Cassazione Civile, Sentenza n. 13643/2021 del 19/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso principale contestava la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 21/9/2016 e, pur confermandone l'illegittimità, aveva condannato la società al pagamento di un'indennità di 15 mensilità. Pinto denunciava che il giudice di merito non aveva verificato la concreta soppressione di una specifica posizione a lui assegnata né il nesso causale tra la riorganizzazione aziendale e il suo licenziamento; rilevava inoltre una contraddittorietà nella motivazione (soppressione del posto vs. necessità di selezione tra personale omogeneo) e la mancata prova dell'applicazione di criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione del lavoratore da licenziare, invocando la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Pinto e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della società (per mancato deposito presso la cancelleria della Corte). La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'Appello che aveva accertato una situazione di crisi aziendale e una redistribuzione delle mansioni che non dimostrava la manifesta insussistenza delle ragioni addotte dall'imprenditore; tuttavia ha condiviso la valutazione che il procedimento di individuazione del lavoratore da licenziare non fosse conforme ai criteri di correttezza e buona fede (richiamando l'obbligo di parametrare la scelta tra i lavoratori omogenei), giustificando così l'applicazione della tutela indennitaria (quantificata in appello in 15 mensilità). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604
Richiede la soppressione del settore/reparto/posto cui era addetto il lavoratore, il riferimento a scelte aziendali effettive (non simulate) e l'impossibilità di reimpiego; l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e può essere assolto anche con presunzioni.
art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come novellato dalla legge n. 92/2012
Delinea il regime sanzionatorio per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: di regola indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità; il reintegro è previsto in via eccezionale quando emerga la "manifesta insussistenza" del fatto posto a base del licenziamento (cioè assenza chiara ed evidente dei presupposti giustificativi).
art. 1175 e art. 1375 cod. civ.
Richiamati per affermare l'obbligo di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare, con riferimento a criteri analoghi a quelli dei licenziamenti collettivi quando la riduzione riguarda personale omogeneo e fungibile.
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 5)
Limita il sindacato di Cassazione alle questioni di diritto; non è ammessa nuova rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale, salvo che si denunci la violazione di legge nell'ambito della logica combinazione dei fatti accertati.
art. 369 e art. 371 cod. proc. civ.
Norme procedurali richiamate per ribadire l'obbligo di deposito del ricorso incidentale in cancelleria; la mancata produzione comporta l'improcedibilità.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (commi 1 bis e 1 quater)
Regolamenta il contributo unificato; la Corte ha dato atto degli eventuali obblighi di versamento integrativo da parte del ricorrente e dell'incidentale.
Massime di principio
- L'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo (soppressione di posto/reparto e nesso causale con la riorganizzazione) grava sul datore di lavoro; può essere assolto anche tramite presunzioni ma richiede documentazione che renda evidente la modifica organizzativa (es. organigrammi, piano di riorganizzazione).
- Se la riduzione riguarda personale omogeneo e fungibile e non la soppressione di una specifica posizione, il datore deve individuare il soggetto da licenziare applicando criteri di selezione oggettivi e coerenti (analoghi a quelli dei licenziamenti collettivi) rispettando principi di correttezza e buona fede; il mancato rispetto di tali criteri può rendere illegittimo il recesso e dare diritto all'indennità.
- La tutela reintegratoria piena resta eccezionale: è riconosciuta solo se emerge la "manifesta insussistenza" del fatto posto a base del licenziamento, ossia un'assenza chiara, evidente e facilmente verificabile dei presupposti; una prova semplicemente insufficiente porta invece all'applicazione della tutela indennitaria (12-24 mensilità).
- In sede di Cassazione la rivalutazione del materiale probatorio è limitata: per evitare il rigetto in sede di legittimità, conviene produrre elementi documentali chiari e completi nel giudizio di merito che dimostrino la concreta soppressione del posto e i criteri di scelta applicati.
- Ragioni procedurali (es. deposito del ricorso incidentale) sono decisive: verificare il rispetto dei termini e delle formalità di deposito per non incorrere in improcedibilità; le spese possono essere compensate in caso di reciproca soccombenza.
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