Circolare numero 88 del 31-5-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le principali variazioni contributive applicabili per il 2004, con particolare attenzione ai contributi IVS, CUAF e maternità. Conferma che per la generalità dei datori di lavoro non vi sono modifiche nell’anno 2004, rinviando l’incremento biennale dell’aliquota al 1° gennaio 2005. Indica poi gli aggiornamenti per il settore agricolo, per gli equipaggi delle navi da pesca, per le aziende di trasformazione agroalimentare e per le cooperative che versano l’IVS sulla retribuzione effettiva. Infine chiarisce le aliquote CUAF e maternità dovute dalle aziende ex municipalizzate e aziende speciali per lavoratori iscritti all’INPDAP.
Anno 2004: sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione e aliquote CUAF e maternità per aziende ex municipalizzate e aziende speciali
Anno 2004: sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione
La circolare riepiloga il quadro contributivo applicabile per il 2004, con riferimento soprattutto alle aliquote IVS e ai contributi CUAF e maternità. Il documento distingue le diverse categorie di datori di lavoro e lavoratori interessati, indicando per ciascuna le aliquote vigenti, le decorrenze e gli effetti delle norme richiamate.
Quadro generale delle variazioni
Per la generalità dei datori di lavoro non sono previste modifiche per l’anno 2004. L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che non hanno ancora raggiunto l’aliquota di finanziamento del FPLD, fissata al 32%, è rinviato al 1° gennaio 2005.
La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 11 del 22 gennaio 2004, che aveva già illustrato alcune novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 in materia di contribuzione per finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per:
- imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti,
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici,
- imprese di vigilanza.
Contributo IVS: generalità dei datori di lavoro
Per i datori di lavoro in generale non vi sono variazioni nell’anno 2004. L’adeguamento biennale dell’aliquota di 0,50 punti percentuali, previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997 e collegato al raggiungimento dell’aliquota FPLD del 32%, si applica dal 1° gennaio 2005.
Contributo IVS: settore agricolo
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, il d.lgs. n. 146/1997 prevede un incremento annuale delle aliquote dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di:
- 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro,
- 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore,
fino al raggiungimento dell’aliquota prevista dall’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995.
Poiché la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto l’aliquota piena all’1 gennaio 2002, l’aggiornamento 2004 opera solo sulla quota datoriale. Dal 1° gennaio 2004 le aliquote risultano pari a:
- aliquota IVS complessiva: 26,40%, comprensiva dello 0,11% quota base,
- quota a carico del lavoratore: 8,54%.
Per gli apprendisti del settore la misura del contributo è indicata nel 5,54%.
Contributo IVS: equipaggi delle navi da pesca
Per le aziende della pesca esercitata con navi iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, l’art. 9 della legge n. 413/1984 rinvia alle aliquote previste per il settore agricolo. Anche qui si applicano gli adeguamenti annuali previsti dal d.lgs. n. 146/1997, con incremento di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, oltre allo 0,70% ex GESCAL.
Poiché la quota a carico del marittimo ha già raggiunto l’aliquota piena all’1 gennaio 2002, l’incremento 2004 riguarda soltanto la quota datoriale. Dal 1° gennaio 2004 le aliquote sono fissate come segue:
- aliquota IVS complessiva: 27,10%, comprensiva dello 0,70% ex GESCAL,
- quota a carico del marittimo: 8,89%.
Contributo IVS: aziende di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e alimentari
Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi industriali, il comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 146/1997 stabilisce un adeguamento di:
- 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro,
- 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997.
Poiché la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto l’aliquota piena all’1 luglio 2001, l’adeguamento 2004 si applica solo alla parte datoriale. Le aliquote sono quindi fissate come segue:
- dal 1° gennaio 2004: 29,20% complessivo, comprensivo dello 0,11% quota base,
- dal 1° luglio 2004: 29,80% complessivo,
- quota a carico del lavoratore: 8,54%.
Contributo CUAF e esonero contributivo
La circolare ricorda che l’art. 120 della legge n. 388/2000 ha introdotto un esonero di 0,80 punti percentuali dall’aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro. Le modalità operative erano già state illustrate con la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
CUAF e maternità per aziende ex municipalizzate e aziende speciali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato il parere del Consiglio di Stato, che conferma l’obbligo di versare i contributi CUAF e maternità nella misura vigente prima del decreto ministeriale 21 febbraio 1996 sull’armonizzazione delle aliquote contributive.
Le aliquote indicate sono le seguenti:
- contributo CUAF: 6,20%, con applicazione dell’esonero di 0,80 punti percentuali;
- contributo di maternità per aziende industriali: 1,23% fino al 30 giugno 2000 e 1,03% dal 1° luglio 2000;
- contributo di maternità per aziende commerciali: 1,01% fino al 30 giugno 2000 e 0,81% dal 1° luglio 2000.
Cooperative che versano l’IVS sulla retribuzione effettiva
Per gli organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/1970 che hanno scelto il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci si determina su due basi imponibili:
- sulla retribuzione effettiva si applica l’aliquota dovuta al FPLD,
- sulla retribuzione convenzionale si applicano le residue aliquote per le prestazioni cosiddette minori.
La circolare precisa che, per effetto dell’incremento graduale previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, nel 2004 la quota residua da calcolare sulla differenza tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale è pari a 2,43 punti percentuali. Tale importo va indicato con il codice R250 nel quadro D del modello DM10/2.
L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali si applicherà dal 1° gennaio 2005, con conseguente riduzione dell’importo indicato con il codice R250 all’1,93%.
Rinvii e richiami normativi
Il testo contiene numerosi richiami a precedenti circolari e disposizioni normative per approfondimenti applicativi, tra cui le circolari n. 194/1997, 196/1997, 45/1998, 23/1999, 12/2000, 35/2001, 47/2002, 23/2003, 53/2004, 77/1997 e 21/2004. Tali richiami sono funzionali alla ricostruzione dell’evoluzione delle aliquote e delle modalità di calcolo nei diversi settori interessati.
Punti principali
Quadro generale delle innovazioni contributive per il 2004
La circolare fornisce un riepilogo delle disposizioni che determinano variazioni delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro nel 2004. Richiama anche la circolare n. 11 del 22 gennaio 2004, con cui erano già state illustrate alcune novità della legge finanziaria 2004 in materia di contributi per CIGS e mobilità per imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza.
Contributo IVS: generalità dei datori di lavoro
Per la generalità dei datori di lavoro non è prevista alcuna variazione per il 2004. L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali, previsto per i datori di lavoro che non hanno raggiunto l’aliquota di finanziamento del FPLD pari al 32%, si applica dal 1° gennaio 2005.
Contributo IVS: aziende agricole
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato l’adeguamento contributivo previsto dal d.lgs. n. 146/1997 opera solo per la quota a carico del datore di lavoro, poiché la quota del lavoratore ha già raggiunto l’aliquota piena all’1 gennaio 2002. Dal 1° gennaio 2004 l’aliquota IVS è fissata al 26,40% complessivo, di cui 8,54% a carico del lavoratore. Per gli apprendisti del settore la contribuzione è indicata nella misura del 5,54%.
Contributo IVS: equipaggi delle navi da pesca
Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, l’aliquota contributiva segue le regole previste per il settore agricolo ai sensi dell’art. 9 della legge n. 413/1984. Anche in questo caso l’aggiornamento annuale opera solo sulla quota datoriale, poiché la quota del marittimo ha già raggiunto l’aliquota piena. Dal 1° gennaio 2004 l’aliquota IVS è pari al 27,10% complessivo, comprensivo dello 0,70% ex GESCAL, di cui 8,89% a carico del marittimo.
Contributo IVS: aziende di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e alimentari
Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi industriali, il d.lgs. n. 146/1997 prevede un incremento di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore. Poiché la quota del lavoratore ha già raggiunto l’aliquota piena all’1 luglio 2001, l’adeguamento 2004 incide solo sulla quota datoriale. Dal 1° gennaio 2004 l’aliquota è pari al 29,20% complessivo, mentre dal 1° luglio 2004 sale al 29,80%; in entrambi i casi la quota a carico del lavoratore è indicata nell’8,54%.
Contributo CUAF e esonero 0,80 punti percentuali
La legge n. 388/2000, art. 120, ha introdotto un esonero di 0,80 punti percentuali dall’aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro. La circolare richiama le modalità operative già illustrate con la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
CUAF e maternità per aziende ex municipalizzate e aziende speciali
A seguito del parere del Consiglio di Stato richiamato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene confermato che le aziende ex municipalizzate e le aziende speciali per i lavoratori iscritti all’INPDAP devono versare i contributi nella misura vigente prima del decreto ministeriale 21 febbraio 1996. Il contributo CUAF è pari al 6,20%, con applicazione dell’esonero di 0,80 punti percentuali. Il contributo di maternità è indicato distintamente: per le aziende industriali vale il 1,23% fino al 30 giugno 2000 e l’1,03% dal 1° luglio 2000; per le aziende commerciali vale l’1,01% fino al 30 giugno 2000 e lo 0,81% dal 1° luglio 2000.
Cooperative che versano l’IVS sulla retribuzione effettiva
Per le cooperative ex DPR n. 602/1970 che hanno optato per il versamento dell’IVS sulla retribuzione effettiva, la contribuzione dei soci viene calcolata applicando le aliquote del settore su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica l’aliquota dovuta al FPLD, mentre sulla retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote per le prestazioni minori. La circolare precisa che per il 2004 la quota residua sulla differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale è pari a 2,43 punti percentuali, da indicare con il codice R250 nel quadro D del modello DM10/2. L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali si applicherà dal 1° gennaio 2005, riducendo l’importo al 1,93%.
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