Regolamento (UE) 2026/1088
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1088 della Commissione, del 12 maggio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di zone di Canada e Stati Uniti da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di specifiche categorie di prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure di contenimento adottate dai paesi interessati. In particolare, sospende o adegua l’autorizzazione per alcune zone colpite negli Stati Uniti e in Canada e, per una zona canadese precedentemente sospesa, ripristina l’autorizzazione all’ingresso. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 e si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada e Stati Uniti in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano esclusivamente le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli allegati V e XIV di tale regolamento, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni o nuovamente autorizzate a seguito di focolai di HPAI. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE di autorizzazione all’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi. La finalità è adeguare gli elenchi delle zone ammesse alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e delle misure veterinarie adottate dai paesi interessati.
Quadro normativo di riferimento
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese terzo o territorio negli elenchi previsti. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le condizioni sanitarie per l’ingresso, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi delle zone autorizzate.
Motivi dell’intervento
Il provvedimento è adottato in risposta a nuovi focolai di HPAI notificati dal Canada e dagli Stati Uniti. Il Canada ha segnalato il 4 maggio 2026 due nuovi focolai nel Saskatchewan, confermati rispettivamente il 24 aprile 2026 e il 30 aprile 2026. Gli Stati Uniti hanno notificato il 24 aprile 2026 tre nuovi focolai in Minnesota, North Dakota e South Dakota, confermati tra il 17 aprile 2026 e il 21 aprile 2026.
Le autorità veterinarie dei due paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale. La Commissione ha esaminato le informazioni trasmesse e ha ritenuto necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dai territori colpiti, per tutelare la sanità animale nell’Unione.
Effetti sulle voci del Canada
Per il Canada, il regolamento modifica le voci degli allegati V e XIV relative alle zone colpite dai nuovi focolai, introducendo le zone CA-2.333 e CA-2.334.
Inoltre, il Canada aveva trasmesso informazioni aggiornate su 13 focolai pregressi di HPAI nella British Columbia, localizzati in tre zone della Fraser Valley, tutti confermati tra il 10 ottobre 2025 e il 24 febbraio 2026. Secondo la Commissione, le misure adottate, inclusa la pulizia e disinfezione successive all’abbattimento totale, forniscono adeguate garanzie; per questo viene ripristinata l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione dalla zona canadese interessata.
Effetti sulle voci degli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti, vengono inserite nuove zone soggette a restrizioni negli allegati V e XIV: US-2.1371, US-2.1372 e US-2.1373, riferite rispettivamente a Minnesota, North Dakota e South Dakota. Le nuove voci riflettono i recenti focolai di HPAI e le conseguenti misure di contenimento.
Contenuto tecnico delle modifiche agli allegati
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci per Canada e Stati Uniti relative al pollame e al materiale germinale di pollame; nella parte 2 sono aggiunte le descrizioni territoriali delle nuove zone, con indicazione delle municipalità coinvolte in Canada e delle contee e coordinate GPS negli Stati Uniti.
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci per Canada e Stati Uniti relative alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le nuove zone sono associate alle categorie pertinenti e alle date di conferma dei focolai, nonché alle indicazioni di zona soggetta a restrizione e, per i casi previsti, di zona di protezione/controllo e misure correlate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea che l’adozione avviene con urgenza per evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi con il Canada. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e coordinamento con la normativa sanitaria UE
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati.
Aggiornamento degli elenchi per Canada e Stati Uniti
Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 sono modificati per le voci relative a Canada e Stati Uniti, con riferimento alle zone interessate da recenti focolai di HPAI. Le modifiche riguardano sia l’allegato V, relativo al pollame e al materiale germinale di pollame, sia l’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Nuove sospensioni per focolai recenti di HPAI
A seguito dei focolai notificati dal Canada il 4 maggio 2026 nella provincia del Saskatchewan e dagli Stati Uniti il 24 aprile 2026 in Minnesota, North Dakota e South Dakota, sono inserite nelle tabelle delle zone interessate nuove voci di restrizione. Per il Canada sono introdotte le zone CA-2.333 e CA-2.334; per gli Stati Uniti le zone US-2.1371, US-2.1372 e US-2.1373. Le date di conferma dei focolai indicate in allegato sono rispettivamente 24 aprile 2026, 30 aprile 2026, 17 aprile 2026 e 21 aprile 2026.
Ripristino dell’autorizzazione per una zona del Canada
Per il Canada, la Commissione ritiene che le informazioni aggiornate fornite sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate in relazione a 13 focolai di HPAI nella British Columbia, dopo abbattimento totale e pulizia/disinfezione, siano sufficienti a rimuovere la precedente minaccia sanitaria. Di conseguenza, viene nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalla zona canadese interessata, con aggiornamento delle voci negli allegati V e XIV.
Decorrenza e urgenza
Le modifiche prendono effetto con urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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