Circolare numero 85 del 24-5-2004
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Art. 1 : Imprenditore agricolo professionale 2.1 Requisiti di tempo-lavoro e di reddito; 2.2 Imprenditori agricoli professionali operanti nelle zone svantaggiate; 3. Art. 1 comma 2 : Accertamento dei requisiti.; 4. Art. 1, comma 3: attribuzione alle società della qualifica di IAP 5. Art. 2, comma 1 e 2: società agricola; 6. Art. 2, comma 3: società di persone tra coltivatori diretti; 7. Art. 3: imprenditoria agricola giovanile; 8. Art. 5: attività agromeccanica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 sul riordino della disciplina fiscale e previdenziale dell'impresa agricola. Viene definita la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), con requisiti di tempo-lavoro e reddito, ridotti nelle zone svantaggiate, e si chiarisce il ruolo delle Regioni e dell'INPS nell'accertamento dei requisiti. Sono inoltre disciplinate l’estensione della qualifica alle società agricole, gli obblighi di indicazione della dizione "società agricola", la partecipazione delle società di persone tra coltivatori diretti ai benefici previdenziali, la figura del giovane imprenditore agricolo e la nuova nozione di attività agromeccanica.
Nuova disciplina dell'imprenditore agricolo professionale, società agricole e attività agromeccanica
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99: riordino della disciplina agricola, fiscale e previdenziale
La circolare esamina il primo intervento di completamento della riforma agricola avviata dalla legge delega 7 marzo 2003, n. 38, con particolare attenzione agli effetti previdenziali del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Il provvedimento ridefinisce la figura dell’imprenditore agricolo professionale, amplia la disciplina alle società agricole e introduce nuove regole per l’attività agromeccanica e per l’imprenditoria giovanile.
Nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP)
L’art. 1, comma 1, del decreto definisce l’imprenditore agricolo professionale (IAP), che sostituisce l’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP). È IAP il soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o come socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo oppure ricavi dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento CE n. 1257/1999, entrambi i requisiti sono ridotti al 25%.
Requisiti di tempo-lavoro e reddito
La circolare chiarisce che i nuovi parametri sono stati costruiti in coerenza con la disciplina comunitaria. In passato tali soglie erano già rilevanti ai fini dell’iscrizione nel registro speciale delle imprese agricole, ma non bastavano per l’iscrizione alla gestione previdenziale, che richiedeva requisiti più elevati. Il decreto elimina questa discrasia e rende coerente la qualifica IAP anche ai fini previdenziali.
Computo del reddito globale da lavoro
Un chiarimento rilevante riguarda il calcolo del reddito globale da lavoro. Sono esclusi dal computo:
- le pensioni di ogni genere;
- gli assegni ad esse equiparati;
- le indennità;
- le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche;
- le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.
La precisazione è considerata risolutiva rispetto alle incertezze applicative che avevano dato luogo a contenzioso in materia di iscrizione alla gestione previdenziale.
Accertamento dei requisiti: Regioni e INPS
L’art. 1, comma 2, attribuisce alle Regioni il compito di accertare ad ogni effetto il possesso dei requisiti IAP. Resta salva la facoltà dell’INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.
La circolare evidenzia che il legislatore ha perseguito una logica di semplificazione: il possesso della qualifica rilasciata dalla Regione vale anche ai fini previdenziali, fermo restando il potere dell’Istituto di acquisire ulteriori dati utili all’inquadramento contributivo. A tale scopo è in corso di predisposizione un modello specifico denominato IAP.1.
Estensione della qualifica IAP alle società agricole
L’art. 1, comma 3, estende la qualifica IAP alle società agricole, favorendo lo sviluppo della forma societaria nel settore agricolo. Rimane fermo il requisito dell’oggetto sociale esclusivo relativo alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ma i requisiti soggettivi sono meno restrittivi rispetto al passato.
La qualifica può essere riconosciuta:
- alle società di persone, se almeno un socio è IAP;
- alle società in accomandita, con riferimento ai soci accomandatari;
- alle società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole, se almeno un quinto dei soci è IAP;
- alle società di capitali, se almeno un amministratore è IAP.
Denominazione sociale e adeguamento degli statuti
L’art. 2, commi 1 e 2, stabilisce che la ragione sociale o denominazione delle società che esercitano esclusivamente attività agricole deve contenere l’indicazione "società agricola". Le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto devono adeguare la propria denominazione e, se presente, lo statuto.
Ai fini operativi, la circolare precisa che:
- le società già iscritte comunicano la modifica con il primo DMAG UNICO utile successivo alla variazione dello statuto, aggiornando il quadro A "anagrafica azienda";
- le nuove iscrizioni inseriscono la dicitura nel modello di denuncia aziendale (DA).
Società di persone tra coltivatori diretti
L’art. 2, comma 3, colma una lacuna segnalata in precedenza e riconosce alle società agricole di persone costituite tra coltivatori diretti ulteriori benefici, purché almeno la metà dei soci possieda la qualifica di coltivatore diretto risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
In tal caso, la società acquisisce anche il diritto di prelazione o riscatto e le agevolazioni previdenziali e assistenziali previste per le persone fisiche coltivatrici dirette. La circolare richiama, in questo contesto, i benefici previsti dalla legge n. 185/1992 come modificata dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
Imprenditoria agricola giovanile
L’art. 3 introduce la figura del giovane imprenditore agricolo, volta a favorire l’insediamento e la permanenza nel settore dei soggetti con età inferiore a quarant’anni. La circolare precisa però che, al momento, la disposizione ha rilievo nell’ambito della normativa statale ma non produce ancora effetti previdenziali; restano quindi ferme le regole contributive dell’art. 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233, già estese agli imprenditori agricoli a titolo principale.
Attività agromeccanica
L’art. 5 definisce l’attività agromeccanica come l’attività prestata a favore di terzi con mezzi meccanici per:
- operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase;
- sistemazione e manutenzione dei fondi agro-forestali;
- manutenzione del verde;
- operazioni successive alla raccolta necessarie a garantire la messa in sicurezza dei prodotti.
Sono considerate agromeccaniche anche le operazioni di conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione, se effettuate dallo stesso soggetto che ha eseguito la raccolta.
Ai fini previdenziali, tali attività restano agricole per connessione quando siano esercitate da un imprenditore agricolo mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola e ricorrano i requisiti dell’art. 2135 c.c. Se invece le attività sono svolte al di fuori di tali limiti, l’azienda deve essere inquadrata in altri settori secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 212 del 9 ottobre 1998.
Coordinamento con la disciplina precedente
La circolare richiama infine le precedenti istruzioni già fornite in materia con le circolari n. 34/2002, n. 65/2002, n. 186/2003, n. 212/1998 e n. 128/2002, evidenziando il coordinamento del nuovo impianto normativo con la disciplina previdenziale e contributiva già applicata al settore agricolo.
Punti principali
Definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP)
Il decreto sostituisce la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale con quella di imprenditore agricolo professionale. È IAP chi possiede conoscenze e competenze professionali ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999 e dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo oppure ricava da tali attività almeno il 50% del reddito globale da lavoro.
Riduzione dei requisiti nelle zone svantaggiate
Per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di tempo-lavoro e reddito sono ridotti al 25%. Il richiamo alla disciplina comunitaria vale solo per l’accertamento dei requisiti IAP, mentre resta ferma la disciplina sulla classificazione tariffaria ai fini contributivi.
Accertamento dei requisiti e ruolo di Regioni e INPS
Le Regioni accertano il possesso dei requisiti IAP ad ogni effetto. L’INPS conserva la facoltà di svolgere verifiche ai fini previdenziali secondo il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476, nelle fasi di iscrizione, variazione e cancellazione. È in preparazione un modello specifico IAP.1 per raccogliere le informazioni necessarie all’inquadramento contributivo.
Computo del reddito globale da lavoro
Ai fini del requisito reddituale, non si computano nel reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche o in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo. La precisazione risolve le incertezze interpretative sorte in passato in materia di iscrizione previdenziale.
Estensione della qualifica IAP alle società agricole
La qualifica di IAP può essere attribuita anche alle società agricole, purché lo statuto preveda come oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. e siano rispettati i requisiti soggettivi minimi: almeno un socio IAP nelle società di persone, i soci accomandatari nelle società in accomandita, almeno un quinto dei soci nelle cooperative e almeno un amministratore nelle società di capitali.
Obbligo di denominazione "società agricola"
Le società che svolgono esclusivamente attività agricole devono inserire nella ragione o denominazione sociale la dicitura "società agricola" e, se esistente, adeguare lo statuto. Le società già iscritte comunicheranno l’aggiornamento con il primo DMAG UNICO utile dopo la variazione; le nuove iscrizioni indicheranno la dicitura nel modello di denuncia aziendale (DA).
Società di persone tra coltivatori diretti
La norma estende alle società di persone agricole costituite tra coltivatori diretti, se almeno metà dei soci è coltivatore diretto iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese, il diritto di prelazione o riscatto e le agevolazioni previdenziali e assistenziali previste per le persone fisiche coltivatrici dirette. Viene così superata una lacuna normativa evidenziata dalla precedente circolare n. 29/2004.
Imprenditoria agricola giovanile
Il decreto introduce la figura del giovane imprenditore agricolo per favorire l’insediamento e la permanenza nel settore dei soggetti di età inferiore a quarant’anni. La circolare precisa però che, al momento, il richiamo alla normativa statale non produce effetti previdenziali e restano ferme le disposizioni contributive previste dall’art. 7, comma 8, della legge n. 233/1990.
Attività agromeccanica
Viene definita l’attività agromeccanica come quella resa a favore di terzi con mezzi meccanici per operazioni colturali, sistemazione e manutenzione dei fondi agro-forestali, manutenzione del verde e operazioni successive alla raccolta finalizzate alla messa in sicurezza dei prodotti. Sono incluse anche le operazioni di conferimento ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione se svolte dallo stesso soggetto che ha effettuato la raccolta. Se svolte con attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola e nei limiti dell’art. 2135 c.c., tali attività restano agricole per connessione; altrimenti l’inquadramento previdenziale avviene in altri settori.
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