’anno corrispondente o successivo, secondo la data di maturazione.
Per i lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione pregressa consente il pensionamento di anzianità con i requisiti di:
- 58 anni di età e 35 anni di contributi;
- oppure 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica.
Per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria, il requisito anagrafico resta fissato a:
- 65 anni per gli uomini;
- 60 anni per le donne.
Aggiornamento procedure per la sanità privata
Per individuare le prestazioni pensionistiche liquidate ai destinatari del trattamento di mobilità disciplinato dal comma 9-bis, le sedi devono inserire nella procedura IVS 74, pannello MNLAN 30, nel campo "CODICE MOBILITA'", il valore 8.
Settore petrolifero e petrolchimico: proroga della mobilità
La seconda parte della circolare riguarda i lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico con organico di almeno 300 unità. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito dalla legge n. 172/2002, riconosce a tali lavoratori una proroga dell’indennità di mobilità fino a 36 mesi, al termine dei 48 mesi previsti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991.
Il comma 138 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modifica la disciplina in due punti:
- la proroga di 36 mesi è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2004;
- i requisiti per il riconoscimento del diritto e della durata dell’indennità di mobilità si considerano acquisiti anche con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto, oppure con interruzione del rapporto tramite mobilità non superiore a 360 giorni, presso imprese dello stesso settore o operanti nello stesso stabilimento.
Istruzioni contabili e codici operativi
Per la rilevazione contabile delle prestazioni del punto A, la circolare rinvia alle disposizioni già richiamate dalla lettera C della circolare n. 194 del 16 dicembre 2003.
Per la gestione della mobilità della sanità privata, le sedi devono utilizzare:
- procedura di calcolo pgm 4651;
- codice domanda 7;
- codice motivo cessazione 70;
- codice intervento 036.
Nella scheda allegata sono inoltre indicati i conti di imputazione relativi a:
- indennità pari alla mobilità;
- assegno per il nucleo familiare connesso alla prestazione;
- recuperi per prestazioni indebite;
- assegno anticipato dell’indennità pari alla mobilità.
Allegati e schede operative
La circolare richiama sei allegati, che riportano:
- le tabelle dei requisiti per la pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti e per categorie particolari;
- le decorrenze della pensione di anzianità in funzione della data di maturazione dei requisiti;
- la decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi;
- la scheda operativa relativa all’indennità pari alla mobilità per i lavoratori della sanità privata, con requisiti, domanda, importo, prestazioni accessorie, incompatibilità e adempimenti di sede.
Punti principali
Sanità privata: estensione della mobilità
La legge n. 326/2003, tramite l’articolo 44, comma 9-bis, sostituisce il precedente articolo 41, comma 7, della legge n. 289/2002 e rende applicabili le disposizioni del decreto-legge n. 108/2002 anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali della sanità privata operanti in aree Obiettivo 1 e 2, con organico superiore a 2.000 unità e in crisi per riconversione o ristrutturazione aziendale. Per la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza risultano complessivamente 448 lavoratori interessati; pur superando il limite iniziale di 350, il Ministero del lavoro autorizza il riconoscimento del beneficio a tutti gli interessati, considerando il numero medio nel quadriennio inferiore alla soglia.
Trattamento economico, durata e domanda per la sanità privata
Il trattamento di mobilità spetta per un massimo di 48 mesi e, per i licenziati nel 2004, è pari a euro 915,94 mensili per tutta la durata del beneficio; per gli anni successivi è pari al massimale di mobilità dell’anno di licenziamento, al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986. Spettano contribuzione figurativa e, se sussistono i requisiti, assegno per il nucleo familiare. La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento, pena la perdita del diritto; l’erogazione decorre dall’8° giorno successivo al licenziamento o dalla fine dell’indennità di mancato preavviso se la domanda è tempestiva, altrimenti dal 5° giorno dalla presentazione.
Obblighi dei beneficiari e anticipazione della mobilità
I lavoratori beneficiari devono frequentare i corsi di formazione professionale indetti da Regioni o enti locali per aggiornamento, riqualificazione e ricollocazione. La mancata partecipazione ingiustificata comporta la perdita del diritto al trattamento. Sono esentati i lavoratori che maturano il diritto a pensione entro 24 mesi di fruizione. È richiamata inoltre la possibilità di ottenere l’anticipazione della mobilità per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, secondo la disciplina della legge n. 223/1991 e delle circolari richiamate.
Pensioni e aggiornamento procedure per la sanità privata
Per i lavoratori destinatari della mobilità di cui al comma 9-bis si applicano le regole di maturazione della pensione di anzianità previste per la generalità dei dipendenti, salvo per operai e lavoratori precoci, ai quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995. La decorrenza della pensione segue le finestre trimestrali indicate negli allegati; per la vecchiaia nell’AGO il requisito anagrafico resta fissato a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Le sedi, in procedura IVS 74 pannello MNLAN 30, devono indicare nel campo "CODICE MOBILITA'" il valore 8 per identificare le pensioni liquidate a questi soggetti.
Settore petrolifero e petrolchimico: proroga della mobilità
La circolare richiama la proroga della mobilità per i lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico con organico di almeno 300 unità, già prevista dal decreto-legge n. 108/2002 per un massimo di 36 mesi dopo i 48 mesi ordinari della legge n. 223/1991. La legge n. 350/2003 estende la proroga anche ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2004. Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto e della durata, il lavoro prestato con passaggio diretto o con interruzione tramite mobilità non superiore a 360 giorni presso imprese dello stesso settore o nello stesso stabilimento è considerato utile, in deroga alle istruzioni precedenti.
Istruzioni contabili e codici operativi
Per la rilevazione contabile delle prestazioni del punto A si rinvia alle disposizioni della circolare n. 194 del 16 dicembre 2003. Per la gestione operativa della mobilità dei lavoratori della sanità privata vengono indicati la procedura di calcolo pgm 4651, il codice domanda 7, il codice motivo cessazione 70 e il codice intervento 036. Sono inoltre individuati i conti di imputazione per indennità pari alla mobilità, assegno nucleo familiare, recuperi di indebiti e assegno anticipato.
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