Sentenza n. 9110/2026 - Roma, Sezione 3B
per ottemperanza della sentenza n. 9846/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Roma il 07.10.2024 all'esito del procedimento iscritto al NRG 17641/2024 Lav.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia o parziale inadempimento del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Roma e l'inadempimento parziale dell'Amministrazione, consistito nell'inerzia nell'esecuzione del titolo giudiziale. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato né le deduzioni della ricorrente né l'esistenza di elementi ostativi o sopravvenienze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato del titolo e, in assenza di contestazioni da parte dell'Amministrazione, ha considerato dimostrato l'inadempimento parziale, anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati da Cass. n. 13533/2001. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il passaggio in giudicato del titolo è documentato e l'amministrazione non contesta specificamente l'inadempimento né allega elementi ostativi o sopravvenienze, il giudice può ritenere provata l'inerzia amministrativa e ordinare l'esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Il Commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale dell'amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, e può essere incaricato di eseguire il giudicato senza compenso.
- La mancata contestazione delle deduzioni della parte ricorrente da parte dell'amministrazione incide sull'onere di prova dell'inadempimento, secondo la regola per cui il creditore deve provare il titolo mentre il debitore deve allegare e dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
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